(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli
animali da compagnia, firmata  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,
ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in  materia  di
animali di affezione e prevenzione del randagismo); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003  (Recepimento  dell'accordo  recante  disposizioni  in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy); 
  Visto l'accordo del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le  Autonomie  locali  sul
documento recante: «Linee guida per  l'applicazione  del  Regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21
ottobre 2009 recante norme sanitarie  relative  ai  sottoprodotti  di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»; 
  Vista la legge regionale 20 ottobre  2009,  n.  59  (Norme  per  la
tutela degli animali. Abrogazione  della  legge  regionale  8  aprile
1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la  tutela
degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»); 
  Considerato quanto segue: 
      1. Alla luce della mutata e crescente sensibilita' maturata nel
nostro Paese in materia di tutela  degli  animali,  e'  tangibile  il
contributo degli animali d'affezione alla qualita' della  vita  umana
ed il loro valore per la societa'; 
      2. Si condivide la  necessita'  di  assicurare  e  favorire  la
continuita' del  rapporto  affettivo  tra  i  proprietari  e  i  loro
animali, anche  dopo  il  fine  vita  di  quest'ultimi,  mediante  la
realizzazione di strutture deputate ad accogliere  le  spoglie  o  le
ceneri degli animali d'affezione; 
Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina le modalita' per la realizzazione e
il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione.