(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
                  Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 36, commi 2 e 3; 
  Vista la legge  regionale  28  dicembre  2011  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi  2  e
3, del decreto-legge 83/2012, convertito  dalla  legge  134/2012,  e'
necessario garantire una progettazione unitaria degli  interventi  di
bonifica mediante depurazione delle acque di falda, cui  provvede  la
Regione ove non  intervengano  i  soggetti  obbligati  o  interessati
direttamente o anche attraverso la costituzione di consorzi privati; 
    2.  In  considerazione  delle  competenze  dell'Autorita'  idrica
toscana sui processi di depurazione delle acque reflue ed al fine  di
consentire l'eventuale sfruttamento  delle  dotazioni  impiantistiche
gia' esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 243,  comma  3,
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), si  rende  opportuno  prevedere  che  la  Regione  possa
avvalersi  di  tale  ente,   dotato   di   idonea   organiz   zazione
amministrativa e strumentale, per la pro gettazione ed attuazione dei
suddetti interventi; 
    3. Poiche' l'articolo 49 della legge regionale n. 69/2011, che ha
istituito l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e
di gestione integrata dei rifiuti urbani, riconosce ai membri di tale
organismo unicamente un gettone di presenza  pari  a  trenta  euro  a
seduta, e' necessario prevedere la possibilita'  del  rimborso  delle
spese di trasferta effettivamente sostenute, al fine di garantire che
l'espletamento  di  un  incarico,   per   il   quale   e'   richiesta
un'esperienza  altamente  qualificata  e  un'elevata  e  riconosciuta
professionalita', non risulti oneroso  per  il  soggetto  chiamato  a
svolgerlo; 
 
Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
  Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 69/2011 
 
  1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2011  n.  69
(Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita'  per  il
servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani.  Modifiche  alle
leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998,  35/2011
e 14/2007) e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Funzioni in materia di bonifica di siti  contaminati).
-. 1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3,
del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  134,  la  Regione   puo'   avvalersi,   ai   sensi
dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarita' del  lavoro),  dell'Autorita'  idrica  toscana  per  la
progettazione  e  l'affidamento  degli  interventi  di  bonifica   da
effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonche' per  il
monitoraggio  sull'attuazione  degli  stessi,  anche   al   fine   di
consentire l'utilizzazione, previi eventuali necessari interventi  di
adeguamento, degli impianti di trattamento delle  acque  reflue  gia'
esistenti. 
  2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici  accordi
con l'Autorita' idrica e gli altri soggetti interessati.».