(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge statutaria: (Omissis). PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 123 della Costituzione; Visto l'articolo 10, comma 2, e l'articolo 79 dello Statuto; Considerato quanto segue: 1. Nel corso della nona legislatura e' maturata una rinnovata valutazione in merito ad alcuni istituti disciplinati dallo Statuto regionale, che trovavano la loro motivazione in un contesto politico ed istituzionale che appare oggi profondamente mutato, tale da determinare la necessita' di un adeguamento del sistema; 2. In particolare, potrebbe risultare non piu' adeguata all'attualita' evolutiva del contesto politico la figura del portavoce dell'opposizione, che era stata creata in un quadro caratterizzato dal tendenziale bipolarismo tra le forze politiche in ambito regionale e che solo in un tale genere di quadro puo' trovare ragione di essere ed effettivita' di ruolo; 3. A fronte di un nuovo scenario, che potrebbe presentarsi con caratteri ben differenti e con una sempre piu' marcata differenziazione dei poli di aggregazione politica, questa figura potrebbe non risultare piu' attuale nella prospettiva dell'avvio della nuova legislatura regionale ed occorre pertanto procedere ad una modifica statutaria nel senso di prevederne l'istituzione, non piu' come figura necessaria, ma come mera facolta', rimessa alla disciplina del regolamento interno ed ad una puntuale valutazione da parte delle forze politiche interessate; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'articolo 10 dello Statuto 1. Al comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto la parola: «prevede» e' sostituita dalle seguenti: «puo' prevedere» e le parole: «e ne garantisce» sono sostituite dalla seguente: «garantendone».