(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                              PREAMBOLO 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n.  20  (Disciplina  della
partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato, ai  sensi  dell'articolo  51,  comma  1
dello  Statuto.  Norme  in  materia  di   componenti   degli   organi
amministrativi delle societa' a partecipazione regionale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con l'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  10  agosto
2014, n. 126  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n.  42  ),  e'  emersa  la
necessita' di un'ampia revisione della normativa regionale in materia
di programmazione e di contabilita'; 
    2.  In  particolare  e'  necessario  adeguare   la   legislazione
regionale  alla  previsione  del  documento  di  economia  e  finanza
regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR,  al  fine  di
garantire la coerenza tra gli obiettivi  che  annualmente  l'ente  si
propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e
ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso  il
bilancio; 
    3. E' opportuno ribadire che la programmazione e' il  metodo  per
l'elaborazione,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  di   obiettivi
strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali;
per l'individuazione dei  risultati  attesi  e  degli  strumenti  per
raggiungerli,  al  fine  di  promuovere   lo   sviluppo   sostenibile
dell'economia e della societa' toscane; 
    4. E' opportuno  conformare  anche  la  nuova  legislazione  agli
obiettivi, gia' perseguiti con la legge regionale 2 agosto  2013,  n.
44  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione   regionale),   di
razionalizzazione  e   semplificazione,   al   fine   di   sviluppare
l'efficacia e l'efficienza della programmazione regionale,  anche  in
termini  di   spesa,   favorendo   l'integrazione   delle   politiche
settoriali,  di  aggiornare  gli  strumenti  e   le   modalita'   per
l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti relativi, di
valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli  enti
locali, e con l'obiettivo di  snellire  i  tempi  del  sistema  della
programmazione regionale, coordinandone al tempo  stesso  le  cadenze
con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le  scelte
e le disponibilita' finanziarie della Regione e  garantendo  comunque
che al Consiglio regionale  sia  assicurato  un  congruo  termine  di
decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie; 
    5. E' necessario affiancare agli strumenti  della  programmazione
regionale  un  compiuto  sistema  di   monitoraggio   e   valutazione
finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma  anche  alla  stessa
Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili  per  un
esercizio consapevole delle proprie competenze; 
    6. Con riferimento alla materia della contabilita' regionale,  e'
necessario legiferare nei limitati spazi  residuati  alla  competenza
regionale dopo le modifiche apportate al d.lgs.  n.  118/2011  ,  che
detta una disciplina compiuta di gran  parte  degli  istituti  e,  di
conseguenza, e' necessario abrogare la legge regionale 6 agosto 2001,
n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana),  ridisciplinando
nella presente legge le  parti  su  cui  la  Regione  ha  margine  di
disciplina legislativa; 
    7. E' opportuno, in conformita' alle  previsioni  del  d.lgs.  n.
118/2011 , individuare uno strumento idoneo  a  dare  copertura  alle
leggi  di  iniziativa  consiliare  che  comportano  spese,  quale  la
previsione di un fondo speciale appositamente dedicato  nel  bilancio
regionale; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Principi generali e criteri guida 
 
  1.  La  programmazione  regionale  di  cui  all'articolo  46  dello
Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: 
    a)  coerenza,  come  vincolo  di  corrispondenza  dei   programmi
attuativi e degli  specifici  interventi  agli  obiettivi  strategici
definiti  dal  programma  regionale  di   sviluppo   (PRS)   di   cui
all'articolo 7; 
    b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle  risorse
finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi; 
    c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi; 
    d)  coordinamento  dell'azione  dei  vari  soggetti,  pubblici  e
privati,  coinvolti  nel  processo  di  programmazione,   a   livello
regionale e locale; 
    e) partecipazione degli enti locali e delle  parti  sociali  alla
definizione  degli  obiettivi  e  delle  strategie  di  intervento  e
all'attuazione delle conseguenti politiche; 
    f)  corresponsabilita',  come  impegno  reciproco   dei   diversi
soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la
realizzazione degli obiettivi concordati; 
    g) sussidiarieta' e adeguatezza, come principi per  l'allocazione
delle risorse e l'attribuzione delle  responsabilita',  nel  rispetto
degli  obiettivi  di  efficacia,  efficienza  ed  economicita'  degli
interventi; 
    h) flessibilita' degli strumenti, come possibilita' di aggiornare
almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorita'  delle
politiche regionali. 
  2.  La  programmazione  regionale  si  articola   sul   territorio,
assumendo come riferimento gli  ambiti  territoriali  previsti  dalla
normativa regionale,  dal  PRS,  dalla  programmazione  settoriale  e
territoriale, individuati come dimensione ottimale  di  attuazione  e
verifica delle relative politiche. 
  3. I  bilanci  della  Regione  sono  redatti  in  conformita'  alle
indicazioni del PRS, del documento di economia  e  finanza  regionale
(DEFR) di cui all'articolo 8, integrato dalla nota  di  aggiornamento
di cui all'articolo  9,  e  degli  altri  atti  della  programmazione
regionale, e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle
relative determinazioni.