(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2015) IL PRESIDENTE Premesso che: ai sensi dell'art. 61, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, e' effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna Regione attribuite; ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, e' demandato all'intesa Stato-Regioni, di cui all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalita' e i tempi per il trasferimento delle competenze alle Regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione; l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 2 marzo 2000 e nella successiva del 16 marzo 2000 ha previsto l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, intestato alla Cassa Depositi e Prestiti, cui far confluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle Regioni e ha concordato il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL nonche' l'erogazione, in termini di cassa, delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessita' di liquidita' registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente (Fondo globale Regioni); Atteso che: con proprio decreto n. 0117/Pres. del 20 aprile 2001 e' stato approvato l'accordo di programma stipulato il 19 aprile 2001 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'allora Ministero dei lavori pubblici con il quale sono stati attribuiti, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998, i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata attivati nella Regione; con deliberazione della Giunta regionale n. 3780 dell'8 novembre 2001 e' stato approvato lo schema di convenzione tra l'Amministrazione regionale e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse attribuite alla Regione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica; in data 5 dicembre 2001 e' stata sottoscritta la predetta convenzione ed, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 della legge regionale n. 18/1996, e' stata approvata con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 166 del 25 marzo 2002; Visto l'art. 4, comma 19 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) che testualmente recita: «Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalita' e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998.»; Visto il «Regolamento concernente le procedure modalita' e termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112» emanato con proprio decreto n. 0218/Pres. di data 24 luglio 2002, successivamente modificato con proprio decreto n. 0379/Pres. di data 17 ottobre 2003; Visto l'art. 37 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, che ha apportato modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 23/2001 in relazione alla gestione del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001; Ritenuto di rivedere parte dei criteri e delle modalita' di esecuzione al fine di adeguare le procedure alle sopra citate intervenute modifiche legislative e dare maggior slancio all'azione del canale agevolativo; Ritenuto di tenere il settore dell'edilizia residenziale pubblica a cura disciplina dei lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e al regolamento di attuazione approvato con proprio decreto 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., relativamente alle modalita' di concessione ed erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 56 e 57; Visto l'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) che disciplina le modalita' di rendicontazione di incentivi da parte della ATER; Visto l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che disciplina le modalita' di rendicontazione di incentivi da parte dei Comuni; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2578 di data 19 dicembre 2014, corredata dalla scheda tecnica redatta ai sensi dell'art. 107 Par.1 del TFUE inerente la valutazione sulla presenza degli aiuti di stato identificati come S.I.E.G., mediante la quale e' stato approvato il «Regolamento di esecuzione per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112»; Ritenuto che gli interventi finanziari in argomento si configurano quale «margine di utile ragionevole» che la decisione 2012/21/UE consente in caso di aiuti di stato identificati come Servizi di Interesse Economico Generale, S.I.E.G., per i quali vige l'esenzione nell'obbligo di notifica preventiva; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di esecuzione per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI