(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura «AGEA», a norma del l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola); Considerato quanto segue: 1. In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti all'esercizio dell'attivita' agricola sono gestiti per mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA») e cio' ha permesso di raggiungere un ottimo livello di semplificazione e una consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola; 2. L'esercizio dell'attivita' agricola comporta anche adempimenti amministrativi discendenti da normative non strettamente attinenti alla materia agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, alla valutazione d'incidenza; 3. Al fine di assicurare una disciplina regionale organica di snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attivita' agricola, e' opportuno prevedere la possibilita' per i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38), di ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedimenti funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola, compresi quelli afferenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d.m. agricoltura 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) che i soggetti che esercitano l'attivita' agricola hanno facolta' di presentare ai CAA medesimi. 4. In considerazione della facoltativita' dell'attivita' che i CAA possono svolgere ai sensi della presente legge, la stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale; Approva la presente legge: Art. 1 Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA 1. Al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti amministrativi, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comu nicazioni relative ai procedimenti funzionali al l'esercizio dell'attivita' agricola, nonche' a quelli d'interesse dell'impresa agricola afferenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), presentate da soggetti che esercitano l'attivita' agricola. 2. I CAA possono esercitare le attivita' di cui al comma 1, anche di competenza degli enti locali, per conto dei soggetti che esercitano l'attivita' agricola e, in tal caso, agiscono sulla base di specifico mandato del soggetto delegante. 3. La Giunta regionale, con una o piu' deliberazioni da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i procedimenti amministrativi di cui al comma 1, di competenza della Regione e degli enti locali, per i quali sono applicate le procedure di cui il presente articolo, nonche' gli adempimenti di istruttoria documentale cui i CAA sono tenuti con riguardo ai predetti procedimenti. 4. Nelle deliberazioni ricognitive dei procedimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale riporta altresi', nel rispetto di quanto disposto dalle singole normative di settore di disciplina dei procedimenti, i termini massimi di conclusione degli stessi, decorsi i quali l'istanza si intende accolta. 5. Le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1 presentate dal CAA all'amministrazione competente sono corredate dall'attestazione o dichiarazione in cui il CAA certifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione allegata. 6. Per i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge, di cui lo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) e' responsabile, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il CAA presenta le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni da esso ricevute allo SUAP territorialmente competente, ferma restando, per i relativi procedimenti, l'applicazione delle procedure di cui alla presente legge. 7. Il CAA rilascia ai soggetti di cui al comma 1 l'attestazione della trasmissione dell'istanza all'am ministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale, nonche' la certificazione dell'intervenuto decorso del termine.