(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che  ha  istituito
il fondo di rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  comparto
agricolo e prevede la concessione, con le disponibilita'  del  fondo,
di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole; 
  Visto in particolare l'art. 5 della  predetta  legge  regionale  n.
80/1982, che individua tra le tipologie di finanziamento  concedibili
dal  fondo,  al  comma  primo,  lettera  a),  i   finanziamenti   per
investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  commissione  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE  L  193  del  01
luglio 2014, ed in particolare l'art.  14  «Aiuti  agli  investimenti
materiali e immateriali nelle aziende» dello stesso regolamento; 
  Ravvisata la necessita' di adeguare alle  disposizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri  e  le  modalita'  applicabili
nella concessione dei finanziamenti agevolati per investimenti  delle
imprese di produzione di  prodotti  agricoli  previsti  dall'art.  5,
comma primo, lettera a), della legge regionale n. 80/1982; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014,  n.
2120 con la quale e' stato approvato il regolamento recante criteri e
modalita' per la concessione di aiuti  ad  imprese  per  investimenti
inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai  sensi  dell'art.  5,
comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
(Istituzione del fondo di  rotazione  regionale  per  interventi  nel
settore agricolo); 
  Considerato che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del  regolamento
n. 702/2014, la sintesi delle  informazioni  relative  al  regime  di
aiuti disciplinato dal predetto regolamento e'  stata  trasmessa,  in
data 1° dicembre 2014, dalla  rappresentanza  permanente  dell'Italia
alla Commissione europea; 
  Vista la nota della Commissione europea del 5 dicembre 2014 con  la
quale i servizi della commissione hanno inviato  alla  rappresentanza
alcune osservazioni sul regime di aiuti in argomento richiedendo,  in
particolare, l'integrazione di alcune sue specifiche disposizioni  in
modo da  renderle  maggiormente  rispondenti  alle  disposizioni  del
regolamento n. 702/2014; 
  Considerato che si e' reso, pertanto,  necessario  provvedere  alla
modifica del testo di regolamento in modo da recepire le osservazioni
della commissione; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014,  n.
2481 con  la  quale  e'  stato  approvato  il  testo  di  regolamento
recependo le osservazioni della commissione; 
  Considerato che  l'applicazione  del  regime  di  aiuti,  e  quindi
l'entrata in vigore del regolamento stesso,  ai  sensi  dell'art.  9,
paragrafo  1,  del  regolamento  n.  702/2014  sono  condizionate  al
ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da  parte  della
direzione generale dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale  della
Commissione europea; 
  Considerato che in data 12  dicembre  2014  la  direzione  generale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha
comunicato di avere attribuito al regime di  aiuto  in  argomento  il
seguente numero di identificazione: SA.40005(2014/XA); 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia); 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione  di  aiuti  ad  imprese  per  investimenti  inerenti   la
produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5,  comma  primo,
lettera  a),  della  legge  regionale  20  novembre   1982,   n.   80
(Istituzione del fondo di  rotazione  regionale  per  interventi  nel
settore agricolo)», nel testo allegato al presente  provvedimento  di
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI