(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
             Abruzzo n. 7 speciale del 23 gennaio 2015) 
 
 
                            Promulga n. 2 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 16/1  del  23  dicembre
2014; 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Rifinanziamento di leggi regionali 
 
  1. Ai sensi della lettera b) del punto 7 dell'allegato n.  4/1  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5  maggio  2009,  n.  42»,  e'
autorizzato  il  rifinanziamento  delle  leggi   regionali   di   cui
all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un
importo pari a quello riportato nell'«Allegato 1».