(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 novembre 2014; Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2014; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1262; Considerato quanto segue: 1) e' necessario definire la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione; 2) e' necessario assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alle diverse fasi della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione e sono disciplinate a tal fine le modalita' della partecipazione stessa; 3) e' necessario disciplinare la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92); 4) e' necessario provvedere alla revisione del sistema di accreditamento con riferimento ai soggetti e ai requisiti degli organismi formativi per garantire la differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, prevedendo un regime di accreditamento particolare e un regime di accreditamento specifico per i servizi di descrizione e validazione delle competenze; 5) e' necessario regolamentare un sistema di valutazione degli organismi formativi, che e' reso disponibile nel catalogo regionale dell'offerta formativa mediante il sito informativo della Giunta regionale; 6) e' necessaria la definizione dei criteri per la formazione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica finalizzato a raccogliere tutte le informazioni inerenti l'offerta formativa regionale, finanziata e riconosciuta e a renderle accessibili all'utenza; 7) occorre integrare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle universita'; 8) e' necessario definire norme di semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli; 9) di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 2 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») e' sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'art. 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunita', della pari dignita' e della pari validita' degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall'art. 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)».