(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2014) IL PRESIDENTE Visto l'art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un fondo, denominato fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficolta' occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale; Visto l'art. 8, comma 7, della legge regionale 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonche' le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale; Visto il «Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari», di seguito denominato regolamento, emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0348/Pres., come modificato con proprio decreto dell'8 aprile 2010, n. 068/Pres.; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, gli interventi per i quali possono essere concessi, da parte degli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, i finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo sono i seguenti: a) acquisto di beni di consumo durevoli; b) credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni; c) anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria; Considerato che le parti sociali hanno segnalato all'amministrazione regionale la forte criticita' per le lavoratrici e i lavoratori consistente nei tempi lunghi di attesa per l'erogazione delle provvidenze della cassa integrazione guadagni in deroga; Ritenuto, nell'ottica del perseguimento della massima attenuazione possibile del danno sociale derivante dall'attuale, complessa, congiuntura economica, di modificare il regolamento inserendo fra i finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo anche quelli aventi ad oggetto l'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ed elevando l'importo massimo della garanzia concedibile a fronte di finanziamenti aventi ad oggetto l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale; Sentito il comitato di gestione del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, che nella seduta del 4 dicembre 2014 ha esaminato, ai sensi dell'art. 8, comma 13, della legge regionale n. 2/2006, il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Sentita la commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 4 dicembre 2014 ha esaminato il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2401; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI