(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/1-Il del 16 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni 1. All'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura e' fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non puo' superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.»; b) nel comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziche' del 30, e' aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non puo' superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.».