(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
                    n. 90 dell'11 novembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche  alla  legge  regionale  11  agosto  2009,  n.  21  "Misure
  straordinarie per il settore edilizio ed interventi per  l'edilizia
  residenziale sociale" e successive modifiche 
 
  1. All'alinea del comma 1  dell'art.  2  della  l.r.  21/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a)  dopo  le  parole:  "agli  interventi   di   ampliamento,   di
ristrutturazione"  sono   aggiunte   le   seguenti:   ",   di   nuova
costruzione"; 
    b) dopo le parole: "di sostituzione edilizia"  sono  inserite  le
seguenti: "con demolizione e ricostruzione"; 
    c) dopo le parole: "di cui agli articoli 3, 3-bis,  3-ter,"  sono
inserite le seguenti: "3-quater,"; 
    d) le parole: "28 agosto 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2013". 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art.  2  della  l.r.  21/2009  e'
sostituita dalla seguente: 
    "b) siano edifici ultimati per i  quali  il  titolo  edilizio  in
sanatoria sia stato rilasciato  e  allegato  alla  presentazione  del
progetto;". 
  3. Alle lettere a), b),  c),  d),  e),  f),  e  g),  del  comma  2,
dell'art. 2, della l.r. 21/2009 le parole: "su edifici situati"  sono
soppresse. 
  4. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009  dopo
le parole: "demanio marittimo" sono aggiunte  le  seguenti:  "nonche'
nelle fasce di rispetto delle acque interne". 
  5. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: "nei comprensori di bonifica" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle aree a rischio idrogeologico"; 
    b) le parole: "garantita da sistemi di idrovore" sono  sostituite
dalle seguenti: "attestata dall'ente competente  nel  parere  di  cui
all'art. 6, comma 1,  fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli
3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis". 
  6. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009  dopo
le parole: "e tecnologiche" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis". 
  7. Il comma 5 dell'art. 2 della  l.r.  21/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "5. Al fine di attuare la presente legge  la  consistenza  edilizia
degli edifici esistenti in termini  di  superficie  o  di  volume  e'
costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo;
i medesimi parametri devono essere utilizzati per  il  calcolo  della
premialita' consentita negli articoli 3, 3 bis, 3-ter e 4, mentre  il
titolo abilitativo di cui all'art. 6  viene  rilasciato  in  base  ai
parametri  previsti  dagli   strumenti   urbanistici   vigenti.   Per
convertire il volume in superfice o viceversa si applica  la  formula
superficie=volume/3,2 ovvero volume=superficie x 3,2. Le  denunce  di
inizio attivita' (DIA) e le domande di permesso di costruire  possono
essere presentate in termini di superficie  o  volume.  Integrano  il
fascicolo del progetto il  rilievo  dello  stato  di  fatto  e  copia
dell'originaria documentazione catastale.". 
  8. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 21/2009  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "5-bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli  articoli  3,
3-bis, 3-ter, 3-quater, 4 e 5, nei casi in cui  le  norme  dei  piani
territoriali  paesistici  (PTP)  rimandino  alle   previsioni   degli
strumenti  urbanistici  vigenti,  purche'  non  attengano  alle  zone
definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto  del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le
ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei  PT  P
in coerenza con il PTPR.". 
  9. All'alinea del  comma  1  dell'art.  3  della  l.r.  21/2009  la
parola:"ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 
  10. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3  della  l.  r.  21/2009
dopo le parole: "per le  attivita'  produttive  e  artigianali"  sono
aggiunte le seguenti: "e ricettivo alberghiere". 
  11. All'alinea del comma  2  dell'art.  3  della  l.r.  21/2009  la
parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 
  12. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  "2-bis.  In  deroga  allo  strumento  urbanistico   e',   altresi',
consentito  l'ampliamento  della   struttura   alberghiera   mediante
acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti  alla  struttura,
attraverso cambio di destinazione d'uso, fino al  raggiungimento  dei
limiti di cui al comma 1. Tali interventi sono concessi purche' siano
rispettati i seguenti criteri ed indirizzi: 
    a) favorire la qualita' architettonica nella progettazione  degli
interventi e delle aree circostanti interessate; 
    b) favorire l'uso di tecnologie  costruttive  sostenibili  e  con
alti rendimenti energetici; 
    c) favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo
di energia  e  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili; 
    d) favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo
idrico del ciclo produttivo e per il recupero della acque piovane.". 
  13. Al comma 5 dell'art. 3  della  l.r.  21/2009  dopo  le  parole:
"l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non  inferiore
a 1 Kw" sono aggiunte le seguenti: "a condizione  che  tale  utilizzo
sia esteso all'intero fabbricato oggetto di ampliamento". 
  14. Al comma 6 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le  parole:  "la
realizzazione degli ampliamenti di cui  al  comma  1  e'  subordinata
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria"  sono  inserite
le seguenti: "e secondaria". 
  15. Al comma 7 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: "che degli
oneri concessori" sono sostituite dalle seguenti: "a quanto  previsto
dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire"  e  le
parole:  "degli  oneri  concessori  dovuti"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "del contributo di costruzione dovuto". 
  16. Al comma 10 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: "adottata
entro il 31 dicembre 2011 " sono sostituite dalle seguenti: "adottata
entro il 31 dicembre 2014". 
  17. Al comma 1 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) all'alinea la parola: "ed" e' sostituita  dalle  seguenti:  "e
dei regolamenti"; dopo le parole: "entro il limite del 30 per  cento"
sono inserite le seguenti: "della volumetria oppure" e le parole: "30
settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; 
    b) alla lettera a) le  parole:  "del  3  1  dicembre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2013"; 
    c) alla  lettera  b)  le  parole:  ",  fatti  salvi  gli  edifici
esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30  settembre  2010
destinati ad attivita' turistico-ricettiva, con una superficie  utile
lorda non superiore a 3 mila metri quadri" sono soppresse; 
    d) alla lettera c): 
      1)  le  parole:  "di  trasformazione"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "dell'intervento"; 
      2) dopo le parole: "e inferiore a 15.000 metri quadrati;"  sono
inserite le seguenti: "tale quota e' maggiorata di  un  ulteriore  10
per cento qualora venga reperita  nel  medesimo  territorio  comunale
mediante  l'utilizzo  di  alloggi  gia'  realizzati  o  in  corso  di
realizzazione  alla  data  di  presentazione  della  proposta,  fermo
restando che la superficie oggetto del cambio di destinazione d'uso e
la relativa premialita', di cui all'alinea del presente comma, devono
essere realizzate nell'area oggetto dell'intervento;"; 
      3) dopo le parole: "dei vigili del fuoco e delle forze armate;"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "nelle  percentuali   riservate   alla
locazione  a  canone  calmierato  la  quantita'  di  alloggi  con  la
superficie minima  prevista  dal  regolamento  edilizio,  ovvero,  in
mancanza di questo, con la superficie minima di  45  metri  quadrati,
non deve essere maggiore del 50 per cento;". 
  18. La lettera d)  del  comma  1-bis  dell'art.  3-ter  della  l.r.
21/2009 e' sostituita dalla seguente: 
    "d) la determinazione del valore del canone calmierato,  che  per
gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non  puo'  essere
superiore al prezzo di euro 5/mq e  per  gli  alloggi  ubicati  negli
altri comuni del Lazio non puo' essere superiore al  prezzo  di  euro
4/mq;". 
  19. La lettera f)  del  comma  1-bis  dell'art.  3-ter  della  l.r.
21/2009 e' sostituita dalla seguente: 
    "f) le condizioni e le modalita' dell'eventuale alienazione degli
alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b)  nonche'  la
determinazione del prezzo di vendita, che non puo'  essere  superiore
alle quotazioni medie dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)
del semestre antecedente al trasferimento della proprieta'.". 
  20. Dopo la lettera f) del comma 1-bis dell'art. 3-ter  della  l.r.
21/2009 sono aggiunte le seguenti: 
    "f-bis) le condizioni e le modalita'  dell'eventuale  alienazione
degli alloggi prima della scadenza del vincolo di  locazione  di  cui
alla  lettera  b),  decorsi  almeno  sette  anni,  esclusivamente  al
conduttore che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un  prezzo
di vendita non superiore al 70 per cento delle quotazioni  medie  OMI
del semestre antecedente al trasferimento della proprieta'; 
    f-ter) le forme  di  tutela  per  l'amministrazione  in  caso  di
inosservanza degli obblighi  derivanti  dal  regolamento  di  cui  al
presente comma e dalla presente legge, relativamente  alla  quota  di
alloggi  da  destinare  ad  edilizia  sociale  a  canone  calmierato,
prevedendo   sanzioni   pecuniarie   proporzionali   alla    gravita'
dell'inadempimento, fino ad un  valore  massimo  pari  al  prezzo  di
vendita degli alloggi determinato ai sensi della lettera  f),  ovvero
fino all'acquisizione gratuita al patrimonio del comune; 
    f-quater) le  modalita'  per  la  gestione  degli  alloggi  e  la
determinazione del canone calmierato, oltre la durata del vincolo  di
locazione  di  cui  alla  lettera  b),  esclusivamente  in   presenza
dell'espressa disponibilita' del  proponente  e  di  un  accordo  con
l'amministrazione comunale.". 
