(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friulia Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2014) IL PRESIDENTE Vista legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante «Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura», ed in particolare l'articolo 02, comma 2, ai sensi del quale con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e di acquacoltura; Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)», emanato con proprio decreto 20 settembre 2012, n. 0191/Pres.; Vista la legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 recante disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici e in particolare l'art. 80, comma 1, lettera b) che ha modificato l'articolo 02, comma 2 della legge regionale n. 31/2005, introducendo nell'elenco delle funzioni amministrative regionali oggetto di disciplina regolamentare la lettera e-bis) che prevede l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attivita' di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti regionali nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale e che detta disposizioni specifiche concernenti la medesima attivita' esercitata nella laguna di Grado e Marano; Ritenuto pertanto, necessario adeguare le disposizioni regolamentari alle nuove previsioni normative di cui alla legge regionale n. 11/2014 introducendo l'art. 9-bis nel citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0191/Pres./2012, recante le disposizioni concernenti la pesca del novellame nella laguna di Grado e Marano; Visto il parere favorevole all'introduzione dell'art. 9-bis, espresso nella seduta del 4 novembre 2014 dalle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2296; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente modifiche al regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 191/2012», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrale e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione; 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI