(Pubblicata nel suppl.  ord.  n.  1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
             Regione Siciliana n. 3 del 16 gennaio 2015) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
              Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
                     del bilancio della Regione 
 
  1. Il Governo della Regione e' autorizzato, ai  sensi  dell'art.  6
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche  ed
integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara'
approvato con legge regionale, e comunque  non  oltre  il  30  aprile
2015, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015,  secondo
gli stati di previsione dell'entrata e della  spesa  ed  il  relativo
disegno di legge, nonche' secondo la nota  di  variazioni  contenente
gli effetti della presente legge. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  30,  comma  5,  della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,  e'  ridotta  per  l'esercizio
finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB  6.3.1.3.2  capitolo
313318). 
  3. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 30, comma 8  e  comma
10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5,  sono  ridotte  per
l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente di 132.994  migliaia  di
euro (UPB 7.3.1.3.99 capitolo 191310) e 18.434 migliaia di euro  (UPB
6.3.1.3.2 capitolo 313319). 
  4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  31,  comma  1,  della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,  e'  ridotta  per  l'esercizio
finanziario  2015  dell'importo  di  1.012  migliaia  di  euro   (UPB
6.3.1.3.2 capitolo 313318). 
  5. L'importo del Fondo globale  capitolo  215704  -  accantonamento
1001 di cui all'art. 48, comma 1, della legge  regionale  28  gennaio
2014, n. 5 e' ridotto di 18.000  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2015 (UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704). 
  6. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione  degli  impegni  e
nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese
di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge  regionale  8  luglio
1977, n. 47  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  spese
concernenti la realizzazione di  programmi  comunitari  e  nazionali,
agli interventi a valere  sui  trasferimenti  in  favore  dei  comuni
relativi all'erogazione della quarta trimestralita'  dell'anno  2014,
alle autorizzazioni di spesa di cui  al  presente  articolo,  nonche'
alle disposizioni di cui al successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 7.