(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
                  Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165  (Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
«AGEA», a norma del l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza
agricola); 
  Considerato quanto segue: 
      1.  In  Toscana  gran  parte  dei  procedimenti  amministrativi
attinenti all'esercizio  dell'attivita'  agricola  sono  gestiti  per
mezzo  di  istanze  presentate  attraverso  il  sistema   informativo
dell'Agenzia regionale  toscana  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60  (Agenzia
regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA») e cio' ha
permesso di raggiungere un ottimo livello di  semplificazione  e  una
consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti  in
materia agricola; 
      2.   L'esercizio   dell'attivita'   agricola   comporta   anche
adempimenti amministrativi discendenti da normative non  strettamente
attinenti alla materia agricola, come  per  esempio  quelli  relativi
alla gestione delle acque, al programma  aziendale  di  miglioramento
agricolo ambientale, alla valutazione d'incidenza; 
      3. Al fine di assicurare una disciplina regionale  organica  di
snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i  procedimenti
di interesse dei soggetti che  esercitano  l'attivita'  agricola,  e'
opportuno prevedere la  possibilita'  per  i  centri  autorizzati  di
assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14 comma 6 del  decreto
legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di  soggetti
e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d),  f),  g),  l),
ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38),  di  ricevere  istanze,  domande,
dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative  a  procedimenti
funzionali all'esercizio  dell'attivita'  agricola,  compresi  quelli
afferenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  del
d.m. agricoltura 27 marzo 2008 (Riforma  dei  centri  autorizzati  di
assistenza  agricola)  che  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'
agricola hanno facolta' di presentare ai CAA medesimi. 
      4. In considerazione della facoltativita' dell'attivita' che  i
CAA possono svolgere ai sensi della presente  legge,  la  stessa  non
comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
         Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai
sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 99, possono ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni
e comu nicazioni relative ai procedimenti funzionali  al  l'esercizio
dell'attivita' agricola, nonche' a  quelli  d'interesse  dell'impresa
agricola afferenti alle materie di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
c), del decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza
agricola),  presentate  da  soggetti   che   esercitano   l'attivita'
agricola. 
  2. I CAA possono esercitare le attivita' di cui al comma  1,  anche
di  competenza  degli  enti  locali,  per  conto  dei  soggetti   che
esercitano l'attivita' agricola e, in tal caso, agiscono  sulla  base
di specifico mandato del soggetto delegante. 
  3. La Giunta regionale, con una o piu' deliberazioni  da  approvare
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
individua i  procedimenti  amministrativi  di  cui  al  comma  1,  di
competenza della Regione e  degli  enti  locali,  per  i  quali  sono
applicate le procedure di  cui  il  presente  articolo,  nonche'  gli
adempimenti di istruttoria documentale cui  i  CAA  sono  tenuti  con
riguardo ai predetti procedimenti. 
  4. Nelle deliberazioni ricognitive dei procedimenti di cui al comma
3, la Giunta regionale  riporta  altresi',  nel  rispetto  di  quanto
disposto  dalle  singole  normative  di  settore  di  disciplina  dei
procedimenti, i termini massimi di conclusione degli stessi,  decorsi
i quali l'istanza si intende accolta. 
  5. Le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni
di cui al comma 1 presentate dal CAA  all'amministrazione  competente
sono corredate  dall'attestazione  o  dichiarazione  in  cui  il  CAA
certifica  la  completezza  e  l'adeguatezza   della   documentazione
allegata. 
  6. Per i procedimenti amministrativi oggetto della presente  legge,
di cui lo  sportello  unico  delle  attivita'  produttive  (SUAP)  e'
responsabile, ai  sensi  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per
la semplificazione ed il riordino della  disciplina  sullo  sportello
unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art.  38,  comma  3,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il CAA presenta le
istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni da esso
ricevute allo SUAP territorialmente competente, ferma restando, per i
relativi procedimenti, l'applicazione delle  procedure  di  cui  alla
presente legge. 
  7. Il CAA rilascia ai soggetti di cui  al  comma  1  l'attestazione
della trasmissione dell'istanza all'am  ministrazione  competente  ai
fini della decorrenza del termine per  l'adozione  del  provvedimento
finale,  nonche'  la  certificazione  dell'intervenuto  decorso   del
termine.