(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
         autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 30 dicembre 2014) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Capo I 
 
                    Agevolazioni per il sostegno 
                   delle imprese e delle famiglie 
 
  Art. 1 - Sospensione delle rate  di  mutui  agevolati  previsti  da
leggi regionali. 
  Art. 2 - Sospensione delle quote capitali su mutui  con  contributo
in conto interessi della Regione. 
  Art. 3 -  Costituzione  di  un  fondo  regionale  per  il  sostegno
all'inclusione sociale. 
  Art. 4 - Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9. 
 
                               Capo II 
 
            Misure di contenimento e di razionalizzazione 
                   della spesa pubblica regionale 
 
  Art. 5 - Patto di stabilita' interno. 
  Art. 6 - Rimodulazione orizzontale  degli  obiettivi  di  patto  di
stabilita' interno. 
  Art. 7 -  Possibilita'  di  rinuncia  all'indennita'  di  carica  e
all'indennita' di funzione dei consiglieri regionali. 
  Art. 8 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il
personale regionale. 
  Art. 9  -  Riduzione  dei  compensi  degli  organi  delle  societa'
partecipate e limitazione al cumulo degli incarichi. 
  Art. 10 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della  finanza
pubblica. 
  Art. 11 - Indennita'  di  funzione  e  gettoni  di  presenza  degli
amministratori degli enti locali. 
  Art. 12 - Centralizzazione delle funzioni di committenza  da  parte
dei Comuni. 
  Art. 13 - Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA. 
 
                              Capo III 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  Art. 14 - Disposizioni in materia di personale regionale. 
 
                               Capo IV 
 
                  Interventi in materia di finanza 
                  e contabilita' degli enti locali 
 
  Art. 15 -  Determinazione  delle  risorse  destinate  alla  finanza
locale. 
  Art. 16 - Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI. 
  Art. 17 - Interventi in materia di politiche sociali. 
  Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. 
  Art.  19  -  Interventi  per  la  cantieristica  forestale.   Legge
regionale 27 luglio 1989, n. 44, e legge regionali n. 30/2011. 
  Art. 20 - Interventi per la valorizzazione dell'ambiente forestale.
Legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3. 
  Art. 21 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di
Aosta quale moderno capoluogo regionale. 
 
                               Capo V 
 
                  Interventi in materia di sanita' 
 
  Art. 22 - Finanziamento della spesa sanitaria  regionale  di  parte
corrente e per investimenti. 
 
                               Capo VI 
 
                Interventi per lo sviluppo economico 
 
  Art. 23 - Interventi in materia di politiche del lavoro. 
  Art. 24 - Programmi  di  investimento  oggetto  di  cofinanziamento
europeo e statale. 
  Art. 25 - Programma di sviluppo rurale. 
  Art. 26 - Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari. 
  Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre  2010.  n.
40. 
  Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7. 
  Art. 29 - Proroga del piano di cui alla legge  regionale  5  giugno
2014, n. 1. 
  Art. 30 - Fondi di rotazione regionali. 
  Art. 31 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata. 
  Art.  32  -  Concessione  di   contributi   in   conto   interessi,
autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno  1989,
n. 30. 
 
                              Capo VII 
 
                  Interventi in materia di gestione 
                del territorio e tutela dell'ambiente 
 
  Art. 33 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.  Legge
regionale 4 settembre 1995, n. 41. 
  Art. 34 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali  10  agosto
2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18. 
 
                              Capo VIII 
 
                         Altre disposizioni 
 
  Art. 35 - Modificazione all'art. 32 della legge regionale 30/2011. 
  Art. 36  -  Modificazioni  all'art.  2  della  legge  regionale  12
dicembre 2011, n. 29. 
  Art. 37 - Piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
  Art. 38 - Modificazioni alla legge regionale n. 6/2014. 
  Art. 39 - Accesso ai disabili. 
  Art. 40 - Abrogazioni. 
 
                               Capo IX 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Art. 41 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali. 
  Art. 42 - Entrata in vigore. 
 
                               Art. 1 
 
        Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da 
                           leggi regionali 
 
  1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della  legge  regionale  23
gennaio 2009, n. 1 (Misure  regionali  straordinarie  ed  urgenti  in
funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie  e  alle  imprese),
sono prorogati, per l'anno 2015 e  non  oltre,  alle  condizioni  ivi
previste, per le rate in scadenza nel periodo  di  cui  al  comma  2,
limitatamente  alla  prima  rata  per  i  mutui  agevolati  con  rate
semestrali, alle prime due rate per i  mutui  con  rate  trimestrali,
alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e a un periodo di
sei mesi per i mutui agevolati  con  rate  annuali,  con  conseguente
variazione  delle  scadenze  delle  rate  successive,  per  i   mutui
agevolati a valere sulle seguenri leggi regionali: 
    a) 8 ottobre 1973, n. 33  (Costituzione  di  fondi  di  rotazione
regionali per la promozione di iniziative economiche  nel  territorio
della Valle d'Aosta), di cui al capo I e al capo II; 
    b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria
regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d' Aosta); 
    c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi  di  rotazione
per l'artigianato, il commercio e la cooperazione); 
    d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di  fondi  di  rotazione
per la ripresa dell'industria edilizia); 
    e) 15 luglio  1985,  n.  46  (Concessione  di  incentivi  per  la
realizzazione di impianti di risalita  e  di  connesse  strutture  di
servizio); 
    f)  28  novembre  1986,  n.  56  (Norme  per  la  concessione  di
finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie); 
    g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre); 
    h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione
per  la  realizzazione  di  opere  di  migliora-mento  fondiario   in
agricoltura); 
    i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per  lo  sviluppo
di impianti a fune e di connesse strutture di servizio); 
    j) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle
attivita' turistico-ricettive e commerciali); 
    k) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina  degli  interventi  e  degli
strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a
rischio idrogeologico); 
    1) 31 marzo 2003, n. 6  (Interventi  regionali  per  lo  sviluppo
delle imprese industriali e artigiane); 
    m) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi  regionali  a  sostegno  delle
imprese  artigiane  ed  industriali  operanti  nel   set-tore   della
trasformazione dei prodotti agricoli); 
    n) 16  marzo  2006.  n.  7  (Nuove  disposizioni  concernenti  la
societa' finanziaria regionale  FINAOSTA  S.p.A..  Abrogazione  della
legge regionale 281,giugno 1982, n. 16); 
    o) 4 dicembre 2006, n.  29  (Nuova  disciplina  dell'agriturismo.
Abrogazione della legge regionale  24  luglio  1995,  n.  27,  e  del
regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1); 
    p) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al
credito sociale); 
    q) 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia  di  politiche
abitative). 
  2. La sospensione si applica alle rate dei mutui  stipulati  al  31
dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016. 
  3. I soggetti clic si sono avvalsi della sospensione  dei  mutui  a
valere sulle leggi regionali di cui al comma 1 non possono contrarre,
durante il periodo l° marzo 2015/29  febbraio  2016,  nuovi  mutui  a
valere sulle medesime leggi regionali, fatta salva la possibilita' di
rinunciare ai benefici derivanti dalla sospensione. 
  4. I mutuatari possono  richiedere  la  sospensione  del  pagamento
delle rate di mutuo ai  sensi  del  presente  articolo  con  apposita
domanda da presentare alla societa'  finanziaria  regionale  FINAOSTA
S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 27 febbraio 2015 per  le
rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile  2015  ed  entro  il  30
aprile 2015 per le rate con scadenza successiva. 
  5. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla legge  regionale
46/1985, sulla legge  regionale  8/1998,  sul  capo  II  della  legge
regionale 33/1973 e sulla legge regionale 19/2001, la sospensione  si
applica esclusivamente nel caso in cui gli utili  di  ciascuno  degli
ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all'importo delle  rate
di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.