(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 56 del 15 luglio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti. Modifica all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del Collegio dei revisori dei conti della Regione 1. In conformita' ai principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), i collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. 2. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici, in particolare: a) verificano la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione; b) verificano la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla congruita' delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; c) effettuano la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l'ente pubblico dipendente in cui operano e la Regione segnalando tempestivamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio a fini conoscitivi le situazioni di squilibrio; d) effettuano le analisi necessarie e acquisiscono informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisiscono informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinche' sia, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario; e) vigilano sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; f) verificano l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale; g) esprimono il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; h) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia; i) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; j) vigilano, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'. 3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti dagli amministratori, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti unico. Il collegio dei revisori o il revisore dei conti unico redigono apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. Copia della relazione e' inviata immediatamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile. 4. L'attivita' dei collegi dei revisori dei conti e dei revisori dei conti unici si conforma ai principi della continuita', del campionamento e della programmazione dei controlli. 5. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti pubblici dipendenti. 6. I componenti del collegio dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli enti e prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari all'espletamento delle loro funzioni, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti. I revisori ove ravvisino profili di illegittimita', informano, entro il termine perentorio di venti giorni, il Presidente della Regione e la commissione consiliare competente in materia di bilancio. 7. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, comunicati al presidente del collegio, nonche' delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali e' redatto apposito verbale. Copia del verbale e' trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile. 8. Se al termine dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il presidente del collegio dei revisori o i revisori dei conti unici ravvisano profili di illegalita', informano immediatamente gli organi giurisdizionali competenti. 9. I revisori dei conti devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Nell'espletamento dell'incarico i revisori dei conti si devono trovare in una posizione di indipendenza formale e sostanziale; agli stessi si applicano i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile. 10. I collegi dei revisori si avvalgono della struttura amministrativa messa a disposizione dall'ente pubblico presso cui operano. 11. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 4/2013 e' inserito il seguente: «2-bis. Il collegio esprime, altresi', parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale collegate di cui all'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche.».