(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l'art. 13; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014; Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014 n. 1169; Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3, dello Statuto regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 dicembre 2014; Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale espresso della Commissione Consiliare VI «Territorio ed Ambiente» nella seduta del 18 dicembre 2014; Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture e di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 3. Considerato quanto segue: 1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»)» ha introdotto nel d.p.g.r. 46/R/2008 tra le altre modifiche, l'art. 40-ter, che detta specifiche disposizioni per le attivita' di cantiere, nell'ambito della disciplina della gestione delle acque meteoriche dilavanti; 2. E' opportuno integrare e rivisitare le disposizioni di cui al citato art. 40-ter, nonche' rivedere la correlata norma transitoria di cui all' art. 55-ter del medesimo d.p.g.r 46/R/2008 al fine di prevenire situazioni di criticita' di carattere applicativo riguardanti, in particolare, la necessaria preventiva individuazione delle aree escluse dalla predetta disciplina, che possono precludere il regolare e continuativo svolgimento delle attivita' edilizie connesse alla realizzazione di alcune infrastrutture a rete; 3. Al fine di armonizzare i contenuti della disciplina regionale delle acque meteoriche con le disposizioni statali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani, e di garantirne l'uniforme interpretazione da parte delle province, e' sorta l'esigenza di integrare il punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 chiarendo che tra le attivita' incluse nel suddetto punto rientrano anche i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche) prevede, tra i requisiti tecnico gestionali, la dotazione di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti: tale modifica e' corredata dalla disposizione transitoria di cui all'art. 4 del presente regolamento; 4. Infine, si rende necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 19-ter del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato. 5. Di accogliere leraccomandazioni della Commissione Consiliare VI «Territorio ed Ambiente» concernenti profili di carattere formale e di adeguare conseguentemente il testo. Si approva il presente regolamento Art. 1 Modifiche all'art. 40-ter del d.p.g.r. 46/R/2008 1. Al comma 3 dell'art. 40-ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»), le parole: «le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente competente in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2». 2. Il comma 6 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. 46/ R/2008 e' sostituito dal seguente: «6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di auto-rizzazione dell'opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell'eventuale integrazione documentale all'uopo presentata dal pro-ponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonche', in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale.». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. 46/R/2008 e' inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto gia' autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori puo' comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 all'ente competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' inpossesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla me desima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del pro cedimento da parte dell'amministrazione.». 4. Al comma 7 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo le parole: «di cui al comma 6» sono aggiunte le seguenti: «e 6-bis».