(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e  lavoro)  e  in  particolare
l'art. 32; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della  legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico  della  normativa  della
Regione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro»); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 13 novembre 2014; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 18 novembre 2014; 
  Visto il  parere  della  terza  e  quinta  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 10 dicembre 2014; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 15 dicembre 2014; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014,  n.
1262; 
  Considerato quanto segue: 
    1) e' necessario definire la composizione, la durata in carica  e
la procedura di nomina della Conferenza regionale  per  l'educazione,
l'istruzione e la formazione; 
    2) e' necessario assicurare la partecipazione  delle  istituzioni
scolastiche autonome alle diverse fasi della programmazione regionale
in materia di educazione, istruzione e formazione e sono disciplinate
a tal fine le modalita' della partecipazione stessa; 
    3) e' necessario disciplinare la certificazione  dei  percorsi  e
delle competenze conseguite  dall'utenza  in  contesti  formali,  non
formali  ed  informali,  secondo   quanto   stabilito   dal   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme  generali
e dei livelli essenziali delle  prestazioni  per  l'individuazione  e
validazione degli apprendimenti  non  formali  e  informali  e  degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale  di  certificazione
delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge  28
giugno 2012, n. 92); 
    4)  e'  necessario  provvedere  alla  revisione  del  sistema  di
accreditamento con riferimento  ai  soggetti  e  ai  requisiti  degli
organismi formativi per garantire la differenziazione  dei  requisiti
in relazione alla tipologia  dell'offerta  formativa,  prevedendo  un
regime di accreditamento particolare e un  regime  di  accreditamento
specifico  per  i  servizi  di  descrizione   e   validazione   delle
competenze; 
    5) e' necessario regolamentare un sistema  di  valutazione  degli
organismi formativi, che e' reso disponibile nel  catalogo  regionale
dell'offerta formativa mediante  il  sito  informativo  della  Giunta
regionale; 
    6) e' necessaria la definizione dei criteri per la formazione del
catalogo regionale  dell'offerta  formativa  pubblica  finalizzato  a
raccogliere  tutte  le  informazioni  inerenti  l'offerta   formativa
regionale,  finanziata  e  riconosciuta  e  a  renderle   accessibili
all'utenza; 
    7)  occorre   integrare   la   composizione   del   Comitato   di
coordinamento   istituzionale   per   assicurare   la   presenza   di
rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali,  delle
istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico  regionale  e  delle
universita'; 
    8)  e'  necessario  definire  norme  di   semplificazione   delle
procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e  un  efficace
sistema di controlli; 
    9) di accogliere le raccomandazioni  espresse  nel  parere  della
terza e quinta commissione consiliare e di adeguare  conseguentemente
il testo. 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'art. 2 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento emanato con  decreto  del
Presidente della Giunta  8  agosto  2003,  n.  47/R  (Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32  «Testo  unico
della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,
istruzione, orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro»)  e'
sostituito  dal  seguente:  «1.  Nell'ambito  del  sistema  regionale
integrato  di  cui  all'art.  1,  la  Regione  definisce  il  sistema
regionale per il riconoscimento e la certificazione delle  competenze
acquisite dai singoli individui (SRC),  garantendo  il  rispetto  del
principio della pari opportunita', della pari dignita' e  della  pari
validita' degli apprendimenti formali, non formali e informali,  come
definiti dall'art. 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28  giugno  2012,
n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del  lavoro  in
una prospettiva di crescita)».