(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 36, commi 2 e 3; Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); Considerato quanto segue: 1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, e' necessario garantire una progettazione unitaria degli interventi di bonifica mediante depurazione delle acque di falda, cui provvede la Regione ove non intervengano i soggetti obbligati o interessati direttamente o anche attraverso la costituzione di consorzi privati; 2. In considerazione delle competenze dell'Autorita' idrica toscana sui processi di depurazione delle acque reflue ed al fine di consentire l'eventuale sfruttamento delle dotazioni impiantistiche gia' esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si rende opportuno prevedere che la Regione possa avvalersi di tale ente, dotato di idonea organiz zazione amministrativa e strumentale, per la pro gettazione ed attuazione dei suddetti interventi; 3. Poiche' l'articolo 49 della legge regionale n. 69/2011, che ha istituito l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, riconosce ai membri di tale organismo unicamente un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta, e' necessario prevedere la possibilita' del rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute, al fine di garantire che l'espletamento di un incarico, per il quale e' richiesta un'esperienza altamente qualificata e un'elevata e riconosciuta professionalita', non risulti oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo; Approva la presente legge Art. 1 Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 69/2011 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati). -. 1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), dell'Autorita' idrica toscana per la progettazione e l'affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonche' per il monitoraggio sull'attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l'utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue gia' esistenti. 2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l'Autorita' idrica e gli altri soggetti interessati.».