(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2014) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  e  successive
modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); 
  Vista la legge regionale 16 maggio 2014,  n.  10  (Disposizioni  in
materia di attivita' produttive), ed in particolare: 
    l'art. 4 che  modifica  il  comma  5  dell'art.  21  della  legge
regionale n. 12/2002, prevedendo la  soppressione  del  parere  della
commissione consiliare competente per  l'approvazione  del  programma
annuale di settore; 
    gli articoli da 7 a 10, che intervengono sugli  articoli  42-bis,
44 e 61 della legge regionale n.  12/2002  e  accorpano  in  un'unica
linea agevolativa gli incentivi previsti  per  le  imprese  di  nuova
costituzione e per la nuova imprenditorialita'; 
  Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato
con proprio decreto  25  gennaio  2012,  n.  033/Pres.  e  successive
modifiche ed integrazioni, in seguito «Testo unico»; 
  Ritenuto opportuno aggiornare la disciplina  per  la  presentazione
delle  domande  di  contributo,  prevedendo  che  i  termini  per  la
presentazione  delle  domande  medesime  non  siano   stabiliti   con
regolamento  ma  con  decreto  del  direttore  centrale,   in   esito
all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie; 
  Ritenuto altresi'  opportuno  razionalizzare  la  disciplina  sulla
presentazione   della   rendicontazione   della   spesa   a   seguito
dell'istituzione di un'unica linea  agevolativa  per  le  imprese  di
nuova costituzione che accorpa quella  gia'  prevista  per  la  nuova
imprenditorialita'; 
  Considerato che le modifiche  introdotte  costituiscono  misure  di
attuazione al piano della prestazione, il quale prevede,  nell'ambito
degli interventi per la promozione e attuazione  dei  principi  dello
Small Business Act (legge regionale 4 aprile 2013, n.  4)  interventi
di razionalizzazione delle misure di incentivazione  a  favore  delle
start up artigiane; 
  Visto il testo del «Regolamento recante modifiche  al  testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 25  gennaio  2012,  n.  33»,  predisposto
dalla   direzione   centrale   attivita'    produttive,    commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali; 
  Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7,  concernente  «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente
ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia»; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2393 di data 12
dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato «Regolamento recante modifiche al testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti  a
favore del settore artigiano,  emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione n. 25 gennaio 2012,  n.  33»,  nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento  di  cui  costituisce   parte   integrale   e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI