(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2  al  Bollettino  ufficiale
  della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 gennaio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
                       e in materia di entrate 
 
  1. L'ammontare delle previsioni di  entrata  resta  determinato  in
complessivi  19.855.208.747,54  euro,   suddivisi   in   ragione   di
6.783.481.101,35 euro per l'anno 2015, di 6.542.349.379,86  euro  per
l'anno 2016  e  di  6.529.378.266,33  euro  per  l'anno  2017,  avuto
riguardo alle variazioni previste dalla Tabella  A,  a  carico  delle
unita'  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno
2015, ivi indicate. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 12, comma  5,  della  legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in  materia  di  programmazione
finanziaria e di contabilita' regionale), e' applicata  la  somma  di
2.261.868,93 euro quale  saldo  finanziario  presunto  relativo  alle
assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N. 
  3. Ai sensi dell'articolo 7, primo  comma,  n.  2),  dello  Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  approvato  con  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge regionale n. 21/2007, nell'esercizio  2015  e'  autorizzato  il
ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella
misura massima di 20.028.100 euro. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a stipulare nell'anno 2015 uno  o  piu'  contratti  di
mutuo sino alla concorrenza di complessivi 20.028.100 euro; le  somme
rinvenienti dai mutui  sono  destinate  alla  copertura  degli  oneri
previsti a carico delle unita' di bilancio dello stato di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2015-2017  e  del
bilancio per l'anno 2015, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto
relativo agli interventi  finanziabili  con  il  ricorso  al  mercato
finanziario" del bilancio  medesimo,  in  conformita'  alle  relative
autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto
di quanto previsto all'articolo 3, commi da 16 a 21, della  legge  24
dicembre  2003,  n.  350  (Legge  finanziaria  2004),  e   successive
modifiche e integrazioni. 
  5. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a  stipulare
nell'anno 2015 contratti di mutuo sino alla concorrenza  dell'importo
corrispondente agli impegni assunti a carico dei  capitoli  di  spesa
per i quali e' stato autorizzato il ricorso  al  mercato  finanziario
mediante contrazione di mutui per gli anni 2006,  2007,  2008,  2009,
2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'articolo
1, comma 2, della legge  regionale  18  gennaio  2006,  n.  2  (Legge
finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21
luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1,
comma  2,  della  legge  regionale  23  gennaio  2007,  n.  1  (Legge
finanziaria 2007), nonche' dell'articolo  1,  comma  5,  della  legge
regionale 20 agosto 2007, n. 22  (Assestamento  del  bilancio  2007),
dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007,  n.
31 (Legge  finanziaria  2008),  nonche'  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9  (Assestamento
del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della  legge  regionale
30  dicembre  2008,  n.  17   (Legge   finanziaria   2009),   nonche'
dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009), dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge regionale 30 dicembre 2009, n.  24  (Legge  finanziaria  2010),
dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010,  n.
22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 1, comma  3,  della  legge
regionale  29  dicembre  2011,  n.  18  (Legge   finanziaria   2012),
dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012,  n.
27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 1, comma 3, della  legge
regionale 27 dicembre 2013, n. 23  (Legge  finanziaria  2014),  nella
misura massima di complessivi 803.022.182,26 euro. 
  6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti
condizioni: 
    a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di  interesse
da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai
sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.
66 (Disposizioni urgenti in materia  di  autonomia  impositiva  degli
enti locali e di  finanza  locale),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 144/1989; 
    b) durata non superiore ai venti anni. 
  7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi  3
e 5 e' autorizzato il ricorso alle  forme  di  finanziamento  con  la
Cassa depositi e prestiti SpA. 
  8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di
cui ai commi 3 e 5, nonche' a quanto disposto  con  il  comma  7,  e'
autorizzato,  nel  triennio  2015-2017,   il   ricorso   al   mercato
finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali  (BOR)  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale  n.
21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero  nell'ambito  di
operazioni regolate da legge italiana. 
  9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni: 
    a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potra'  prevedere  anche
indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione; 
    b) costo massimo determinato nelle seguenti misure: 
      1)  tasso  fisso:  Interest  Rate   Swap   pari   alla   durata
dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo  annuo
di 0,75 punti percentuali; 
      2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei  mesi,  nel  caso  di
periodicita' trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione
non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione
a parametri non monetari, il tasso di  emissione  dovra'  al  massimo
essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o  sei  mesi
maggiorato di un punto percentuale annuo; 
    c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per  cento
del valore nominale delle  obbligazioni,  a  eccezione  dei  prestiti
destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica  di
Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo e' elevato al  3
per cento dell'importo effettivamente collocato; 
    d) durata non inferiore a cinque anni e  non  superiore  a  venti
anni; 
    e) in relazione all'andamento del mercato  finanziario,  rimborso
alla pari mediante quote capitali  costanti  o  crescenti  a  partire
dalla data di pagamento della prima cedola. 
  10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione
su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con  propri
decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per
gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015,  in  relazione  al
ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e  8,  anche
istituendo all'uopo nel bilancio nuove unita' di bilancio di  entrata
e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli
stanziamenti delle corrispondenti  unita'  di  bilancio  relativi  al
ricavo e all'ammortamento dei prestiti. 
  11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle
rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare  garanzie  e  a
rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a
valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai
sensi  dell'articolo  49  dello  Statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia, come da  ultimo  modificato  dall'articolo  1,
comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di  stabilita'
2014). 
  12. Per la concessione dei contributi utilizzabili in compensazione
di cui all'articolo 13, comma 17, e' destinata una  quota  pari  a  1
milione di euro per l'anno  2015  sulle  entrate  previste  a  valere
sull'unita' di bilancio 1.1.3  e  sul  capitolo  80  dello  stato  di
previsione dell'entrata del  bilancio  pluriennale  2015-2017  e  del
bilancio per l'anno 2015.