(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 16 gennaio 2015) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 1. Il Governo della Regione e' autorizzato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge regionale, e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonche' secondo la nota di variazioni contenente gli effetti della presente legge. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e' ridotta per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313318). 3. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono ridotte per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente di 132.994 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 capitolo 191310) e 18.434 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313319). 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e' ridotta per l'esercizio finanziario 2015 dell'importo di 1.012 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313318). 5. L'importo del Fondo globale capitolo 215704 - accantonamento 1001 di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e' ridotto di 18.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704). 6. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di programmi comunitari e nazionali, agli interventi a valere sui trasferimenti in favore dei comuni relativi all'erogazione della quarta trimestralita' dell'anno 2014, alle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, nonche' alle disposizioni di cui al successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 7.