(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 dell'11 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" e successive modifiche 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti: ", di nuova costruzione"; b) dopo le parole: "di sostituzione edilizia" sono inserite le seguenti: "con demolizione e ricostruzione"; c) dopo le parole: "di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter," sono inserite le seguenti: "3-quater,"; d) le parole: "28 agosto 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 e' sostituita dalla seguente: "b) siano edifici ultimati per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del progetto;". 3. Alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), del comma 2, dell'art. 2, della l.r. 21/2009 le parole: "su edifici situati" sono soppresse. 4. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "demanio marittimo" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nelle fasce di rispetto delle acque interne". 5. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "nei comprensori di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree a rischio idrogeologico"; b) le parole: "garantita da sistemi di idrovore" sono sostituite dalle seguenti: "attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis". 6. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "e tecnologiche" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis". 7. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 e' sostituito dal seguente: "5. Al fine di attuare la presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume e' costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialita' consentita negli articoli 3, 3 bis, 3-ter e 4, mentre il titolo abilitativo di cui all'art. 6 viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superfice o viceversa si applica la formula superficie=volume/3,2 ovvero volume=superficie x 3,2. Le denunce di inizio attivita' (DIA) e le domande di permesso di costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. Integrano il fascicolo del progetto il rilievo dello stato di fatto e copia dell'originaria documentazione catastale.". 8. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purche' non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PT P in coerenza con il PTPR.". 9. All'alinea del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 la parola:"ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 10. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l. r. 21/2009 dopo le parole: "per le attivita' produttive e artigianali" sono aggiunte le seguenti: "e ricettivo alberghiere". 11. All'alinea del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 12. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 e' inserito il seguente: "2-bis. In deroga allo strumento urbanistico e', altresi', consentito l'ampliamento della struttura alberghiera mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla struttura, attraverso cambio di destinazione d'uso, fino al raggiungimento dei limiti di cui al comma 1. Tali interventi sono concessi purche' siano rispettati i seguenti criteri ed indirizzi: a) favorire la qualita' architettonica nella progettazione degli interventi e delle aree circostanti interessate; b) favorire l'uso di tecnologie costruttive sostenibili e con alti rendimenti energetici; c) favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; d) favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo idrico del ciclo produttivo e per il recupero della acque piovane.". 13. Al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che tale utilizzo sia esteso all'intero fabbricato oggetto di ampliamento". 14. Al comma 6 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria" sono inserite le seguenti: "e secondaria". 15. Al comma 7 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: "che degli oneri concessori" sono sostituite dalle seguenti: "a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire" e le parole: "degli oneri concessori dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "del contributo di costruzione dovuto". 16. Al comma 10 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: "adottata entro il 31 dicembre 2011 " sono sostituite dalle seguenti: "adottata entro il 31 dicembre 2014". 17. Al comma 1 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti"; dopo le parole: "entro il limite del 30 per cento" sono inserite le seguenti: "della volumetria oppure" e le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; b) alla lettera a) le parole: "del 3 1 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2013"; c) alla lettera b) le parole: ", fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attivita' turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadri" sono soppresse; d) alla lettera c): 1) le parole: "di trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intervento"; 2) dopo le parole: "e inferiore a 15.000 metri quadrati;" sono inserite le seguenti: "tale quota e' maggiorata di un ulteriore 10 per cento qualora venga reperita nel medesimo territorio comunale mediante l'utilizzo di alloggi gia' realizzati o in corso di realizzazione alla data di presentazione della proposta, fermo restando che la superficie oggetto del cambio di destinazione d'uso e la relativa premialita', di cui all'alinea del presente comma, devono essere realizzate nell'area oggetto dell'intervento;"; 3) dopo le parole: "dei vigili del fuoco e delle forze armate;" sono aggiunte le seguenti: "nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantita' di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in mancanza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati, non deve essere maggiore del 50 per cento;". 18. La lettera d) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituita dalla seguente: "d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non puo' essere superiore al prezzo di euro 5/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non puo' essere superiore al prezzo di euro 4/mq;". 19. La lettera f) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituita dalla seguente: "f) le condizioni e le modalita' dell'eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonche' la determinazione del prezzo di vendita, che non puo' essere superiore alle quotazioni medie dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del semestre antecedente al trasferimento della proprieta'.". 20. Dopo la lettera f) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono aggiunte le seguenti: "f-bis) le condizioni e le modalita' dell'eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera b), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente al trasferimento della proprieta'; f-ter) le forme di tutela per l'amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento di cui al presente comma e dalla presente legge, relativamente alla quota di alloggi da destinare ad edilizia sociale a canone calmierato, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravita' dell'inadempimento, fino ad un valore massimo pari al prezzo di vendita degli alloggi determinato ai sensi della lettera f), ovvero fino all'acquisizione gratuita al patrimonio del comune; f-quater) le modalita' per la gestione degli alloggi e la determinazione del canone calmierato, oltre la durata del vincolo di locazione di cui alla lettera b), esclusivamente in presenza dell'espressa disponibilita' del proponente e di un accordo con l'amministrazione comunale.". 21. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' inserito il seguente: "1-ter. Gli interventi di cui al comma 1, limitatamente alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, possono essere eseguiti anche per edifici situati: a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) purche' la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all'art. 6, comma 2; b) nelle fasce di rispetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), purche' la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l'edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.". 22. Al comma 2 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", al comma 3 e al comma 4"; b) dopo le parole: "delle aree pertinenziali dell'edificio" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilita' pubblica prevista dal progetto. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di costruire ed alla cessione delle aree per gli standard urbanistici, sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9.". 23. Il comma 3 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle aree edificabili libere, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, vigenti o adottati, con destinazione non residenziale nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonche' di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo dello strumento urbanistico generale adottati alla data del 31 dicembre 2013, ancorche' decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei piani industriali particolareggiati, e' consentito il cambio della destinazione d'uso della superficie utile lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda - SUL. Ove lo strumento urbanistico vigente non indichi l'edificabilita' delle suddette aree in termini di superficie utile lorda - SUL, la stessa viene ricavata, virtualmente, dividendo il volume ammissibile per l'altezza teorica di metri 3,2. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 10 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1 bis. Tale quota puo' essere insediata anche in altri edifici ad uso residenziale esistenti o da realizzare nel medesimo piano attuativo; nel caso in cui essa venga reperita mediante alloggi realizzati o in corso di realizzazione fuori dal piano attuativo e comunque nello stesso territorio comunale, la quota di superficie da destinare alla locazione con canone calmierato e' stabilita nella misura del 20 per cento. Nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantita' di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati netti, non deve essere maggiore del 50 per cento. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' subordinata all'esistenza, all'adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, al rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nonche' alla dotazione di parcheggi di cui all'art. 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso di attuazione di singole proposte ricadenti all'interno dello stesso piano attuativo, previa presentazione di un atto d'obbligo notarile registrato e trascritto da parte dei titolari delle proposte, e' consentito distribuire la superficie utile lorda - SUL residenziale nelle aree libere oggetto delle diverse proposte purche' complessivamente non venga superata la quantita' autorizzata dal cambio di destinazione d'uso. Nelle aree di cui al presente comma e' altresi' consentito il cambiamento della destinazione d'uso della superficie utile lorda - SUL non residenziale anche oltre il limite dei 10.000 metri quadrati di SUL a condizione che gli immobili ad uso residenziale realizzati siano interamente destinati all'edilizia residenziale sociale alle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 1-bis e che una quota non inferiore al 10 per cento della superficie oggetto del cambio di destinazione d'uso rimanga destinata a funzioni non residenziali. La disciplina prevista dal presente comma e' applicabile anche alle aree ubicate all'interno dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata decaduti e ridisciplinati dallo strumento urbanistico generale, purche' ne sia stata mantenuta l'edificabilita'.". 24. Al comma 4 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 dopo le parole: "ad essi connessi." sono aggiunte le seguenti: "Inoltre, ai sensi del comma 1, sono consentiti cambi di destinazione d'uso a residenziale degli edifici adibiti ad alloggi temporanei per l'emergenza abitativa in forza di atti e contratti con la pubblica amministrazione, che alla data del 31 dicembre 2013 siano dismessi ovvero, entro i termini di cui all'art. 6, comma 4, abbiano ricevuto lettera di disdetta, anche ai soli fini della ricontrattazione dei termini o non possano piu' proseguire l'attivita' emergenziale per manifesta volonta' dell'amministrazione in conseguenza di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonche' di tutti i provvedimenti delle stesse amministrazioni pubbliche ad esso connessi.". 25. Al comma 5 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 dopo le parole: "Gli interventi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:", 3 e 4". 26. Il comma 6 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituito dal seguente: "6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonche', nel caso di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, alla dotazione dei parcheggi di cui all'art. 41-sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in cui l'intervento preveda l'incremento di volume o di superficie rispetto all'esistente, dovranno essere cedute all'amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Gli standard urbanistici connessi all'incremento di volume o di superficie possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall'area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario commisurato alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001, fatte salve altre modalita' di pagamento gia' deliberate dalle amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche nell'area interessata dall'intervento.". 27. Dopo il comma 6 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' inserito il seguente: "6-bis. Al fine di implementare la qualita' urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l'importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 6 e' utilizzato esclusivamente per realizzare le opere pubbliche con la prioritaria finalita' del raggiungimento degli standard urbanistici nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l'importo di cui sopra e' vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.". 28. Al comma 7 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un edificio" sono inserite le seguenti: "o una parte di un edificio"; b) le parole: "o riguardino un immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o un immobile ricompreso all'interno di un piano di recupero approvato ai sensi della l.r. 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche," sono soppresse. 29. Al comma 8 dell'art. 3-ter, della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "possono riguardare anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di destinazione d'uso in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi destinazione non residenziale anche non dismessi ricadenti all'interno dei" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche ai"; b) dopo le parole: "e successive modifiche" sono aggiunte le seguenti: ", ancorche' decaduti o ripianificati.". 30. Dopo il comma 9-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' aggiunto il seguente: "9-ter. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo il rilascio del certificato di agibilita' relativo agli immobili di edilizia privata deve essere contestuale al rilascio del certificato di agibilita' relativo agli immobili di edilizia sociale a canone calmierato. E' ammesso il rilascio di certificati di agibilita' parziale a condizione che sia rispettata la proporzione tra SUL destinata al libero mercato e SUL riservata alla locazione a canone calmierato prevista dalla norma.". 31. Alla rubrica dell'art. 3-quater della l.r. 21/2009 dopo le parole: "al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso" sono inserite le seguenti: "e delle aree edificabili libere". 32. Al comma 1 dell'art. 3-quater della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea: 1) la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti"; 2) dopo le parole: "degli edifici di cui all'art. 2" sono inserite le seguenti: "nonche' di altre unita' immobiliari"; 3) le parole: "30 settembre 2010 " sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; b) alla lettera a) le parole: "del 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2011 ". 33. Al comma 2 dell'art. 3 quater della l.r. 21/2009 dopo le parole: "di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' delle aree cedute per gli standard urbanistici. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di costruire ed alla cessione delle aree per gli standard urbanistici, sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9.". 34. Dopo il comma 2 dell'art. 3-quater della l.r. 21/2009 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle previsioni urbanistiche delle aree edificabili libere non residenziali nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorche' decaduti, con esclusione di quelle alle quali lo strumento urbanistico generale vigente o altro strumento attuativo attribuisce destinazione industriale o artigianale.". 35. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti" e dopo le parole: "sostituzione edilizia con demolizione" sono inserite le seguenti: "anche parziale"; b) alla lettera b) le parole: "prevalentemente non residenziale" sono sostituite dalle seguenti: "interamente non residenziale e per edifici aventi una destinazione non residenziale superiore al 50 per cento"; c) la lettera c) e' soppressa; d) alla lettera d) dopo le parole: "20 per cento della cubatura esistente" sono aggiunte le seguenti: ", purche' ricostruiti secondo i caratteri dell'edificazione agricola". 36. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 e' inserito il seguente: "2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche per edifici situati: a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), purche' la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all'art. 6, comma 2; b) nelle fasce di rispetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), purche' la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l'edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.". 37. Al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "l.r. 6/2008 e successive modifiche." sono aggiunte le seguenti: "Il rispetto della sostenibilita' energetico-ambientale degli interventi ad uso residenziale deve essere riferito all'intera unita' immobiliare interessata e dimostrato preliminarmente dalla relazione di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e, al termine dei lavori, da apposito certificato di prestazione energetica che attesti la previsione di un consumo energetico per riscaldamento non superiore a 30kwh/mq/anno.". 38. La lettera a) del comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 e' sostituita dalla seguente: "a) all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonche' alla dotazione dei parcheggi di cui all'art. 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in cui l'intervento preveda l'incremento di volume o superficie rispetto all'esistente, dovranno essere cedute all'amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Gli standard urbanistici connessi all'incremento di volume o di superficie possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall'area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, commisurato alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001, fatte salve altre modalita' di pagamento gia' deliberate dalle amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche con la prioritaria finalita' del raggiungimento degli standard urbanistici nell'area interessata dall'intervento;". 39. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 e' inserito il seguente: "4-bis. Al fine di implementare la qualita' urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l'importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 4 e' utilizzato esclusivamente per realizzare opere pubbliche nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l'importo di cui sopra e' vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. A tale scopo le amministrazioni comunali individuano procedure di partecipazione e concertazione per definire sia le linee guida, sia la gestione del procedimento del concorso di idee che attribuisca ai cittadini residenti nel territorio l'individuazione della miglior proposta progettuale, secondo modalita' che saranno definite dalle singole amministrazioni.". 40. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, la procedura di acquisizione al comune delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilita' pubblica prevista dal progetto, determina automaticamente la modifica della destinazione d'uso delle aree.". 41. All'alinea del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21/2009 la parola "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 42. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 21/2009 e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora venga comprovata l'impossibilita' della dotazione degli standard, come individuati dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e' consentita purche' il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento, oltre a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, di un contributo straordinario pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate ai consorzi di auto-recupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.". 43. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "nei comprensori di bonifica previsti dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'articolo"; b) le parole: "del competente consorzio di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente competente". 44. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "di un'apposita conferenza di servizi" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche"; b) le parole "ai sensi della normativa vigente" sono soppresse; c) le parole: ", ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di aree di interesse culturale e ambientale o comunque vincolate" sono sostituite dalle seguenti: ". Nella conferenza di servizi la struttura regionale competente in materia urbanistica esprime un parere sulla conformita' alla presente legge. Nella convocazione della conferenza di servizi l'ufficio comunale preposto al rilascio dei titoli abilitativi allega per ciascuna proposta un apposito parere tecnico contenente: a) le verifiche sulla legittimita' delle consistenze edilizie e sull'applicabilita' della presente legge con puntuale riferimento alla disposizione in cui rientra l'intervento proposto; b) la verifica sui dati dimensionali; c) la verifica sulla quantita' e sulla localizzazione delle aree di cessione per gli standard urbanistici ovvero, in sostituzione, sul contributo straordinario da corrispondere.". 45. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il permesso di costruire deve essere rilasciato dal comune nei termini e con gli effetti di cui all'art. 20, commi 6 e 8 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche a decorrere dalla chiusura della conferenza di servizi di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione e dell'eventuale contributo straordinario relativo agli standard urbanistici di cui all'art. 3-ter, comma 6, ed all'art. 4, comma 4, lettera a), e, ove necessario, previa la sottoscrizione di un atto d'obbligo notarile registrato e trascritto contenente l'impegno a: a) realizzare o adeguare le opere di urbanizzazione primaria, ove non gia' esistenti; b) cedere le aree necessarie per gli standard urbanistici, se non corrisposte con il contributo straordinario; c) realizzare gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato nel rispetto del regolamento di cui all'art. 3-ter, comma 1-bis. 2-ter. Nel caso del rilascio del permesso di costruire ai sensi del comma 2 bis, la giunta comunale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla chiusura della conferenza di servizi, individua, attraverso la consultazione dei livelli di partecipazione territoriale, la tipologia e la localizzazione delle opere pubbliche da realizzare nell'ambito interessato dall'intervento con le risorse derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard urbanistici. Trascorso tale termine l'importo di cui sopra e' vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. 2-quater. Il rilascio del permesso di costruire, qualora il titolare della proposta di intervento intenda obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione secondarie, e' subordinato all'approvazione della proposta d'intervento da parte della giunta comunale entro trenta giorni dalla chiusura della conferenza di servizi. La giunta comunale con la stessa delibera approva il progetto delle opere a scomputo e autorizza il rilascio del permesso di costruire previo: pagamento del contributo relativo al costo di costruzione; presentazione di una fideiussione a garanzia dell'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione che saranno oggetto dello scomputo; presentazione di un atto d'obbligo registrato e trascritto nel quale e' contenuto l'impegno del titolare della proposta a completare le opere pubbliche entro il termine stabilito per la fine dei lavori delle opere private, salva causa di forza maggiore, indipendente dalla volonta' del concessionario. Al fine di snellire le procedure per la cessione delle aree per gli standard urbanistici, entro il 31 marzo 2015 i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, delegano la struttura organizzativa competente al rilascio del titolo abilitativo ad acquisire al patrimonio pubblico le aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilita' pubblica prevista dal progetto.". 46. Al comma 4 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 le parole: "gennaio 2015" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "gennaio 2017". 47. Al comma 5 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "fino a un massimo del 30 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e, solo per gli alloggi destinati alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale, lo stesso costo di costruzione puo' essere ridotto fino al 100 per cento". 48. Gli interventi di cui all'art. 3-ter, comma 1 e all'art. 4, comma 1 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, limitatamente alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, sono consentiti anche su edifici situati nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto delle acque interne di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) della stessa l.r. 21/2009 e successive modifiche, purche' la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l'edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. 49. Gli interventi di cui all'art. 3 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, sono consentiti anche nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR). Per tali interventi la sussistenza delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 3, comma 6 della l.r. 21/2009 e successive modifiche viene verificata in relazione agli standard urbanistici per la realizzazione delle opere medesime previsti dallo strumento urbanistico generale vigente o adottato e, ove necessario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7 della l.r. 21/2009 e successive modifiche. 50. L'art. 15-bis della l.r. 21/2009 e successive modifiche e' sostituito dal seguente: "Art. 15-bis (Interventi di edilizia per mutuo sociale). - 1. Al fine di consentire l'acquisto del bene "casa" tramite riscatto con patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", o secondo una percentuale di riserva nei futuri piani attuativi non inferiore al 10 per cento dei volumi disponibili, e' istituita una modalita' di rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominato "mutuo sociale". 2. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, sono promossi interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale, inteso come uno strumento messo a punto dalla Regione, utile ed idoneo ad affrontare il problema del l'emergenza casa, attraverso un finanziamento dato per l'acquisto della prima abitazione che risponda nella maniera migliore alle esigenze di chi vive in affitto, ha un basso reddito e non ha le disponibilita' necessarie per l'acquisto di un immobile di proprieta' o per l'accesso al credito, sia nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata che come calmiere dei prezzi nell'ambito del mercato libero. 3. Per interventi di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale" si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilita' degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale. 4. Allo stesso modo e alle medesime condizioni, i programmi destinati al mutuo sociale potranno essere realizzati nell'ambito dei piani attuativi destinati all'edilizia di libero mercato, per una percentuale massima del 10 per cento dei volumi disponibili, tramite specifica convenzione tra la Regione ed i soggetti promotori dell'intervento. 5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, sono stabiliti annualmente: a) l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e all'acquisto degli alloggi delle ATER; b) i requisiti di accesso al mutuo sociale e i bandi per la definizione dei soggetti beneficiari che dovranno essere residenti nella regione da non meno di dieci anni. 6. L'importo del mutuo sociale e' pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell'alloggio di nuova costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", o pari al prezzo complessivo richiesto dall'ATER per l'acquisto. In tal caso la Regione si sostituisce al soggetto avente titolo all'acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprieta' avviene con il pagamento dell'ultimo rateo di riscatto. La Regione e' garante per la concessione del mutuo sociale, direttamente o attraverso specifiche convenzioni con le banche tesoriere od altri istituti di credito. 7. I ratei di riscatto con mutuo sociale sono mensili, fissi e composti dalla quota capitale maggiorata dell'1 per cento di interesse, e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del beneficiario. Nel caso di mutuo sociale per immobili legati a programmi di edilizia sovvenzionata, il pagamento della rata e' sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell'impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario e' tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalita' della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. E' consentita l'estinzione anticipata. I ratei di mutuo sociale debbono essere reimpiegati per il finanziamento dell'edilizia residenziale sociale. 8. Alla definizione delle modalita' e dei criteri di attuazione del presente articolo si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale da approvare, su proposta dell'Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, entro il 31 marzo 2015.". 51. Le disposizioni di cui all'art. 15-bis della l.r. 21/2009 e successive modifiche si applicano anche agli alloggi delle ATER che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' inseriti nei piani di vendita approvati dalla Giunta regionale. 52. Per gli interventi di cui all'art. 3 della l.r. 21/2009 le disposizioni previste nell'ultimo periodo del comma 5 dello stesso art. 3 si applicano nel caso in cui gli stessi interventi prevedano gli adeguamenti tecnologici di cui alle seguenti normative: UNI EN 81-70, 5.3.3, UNI EN 81-70, 5.2.3 e 5.2.4, UNI EN 81-28, UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2.