(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale); Considerato quanto segue: 1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e' emersa la necessita' di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilita'; 2. In particolare e' necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio; 3. E' opportuno ribadire che la programmazione e' il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia e della societa' toscane; 4. E' opportuno conformare anche la nuova legislazione agli obiettivi, gia' perseguiti con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), di razionalizzazione e semplificazione, al fine di sviluppare l'efficacia e l'efficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l'integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalita' per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti relativi, di valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, e con l'obiettivo di snellire i tempi del sistema della programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilita' finanziarie della Regione e garantendo comunque che al Consiglio regionale sia assicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie; 5. E' necessario affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze; 6. Con riferimento alla materia della contabilita' regionale, e' necessario legiferare nei limitati spazi residuati alla competenza regionale dopo le modifiche apportate al d.lgs. n. 118/2011 , che detta una disciplina compiuta di gran parte degli istituti e, di conseguenza, e' necessario abrogare la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ridisciplinando nella presente legge le parti su cui la Regione ha margine di disciplina legislativa; 7. E' opportuno, in conformita' alle previsioni del d.lgs. n. 118/2011 , individuare uno strumento idoneo a dare copertura alle leggi di iniziativa consiliare che comportano spese, quale la previsione di un fondo speciale appositamente dedicato nel bilancio regionale; Approva la presente legge: Art. 1 Principi generali e criteri guida 1. La programmazione regionale di cui all'articolo 46 dello Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7; b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi; c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi; d) coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale; e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche; f) corresponsabilita', come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati; g) sussidiarieta' e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilita', nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita' degli interventi; h) flessibilita' degli strumenti, come possibilita' di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorita' delle politiche regionali. 2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche. 3. I bilanci della Regione sono redatti in conformita' alle indicazioni del PRS, del documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all'articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale, e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.