(Pubblicata nel numero straordinario n.  2  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/1-Il del 16 dicembre 2014) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999,  n.  5
  (Norme  in  materia  di  ordinamento  delle  Camere  di  commercio,
  industria, artigianato e agricoltura di  Trento  e  di  Bolzano)  e
  successive modificazioni 
 
  1. All'art. 3  della  legge  regionale  14  agosto  1999,  n.  5  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i
finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016,  la  misura  e'
fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato
nell'anno 2015, al 33 per cento  dell'ammontare  accertato  nell'anno
2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato  negli  anni  2017  e
seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non  puo'  superare
il 20 per cento  dell'importo  del  diritto  camerale  accertato  nel
2014.»; 
    b) nel comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i
finanziamenti  da   erogarsi   a   decorrere   dall'anno   2016,   il
finanziamento, anziche' del 30, e' aumentato del  46  per  cento  del
diritto camerale accertato nell'anno  2015,  del  50  per  cento  del
diritto camerale accertato nell'anno 2016 e  del  60  per  cento  del
diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In  ogni  caso
il  finanziamento  regionale  non  puo'  superare  il  30  per  cento
dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.».