(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilita' del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole; Visto in particolare l'art. 5 della predetta legge regionale n. 80/1982, che individua tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, al comma primo, lettera a), i finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 01 luglio 2014, ed in particolare l'art. 14 «Aiuti agli investimenti materiali e immateriali nelle aziende» dello stesso regolamento; Ravvisata la necessita' di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalita' applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli previsti dall'art. 5, comma primo, lettera a), della legge regionale n. 80/1982; Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2120 con la quale e' stato approvato il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo); Considerato che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti disciplinato dal predetto regolamento e' stata trasmessa, in data 1° dicembre 2014, dalla rappresentanza permanente dell'Italia alla Commissione europea; Vista la nota della Commissione europea del 5 dicembre 2014 con la quale i servizi della commissione hanno inviato alla rappresentanza alcune osservazioni sul regime di aiuti in argomento richiedendo, in particolare, l'integrazione di alcune sue specifiche disposizioni in modo da renderle maggiormente rispondenti alle disposizioni del regolamento n. 702/2014; Considerato che si e' reso, pertanto, necessario provvedere alla modifica del testo di regolamento in modo da recepire le osservazioni della commissione; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2481 con la quale e' stato approvato il testo di regolamento recependo le osservazioni della commissione; Considerato che l'applicazione del regime di aiuti, e quindi l'entrata in vigore del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014 sono condizionate al ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea; Considerato che in data 12 dicembre 2014 la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato di avere attribuito al regime di aiuto in argomento il seguente numero di identificazione: SA.40005(2014/XA); Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia); Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI