(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge statutaria: 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Vista la legge regionale 31 agosto  2000,  n.  72  (Riordino  delle
funzioni e delle attivita' in materia di promozione della  cultura  e
della pratica delle attivita' motorie) e, in particolare,  l'articolo
1, comma 2, lettere a), b) e g), ove, fra le  finalita'  della  legge
stessa, si individuano la promozione della  salute  e  del  benessere
dell'individuo, l'eliminazione di ogni condizione limitante l'accesso
alla  pratica  motoria  e  sportiva,  nonche'  la  prevenzione  della
malattia e del disagio; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Regione Toscana riconosce e promuove la  pratica  sportiva,
in tutte le sue accezioni, con il piano di programma vigente; 
    2. La Regione Toscana nell'articolo 2 della  «Carta  Etica  dello
Sport», approvata con deliberazione della Giunta regionale 29  agosto
2011, n. 729, afferma chiaramente: «Tutti hanno diritto di fare sport
per stare bene», formalizzando di fatto il diritto di ogni  cittadino
a fare sport; 
    3. Nella  «Carta  Etica  dello  Sport»  sopracitata,  la  Regione
Toscana dichiara: «lo sport e' gioco e  fonte  di  divertimento:  da'
corpo al diritto alla felicita', intesa come benessere psico-fisico e
piacere di stare insieme agli altri»; 
    4. La Regione Toscana tiene conto delle trasformazioni intercorse
nella nostra societa' negli ultimi  anni;  trasformazioni  che  hanno
radicalmente cambiato gli stili di vita delle famiglie, sia dal punto
di vista economico, sia  comportamentale,  soprattutto  in  relazione
alle fasce piu' giovani della popolazione; 
    5. La Regione Toscana individua nello  sport  e  nelle  attivita'
motorie correlate lo  strumento  attraverso  il  quale  garantire  un
approccio integrato  e  strategico  tra  i  vari  settori:  sportivo,
sanitario,  sociale,  educativo  e  ambientale,   per   favorire   ed
incrementare la consapevolezza nei cittadini, e  in  particolare  nei
piu' giovani, dell'importanza che un corpo  sano  ha  nell'equilibrio
psicofisico della persona, nel  suo  processo  di  socializzazione  e
nell'educazione alla non violenza; 
    6.  La  Regione  Toscana  considera  lo  sport  un   investimento
strategico e di prevenzione verso alcune malattie che  caratterizzano
gli stili di vita della nostra societa'; 
    7. La Regione Toscana ritiene doveroso  valorizzare  maggiormente
la funzione educativa tra i piu' giovani; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'articolo 4 dello Statuto 
 
  1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto, e'
inserita la seguente: 
    «i bis) Il diritto di fare sport per stare bene.». 
  La presente legge statutaria e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. 
    Firenze, 12 gennaio 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai
sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con  prima
deliberazione in data 29 luglio 2014 e con seconda  deliberazione  in
data 30 settembre 2014, e' promulgata ai sensi dell'articolo 3  della
legge regionale 23 novembre  2007,  n.  62,  in  assenza  di  ricorso
governativo  e  di  richieste  di  referendum  nei  termini  di   cui
all'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2014. 
  (Omissis).