(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 30 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Capo I Agevolazioni per il sostegno delle imprese e delle famiglie Art. 1 - Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali. Art. 2 - Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione. Art. 3 - Costituzione di un fondo regionale per il sostegno all'inclusione sociale. Art. 4 - Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9. Capo II Misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale Art. 5 - Patto di stabilita' interno. Art. 6 - Rimodulazione orizzontale degli obiettivi di patto di stabilita' interno. Art. 7 - Possibilita' di rinuncia all'indennita' di carica e all'indennita' di funzione dei consiglieri regionali. Art. 8 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale. Art. 9 - Riduzione dei compensi degli organi delle societa' partecipate e limitazione al cumulo degli incarichi. Art. 10 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Art. 11 - Indennita' di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Art. 12 - Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni. Art. 13 - Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA. Capo III Disposizioni in materia di personale Art. 14 - Disposizioni in materia di personale regionale. Capo IV Interventi in materia di finanza e contabilita' degli enti locali Art. 15 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Art. 16 - Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI. Art. 17 - Interventi in materia di politiche sociali. Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. Art. 19 - Interventi per la cantieristica forestale. Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, e legge regionali n. 30/2011. Art. 20 - Interventi per la valorizzazione dell'ambiente forestale. Legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3. Art. 21 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Capo V Interventi in materia di sanita' Art. 22 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti. Capo VI Interventi per lo sviluppo economico Art. 23 - Interventi in materia di politiche del lavoro. Art. 24 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale. Art. 25 - Programma di sviluppo rurale. Art. 26 - Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari. Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010. n. 40. Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7. Art. 29 - Proroga del piano di cui alla legge regionale 5 giugno 2014, n. 1. Art. 30 - Fondi di rotazione regionali. Art. 31 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata. Art. 32 - Concessione di contributi in conto interessi, autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30. Capo VII Interventi in materia di gestione del territorio e tutela dell'ambiente Art. 33 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41. Art. 34 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18. Capo VIII Altre disposizioni Art. 35 - Modificazione all'art. 32 della legge regionale 30/2011. Art. 36 - Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29. Art. 37 - Piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Art. 38 - Modificazioni alla legge regionale n. 6/2014. Art. 39 - Accesso ai disabili. Art. 40 - Abrogazioni. Capo IX Disposizioni finali Art. 41 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali. Art. 42 - Entrata in vigore. Art. 1 Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali 1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, per l'anno 2015 e non oltre, alle condizioni ivi previste, per le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 2, limitatamente alla prima rata per i mutui agevolati con rate semestrali, alle prime due rate per i mutui con rate trimestrali, alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e a un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali, con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, per i mutui agevolati a valere sulle seguenri leggi regionali: a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), di cui al capo I e al capo II; b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d' Aosta); c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione); d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia); e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio); f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie); g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre); h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di migliora-mento fondiario in agricoltura); i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio); j) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali); k) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico); 1) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane); m) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel set-tore della trasformazione dei prodotti agricoli); n) 16 marzo 2006. n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 281,giugno 1982, n. 16); o) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1); p) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale); q) 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative). 2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016. 3. I soggetti clic si sono avvalsi della sospensione dei mutui a valere sulle leggi regionali di cui al comma 1 non possono contrarre, durante il periodo l° marzo 2015/29 febbraio 2016, nuovi mutui a valere sulle medesime leggi regionali, fatta salva la possibilita' di rinunciare ai benefici derivanti dalla sospensione. 4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 27 febbraio 2015 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2015 ed entro il 30 aprile 2015 per le rate con scadenza successiva. 5. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla legge regionale 46/1985, sulla legge regionale 8/1998, sul capo II della legge regionale 33/1973 e sulla legge regionale 19/2001, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all'importo delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.