(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy); Visto l'accordo del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»; Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»); Considerato quanto segue: 1. Alla luce della mutata e crescente sensibilita' maturata nel nostro Paese in materia di tutela degli animali, e' tangibile il contributo degli animali d'affezione alla qualita' della vita umana ed il loro valore per la societa'; 2. Si condivide la necessita' di assicurare e favorire la continuita' del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest'ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali d'affezione; Approva la presente legge Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina le modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione.