(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 speciale del 23 gennaio 2015) Promulga n. 2 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 16/1 del 23 dicembre 2014; Promulga la seguente legge: Art. 1 Rifinanziamento di leggi regionali 1. Ai sensi della lettera b) del punto 7 dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello riportato nell'«Allegato 1».