(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                      n. 4 del 28 gennaio 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Premesso che: 
    ai sensi dell'art. 61, comma 3 del decreto legislativo  31  marzo
1998  n.  112,   l'erogazione   dei   fondi   relativi   all'edilizia
sovvenzionata, di cui all'art. 10 della legge 14  febbraio  1963,  n.
60, attribuiti a ciascuna Regione, e' effettuata dalla Cassa Depositi
e  Prestiti  su   richiesta   delle   Regioni,   nei   limiti   delle
disponibilita' a ciascuna Regione attribuite; 
    ai  sensi  dell'art.  63  dello  stesso  decreto  legislativo  n.
112/1998, e' demandato all'intesa Stato-Regioni, di  cui  all'art.  9
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il compito di fissare i criteri, le
modalita' e i  tempi  per  il  trasferimento  delle  competenze  alle
Regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione  di  accordi  di
programma tra la competente Amministrazione dello  Stato  e  ciascuna
Regione; 
    l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del
2 marzo 2000 e  nella  successiva  del  16  marzo  2000  ha  previsto
l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, intestato alla
Cassa Depositi e Prestiti,  cui  far  confluire  il  saldo  di  cassa
globale delle risorse attribuite alle  Regioni  e  ha  concordato  il
reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi
ex GESCAL nonche' l'erogazione, in termini di cassa,  delle  suddette
assegnazioni in relazione alle  effettive  necessita'  di  liquidita'
registrate  per  il  complesso  delle  regioni  nell'apposito   conto
corrente (Fondo globale Regioni); 
  Atteso che: 
    con proprio decreto n. 0117/Pres. del 20  aprile  2001  e'  stato
approvato l'accordo di programma stipulato il 19 aprile 2001  tra  la
Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  l'allora  Ministero  dei
lavori  pubblici  con  il  quale  sono  stati  attribuiti,  ai  sensi
dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998, i fondi relativi ai
programmi di edilizia sovvenzionata attivati nella Regione; 
    con deliberazione della Giunta regionale n. 3780 dell'8  novembre
2001   e'   stato   approvato   lo   schema   di   convenzione    tra
l'Amministrazione regionale e la Cassa Depositi  e  Prestiti  per  la
gestione delle risorse attribuite alla Regione per gli interventi  di
edilizia residenziale pubblica; 
    in data  5  dicembre  2001  e'  stata  sottoscritta  la  predetta
convenzione ed, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  51  della
legge regionale n.  18/1996,  e'  stata  approvata  con  decreto  del
Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 166 del 25
marzo 2002; 
  Visto l'art. 4, comma 19 della legge regionale 12  settembre  2001,
n. 23 (Assestamento del bilancio  2001  e  del  bilancio  pluriennale
2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999,
n. 7) che testualmente recita:  «Con  decreto  del  Presidente  della
Regione sono approvate le procedure, le modalita'  e  i  termini  per
l'avvio e la realizzazione  di  programmi  di  edilizia  residenziale
finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata
di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998.»; 
  Visto il «Regolamento concernente le procedure modalita' e  termini
per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia  residenziale
finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata
di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
112» emanato con proprio decreto n.  0218/Pres.  di  data  24  luglio
2002, successivamente modificato con proprio decreto n. 0379/Pres. di
data 17 ottobre 2003; 
  Visto l'art. 37 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, che ha
apportato modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 23/2001 in
relazione alla gestione del Fondo unico regionale di cui  all'accordo
di programma del 19 aprile 2001; 
  Ritenuto di  rivedere  parte  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
esecuzione al  fine  di  adeguare  le  procedure  alle  sopra  citate
intervenute modifiche legislative e dare maggior  slancio  all'azione
del canale agevolativo; 
  Ritenuto di tenere il settore dell'edilizia residenziale pubblica a
cura disciplina dei lavori pubblici di cui alla  legge  regionale  31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori  pubblici),  e  al
regolamento di attuazione approvato  con  proprio  decreto  5  giugno
2003, n. 0165/Pres., relativamente alle modalita' di  concessione  ed
erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 56 e 57; 
  Visto l'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme
urgenti in materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,
attivita'   venatoria,   ricostruzione,   adeguamento    antisismico,
trasporti, demanio marittimo e turismo) che disciplina  le  modalita'
di rendicontazione di incentivi da parte della ATER; 
  Visto l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso) che disciplina le modalita' di rendicontazione di
incentivi da parte dei Comuni; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2578  di  data  19
dicembre 2014,  corredata  dalla  scheda  tecnica  redatta  ai  sensi
dell'art. 107 Par.1 del TFUE inerente la valutazione  sulla  presenza
degli aiuti di stato identificati come S.I.E.G., mediante la quale e'
stato approvato il «Regolamento di esecuzione  per  la  realizzazione
dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse  del
Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112»; 
  Ritenuto che gli interventi finanziari in argomento si  configurano
quale «margine di utile  ragionevole»  che  la  decisione  2012/21/UE
consente in caso di aiuti  di  stato  identificati  come  Servizi  di
Interesse Economico Generale, S.I.E.G., per i quali vige  l'esenzione
nell'obbligo di notifica preventiva; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di esecuzione  per  la  realizzazione
dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse  del
Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo  1998  n.  112»  nel  testo
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI