(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge statutaria: 
(Omissis). 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 123 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 10, comma 2, e l'articolo 79 dello Statuto; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Nel corso della nona legislatura  e'  maturata  una  rinnovata
valutazione in merito ad alcuni istituti disciplinati  dallo  Statuto
regionale, che trovavano la loro motivazione in un contesto  politico
ed istituzionale  che  appare  oggi  profondamente  mutato,  tale  da
determinare la necessita' di un adeguamento del sistema; 
    2.  In  particolare,  potrebbe  risultare   non   piu'   adeguata
all'attualita'  evolutiva  del  contesto  politico  la   figura   del
portavoce  dell'opposizione,  che  era  stata  creata  in  un  quadro
caratterizzato dal tendenziale bipolarismo tra le forze politiche  in
ambito regionale e che solo in un tale genere di quadro puo'  trovare
ragione di essere ed effettivita' di ruolo; 
    3. A fronte di un nuovo scenario, che  potrebbe  presentarsi  con
caratteri  ben   differenti   e   con   una   sempre   piu'   marcata
differenziazione dei poli di  aggregazione  politica,  questa  figura
potrebbe non risultare  piu'  attuale  nella  prospettiva  dell'avvio
della nuova legislatura regionale ed occorre  pertanto  procedere  ad
una modifica statutaria nel senso di  prevederne  l'istituzione,  non
piu' come figura necessaria, ma  come  mera  facolta',  rimessa  alla
disciplina del regolamento interno ed ad una puntuale valutazione  da
parte delle forze politiche interessate; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'articolo 10 dello Statuto 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto la  parola:  «prevede»
e' sostituita dalle seguenti: «puo' prevedere» e  le  parole:  «e  ne
garantisce» sono sostituite dalla seguente: «garantendone».