(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
     Autonoma Friulia Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante «Disposizioni
in materia di pesca e acquacoltura», ed in particolare l'articolo 02,
comma  2,  ai  sensi  del  quale  con  regolamento   regionale   sono
disciplinati i criteri e le modalita' per l'esercizio delle  funzioni
amministrative regionali in materia di pesca e di acquacoltura; 
  Visto il «Regolamento recante criteri e modalita'  per  l'esercizio
delle  funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma  2,  della  legge
regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e
acquacoltura)», emanato con proprio decreto  20  settembre  2012,  n.
0191/Pres.; 
  Vista la legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 recante disposizioni
di riordino e  semplificazione  in  materia  di  risorse  agricole  e
forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici e in particolare  l'art.
80, comma 1, lettera b) che ha  modificato  l'articolo  02,  comma  2
della legge regionale  n.  31/2005,  introducendo  nell'elenco  delle
funzioni amministrative regionali oggetto di disciplina regolamentare
la  lettera  e-bis)  che   prevede   l'adozione   dei   provvedimenti
concernenti  l'attivita'  di  pesca  del  novellame  destinato   agli
allevamenti o ai ripopolamenti regionali nel rispetto dei  criteri  e
limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e  regionale
e che detta disposizioni specifiche concernenti la medesima attivita'
esercitata nella laguna di Grado e Marano; 
  Ritenuto   pertanto,   necessario    adeguare    le    disposizioni
regolamentari alle nuove  previsioni  normative  di  cui  alla  legge
regionale n. 11/2014 introducendo l'art. 9-bis nel citato regolamento
emanato  con  proprio  decreto   n.   0191/Pres./2012,   recante   le
disposizioni concernenti la pesca del novellame nella laguna di Grado
e Marano; 
  Visto  il  parere  favorevole  all'introduzione  dell'art.   9-bis,
espresso  nella  seduta  del  4  novembre  2014   dalle   Commissioni
consultive locali per la pesca  e  l'acquacoltura  dei  Compartimenti
marittimi di Trieste e Monfalcone; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 novembre  2014,
n. 2296; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente modifiche al  regolamento
recante  criteri  e  modalita'   per   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative regionali in  materia  di  pesca  e  acquacoltura,  in
attuazione dell'articolo  02,  comma  2,  della  legge  regionale  16
dicembre  2005,  n.  31  (Disposizioni  in   materia   di   pesca   e
acquacoltura) emanato con decreto del  Presidente  della  Regione  n.
191/2012»,  nel  testo  allegato  al  presente  decreto  quale  parte
integrale e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione; 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI