Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2015 IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 41, istitutivo del «Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri; Visto il Regolamento di attuazione del summenzionato Fondo, di cui al proprio decreto 21 febbraio 2007, n. 035/Pres. e successive modifiche; Visto l'articolo 10 del medesimo Regolamento, che afferma il carattere sperimentale della disciplina in questione, comportante l'obbligo di esaminare periodicamente l'attualita' delle disposizioni in vigore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dai contesti territoriali in cui si esplicano e trovano concreta applicazione le suddette norme regolamentari; Tenuto conto che, a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio svoltesi nel tempo, e' emersa la necessita' di procedere tramite l'integrale sostituzione del Regolamento in vigore; Dato atto che, allo scopo, e' stata adottata la deliberazione n. 569 del 28 marzo 2014, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Riapprovazione preliminare» ed e' stato avviato l'iter di acquisizione del parere della competente Commissione consiliare e di quello della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale (Conferenza), nonche' dei pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta); Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti organismi, espressi con suggerimenti o proposte di modifica; Precisato che, nella redazione del testo definitivo del Regolamento, si e' tenuto conto delle proposte ritenute accoglibili; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2426 del 12 dicembre 2014; Decreta: 1. E' emanato, il «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente Regolamento reca la disciplina di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. 2. Gli interventi finanziati con il FAP sono finalizzati a: a) rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza; b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata; c) garantire alle persone con disabilita' adeguata assistenza personale per la vita indipendente; d) sostenere nel contempo la capacita' di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno; e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza; f) incidere positivamente sul superamento dell'eterogeneita' esistente nella Regione per quantita' e qualita' dell'offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell'offerta, della qualita' e del governo del predetto percorso; g) contribuire all'incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un'occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l'azione dell'amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all'attuazione dei cambiamenti sul territorio. 3. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2006, puo' pianificare con proprio atto, dandone comunicazione alla Regione entro i trenta giorni successivi, l'utilizzo delle risorse limitatamente ai seguenti aspetti: a) riservare per il periodo indicato nel provvedimento di concessione adottato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale n. 6/2006, una parte delle somme trasferite, al netto delle quote finalizzate previste dal medesimo regolamento, per le seguenti finalita': 1) situazioni urgenti o non prevedibili, nella misura massima del 3 percento; 2) progetti sperimentali di domiciliarita' innovativa, previsti nella pianificazione locale, nella misura massima del 10 per cento; 3) progetti rivolti a malati in fase terminale, nella misura massima del 5 per cento; b) pianificare l'utilizzo delle risorse disponibili in riferimento alle diverse tipologie d'intervento e di utenza, anche in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati nei singoli territori; 4. L'Assemblea dei sindaci di cui al comma 3 puo' adottare idonei strumenti per la valutazione della gravita' riferita ai minori e alle persone affette da deficit sensoriali. 5. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), non utilizzate entro il periodo ivi indicato, possono essere spese per altri interventi FAP o, in assenza di liste d'attesa, per servizi a favore della domiciliarita' rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP.