Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2015 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale) e, in particolare,  l'articolo  41,  istitutivo
del «Fondo per l'autonomia  possibile  e  per  l'assistenza  a  lungo
termine» (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di  non
autosufficienza, non  possono  provvedere  alla  cura  della  propria
persona e mantenere una  normale  vita  di  relazione  senza  l'aiuto
determinante di altri; 
  Visto il Regolamento di attuazione del summenzionato Fondo, di  cui
al proprio decreto  21  febbraio  2007,  n.  035/Pres.  e  successive
modifiche; 
  Visto  l'articolo 10  del  medesimo  Regolamento,  che  afferma  il
carattere sperimentale della  disciplina  in  questione,  comportante
l'obbligo di esaminare periodicamente l'attualita' delle disposizioni
in vigore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dai contesti
territoriali in cui si esplicano e trovano concreta  applicazione  le
suddette norme regolamentari; 
  Tenuto conto che,  a  seguito  delle  risultanze  delle  azioni  di
monitoraggio svoltesi nel tempo, e' emersa la necessita' di procedere
tramite l'integrale sostituzione del Regolamento in vigore; 
  Dato atto che, allo scopo, e' stata adottata  la  deliberazione  n.
569 del 28 marzo 2014,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via
preliminare il «Regolamento di attuazione del Fondo  per  l'autonomia
possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui  all'articolo  41
della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza  sociale).  Riapprovazione  preliminare»  ed  e'   stato
avviato  l'iter  di  acquisizione   del   parere   della   competente
Commissione consiliare e di quello della Conferenza permanente per la
programmazione  sanitaria,   sociale   e   sociosanitaria   regionale
(Conferenza), nonche' dei pareri del Consiglio delle autonomie locali
(CAL) e della Consulta  regionale  delle  associazioni  dei  disabili
(Consulta); 
  Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti organismi, espressi  con
suggerimenti o proposte di modifica; 
  Precisato  che,  nella   redazione   del   testo   definitivo   del
Regolamento, si e' tenuto conto delle proposte ritenute accoglibili; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2426  del  12
dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato,  il  «Regolamento  di  attuazione  del  Fondo  per
l'autonomia possibile e per  l'assistenza  a  lungo  termine  di  cui
all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale)», nel  testo  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per
l'assistenza a lungo termine  di  cui  all'articolo  41  della  legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale). 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente Regolamento reca la  disciplina  di  attuazione  del
Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza  a  lungo  termine
(FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006,  n.
6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione  e  la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rivolto a  persone  che,
per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere
alla cura della propria persona  e  mantenere  una  normale  vita  di
relazione senza l'aiuto determinante di altri. 
  2. Gli interventi finanziati con il FAP sono finalizzati a: 
  a)   rafforzare   il   sostegno   pubblico   all'area   della   non
autosufficienza; 
  b) favorire la permanenza  delle  persone  non  autosufficienti  al
proprio domicilio, attivando o  potenziando  la  rete  di  assistenza
domiciliare integrata; 
  c) garantire  alle  persone  con  disabilita'  adeguata  assistenza
personale per la vita indipendente; 
  d) sostenere nel contempo  la  capacita'  di  risoluzione  autonoma
delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari  a
svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a  favore  dei  propri
familiari in stato di bisogno; 
  e)  contribuire  al   miglioramento   del   governo   del   sistema
territoriale,  anche  attraverso  la  riaffermazione   del   Progetto
personalizzato quale strumento centrale di approccio e  sviluppo  del
percorso di cura e assistenza; 
  f)  incidere  positivamente  sul   superamento   dell'eterogeneita'
esistente  nella  Regione  per  quantita'  e  qualita'  dell'offerta,
tendendo progressivamente a garantire standard minimi  di  dimensione
dell'offerta, della qualita' e del governo del predetto percorso; 
    g)  contribuire  all'incremento  dei  livelli   di   integrazione
sociosanitaria,  rendendo  il  FAP  un'occasione  per  potenziare   e
accelerare  i  processi  di  responsabilizzazione  condivisa  e   per
riorientare  e  potenziare  l'azione  dell'amministrazione  regionale
verso rafforzate forme di accompagnamento e  sostegno  all'attuazione
dei cambiamenti sul territorio. 
  3.  L'Assemblea  dei  sindaci  di  ambito  distrettuale,   di   cui
all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2006, puo' pianificare con
proprio atto, dandone  comunicazione  alla  Regione  entro  i  trenta
giorni successivi, l'utilizzo delle risorse limitatamente ai seguenti
aspetti: 
    a)  riservare  per  il  periodo  indicato  nel  provvedimento  di
concessione adottato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 41,
comma 3, della legge regionale  n.  6/2006,  una  parte  delle  somme
trasferite, al netto delle quote finalizzate  previste  dal  medesimo
regolamento, per le seguenti finalita': 
  1) situazioni urgenti o non prevedibili, nella misura massima del 3
percento; 
  2) progetti sperimentali  di  domiciliarita'  innovativa,  previsti
nella pianificazione locale, nella misura massima del 10 per cento; 
  3) progetti rivolti  a  malati  in  fase  terminale,  nella  misura
massima del 5 per cento; 
    b)  pianificare   l'utilizzo   delle   risorse   disponibili   in
riferimento alle diverse tipologie d'intervento e di utenza, anche in
relazione  ai  bisogni   maggiormente   rappresentati   nei   singoli
territori; 
  4. L'Assemblea dei sindaci di cui al comma 3 puo'  adottare  idonei
strumenti per la valutazione della gravita' riferita ai minori e alle
persone affette da deficit sensoriali. 
  5. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), non  utilizzate  entro
il periodo ivi indicato, possono essere spese  per  altri  interventi
FAP o, in assenza di liste  d'attesa,  per  servizi  a  favore  della
domiciliarita' rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP.