(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della regione Lazio n. 56 del 15 luglio 2014) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Funzioni e compiti degli organi  di  controllo  degli  enti  pubblici
  dipendenti. Modifica  all'articolo  27  della  legge  regionale  28
  giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del  Collegio  dei  revisori
  dei conti della Regione 
 
  1. In conformita' ai principi di cui all'articolo  20  del  decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  (Riforma  dei  controlli  di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), i collegi dei revisori dei conti e i
revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione
vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e
statutarie. 
  2. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei  conti  unici,
in particolare: 
    a) verificano la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto
generale con quelli analitici  desunti  dalla  contabilita'  generale
tenuta nel corso della gestione; 
    b)  verificano  la  loro  corretta   esposizione   in   bilancio,
l'esistenza delle attivita' e  passivita'  e  l'attendibilita'  delle
valutazioni di bilancio con  particolare  riferimento  alle  voci  di
entrata e alla congruita' delle voci di  spesa,  la  correttezza  dei
risultati finanziari,  economici  e  patrimoniali  della  gestione  e
l'esattezza  e  la  chiarezza  dei  dati  contabili  presentati   nei
prospetti di bilancio e nei relativi allegati; 
    c) effettuano la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e
dei debiti o residui passivi presenti in  bilancio,  con  particolare
riferimento alle partite debitorie e creditorie tra  l'ente  pubblico
dipendente in cui operano e  la  Regione  segnalando  tempestivamente
alla Giunta regionale e alla  commissione  consiliare  competente  in
materia di bilancio a fini conoscitivi le situazioni di squilibrio; 
    d) effettuano le analisi necessarie e  acquisiscono  informazioni
in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in  caso  di
disavanzo, acquisiscono informazioni circa la struttura dello  stesso
e  le  prospettive  di  riassorbimento  affinche'  sia,  nel   tempo,
salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario; 
    e) vigilano sull'adeguatezza e sul corretto  funzionamento  della
struttura organizzativa dell'ente e  sul  rispetto  dei  principi  di
corretta amministrazione; 
    f)  verificano  l'osservanza  delle  norme  che  presiedono  alla
formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del  rendiconto
generale; 
    g) esprimono il parere in ordine  all'approvazione  del  bilancio
preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli
organi a cio' deputati sulla base  degli  specifici  ordinamenti  dei
singoli enti; 
    h) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla
consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei  titoli  di
proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia; 
    i) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei  costi  della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con
quelli  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  di   legge,   con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili  che  incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 
    j) vigilano, mediante rilevazioni a campione,  sulla  regolarita'
contabile, finanziaria  ed  economica  della  gestione  relativamente
all'acquisizione  delle  entrate,  all'effettuazione   delle   spese,
all'attivita'  contrattuale,  all'amministrazione  dei   beni,   alla
completezza della documentazione, agli adempimenti  fiscali  ed  alla
tenuta della contabilita'. 
  3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni  ai  bilanci
preventivi,  delle  delibere  di  accertamento   dei   residui,   del
rendiconto generale, corredati  dalla  relazione  illustrativa  o  da
analogo  documento,  sono  sottoposti  dagli  amministratori,  almeno
quindici giorni prima della data della relativa  delibera,  all'esame
del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei  conti  unico.
Il collegio dei revisori o  il  revisore  dei  conti  unico  redigono
apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella  quale  sono
sintetizzati  anche  i  risultati  del   controllo   svolto   durante
l'esercizio. Copia della relazione  e'  inviata  immediatamente  alla
commissione  consiliare  competente  in  materia  di  bilancio  e  al
Comitato regionale di controllo contabile. 
  4. L'attivita' dei collegi dei revisori dei conti  e  dei  revisori
dei conti unici  si  conforma  ai  principi  della  continuita',  del
campionamento e della programmazione dei controlli. 
  5. I collegi dei revisori dei conti e i revisori  dei  conti  unici
non intervengono nella gestione e nell'amministrazione  attiva  degli
enti pubblici dipendenti. 
  6. I componenti del collegio dei revisori dei conti  e  i  revisori
dei conti unici possono, anche individualmente, procedere ad atti  di
ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli  enti  e
prendere  visione   di   tutti   i   documenti   ritenuti   necessari
all'espletamento delle loro  funzioni,  con  l'obbligo  di  informare
immediatamente il presidente e di portare a  conoscenza  degli  altri
membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze  di  tali
atti. I revisori ove ravvisino profili di illegittimita',  informano,
entro il termine perentorio di  venti  giorni,  il  Presidente  della
Regione  e  la  commissione  consiliare  competente  in  materia   di
bilancio. 
  7. Di ogni verifica,  ispezione  e  controllo,  anche  individuale,
comunicati al  presidente  del  collegio,  nonche'  delle  risultanze
dell'esame  dei  bilanci  preventivi  e  relative  variazioni  e  dei
rendiconti generali e' redatto apposito verbale. Copia del verbale e'
trasmessa  alla  commissione  consiliare  competente  in  materia  di
bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile. 
  8. Se al termine dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il
presidente del collegio dei revisori o i  revisori  dei  conti  unici
ravvisano profili di illegalita', informano immediatamente gli organi
giurisdizionali competenti. 
  9.  I  revisori  dei  conti  devono  assicurare  l'esercizio  delle
funzioni loro  attribuite  in  modo  indipendente.  Nell'espletamento
dell'incarico i revisori dei conti si devono trovare in una posizione
di indipendenza formale e sostanziale; agli  stessi  si  applicano  i
requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza  previsti
dall'articolo 2387 del codice civile. 
  10.  I  collegi  dei  revisori   si   avvalgono   della   struttura
amministrativa messa a disposizione  dall'ente  pubblico  presso  cui
operano. 
  11.  Gli  enti  interessati  adeguano  i  propri  ordinamenti  alle
disposizioni di cui al presente articolo entro il termine di  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  12. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 4/2013 e'  inserito
il seguente: 
    «2-bis. Il collegio esprime, altresi', parere obbligatorio  sulle
proposte di legge regionale collegate di cui  all'articolo  12  della
legge regionale  20  novembre  2001,  n.  25  (Norme  in  materia  di
programmazione, bilancio e contabilita' della Regione)  e  successive
modifiche.».