  21. Dopo il comma 1-bis  dell'art.  3-ter  della  l.r.  21/2009  e'
inserito il seguente: 
    "1-ter. Gli interventi di cui  al  comma  1,  limitatamente  alla
sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, possono essere
eseguiti anche per edifici situati: 
      a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'art. 2,  comma
2, lettera e) purche' la sicurezza del regime idraulico sia attestata
dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6,  comma  1,  ovvero
nella conferenza dei servizi di cui all'art. 6, comma 2; 
      b) nelle fasce di rispetto di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
g), purche' la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al  di  fuori
delle predette aree o fasce di rispetto,  nel  medesimo  lotto  o  in
altro lotto confinante in cui  l'edificazione  sia  consentita  dagli
strumenti urbanistici vigenti.". 
  22. Al comma 2 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: "Gli interventi di  modifica  di  destinazione
d'uso di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", al comma  3  e
al comma 4"; 
    b) dopo le parole: "delle aree pertinenziali dell'edificio"  sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' delle aree cedute per  gli  standard
urbanistici, comprese quelle per la viabilita' pubblica prevista  dal
progetto. Dette modifiche, conseguenti al rilascio  del  permesso  di
costruire ed alla cessione delle aree per gli  standard  urbanistici,
sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9.". 
  23. Il comma 3 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituito dal
seguente: 
    "3. Nelle aree edificabili  libere,  in  deroga  alle  previsioni
degli strumenti  urbanistici  e  dei  regolamenti  edilizi  comunali,
vigenti o adottati, con destinazione non residenziale nell'ambito dei
piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata  nonche'
di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo
dello strumento  urbanistico  generale  adottati  alla  data  del  31
dicembre 2013, ancorche' decaduti, con  esclusione  dei  piani  degli
insediamenti produttivi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei
di sviluppo industriale e dei piani industriali particolareggiati, e'
consentito il cambio della destinazione d'uso della superficie  utile
lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per  la
realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo  di
10.000 metri quadrati  di  superficie  utile  lorda  -  SUL.  Ove  lo
strumento urbanistico  vigente  non  indichi  l'edificabilita'  delle
suddette aree in termini di superficie utile lorda - SUL,  la  stessa
viene ricavata, virtualmente, dividendo  il  volume  ammissibile  per
l'altezza teorica di metri 3,2. La realizzazione di  tali  interventi
rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita
nella misura minima del 10 per cento, destinata  alla  locazione  con
canone calmierato per  l'edilizia  sociale  secondo  quanto  definito
dalla Giunta regionale con il regolamento di  attuazione  di  cui  al
comma 1 bis. Tale quota puo' essere insediata anche in altri  edifici
ad uso residenziale esistenti o  da  realizzare  nel  medesimo  piano
attuativo; nel caso in  cui  essa  venga  reperita  mediante  alloggi
realizzati o in corso di realizzazione fuori dal  piano  attuativo  e
comunque nello stesso territorio comunale, la quota di superficie  da
destinare alla locazione con canone  calmierato  e'  stabilita  nella
misura del 20 per cento. Nelle percentuali riservate alla locazione a
canone calmierato la quantita' di alloggi con  la  superficie  minima
prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo,  con
la superficie minima di 45 metri  quadrati  netti,  non  deve  essere
maggiore del 50 per cento. La realizzazione degli interventi  di  cui
al presente comma e'  subordinata  all'esistenza,  all'adeguamento  o
alla realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  primaria  di  cui
all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, al rispetto delle  altezze  e  delle
distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del  Ministro  per
il lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nonche' alla  dotazione  di
parcheggi di cui all'art. 41 sexies della l. 1150/1942  e  successive
modifiche. Nel caso  di  attuazione  di  singole  proposte  ricadenti
all'interno dello stesso piano attuativo, previa presentazione di  un
atto d'obbligo notarile registrato e trascritto da parte dei titolari
delle proposte, e' consentito distribuire la superficie utile lorda -
SUL residenziale nelle aree libere  oggetto  delle  diverse  proposte
purche' complessivamente non venga superata la quantita'  autorizzata
dal cambio di destinazione d'uso. Nelle aree di cui al presente comma
e' altresi' consentito il cambiamento della destinazione d'uso  della
superficie utile lorda - SUL non residenziale anche oltre  il  limite
dei 10.000 metri quadrati di SUL a condizione che gli immobili ad uso
residenziale  realizzati  siano  interamente  destinati  all'edilizia
residenziale sociale alle condizioni previste dal regolamento di  cui
al comma 1-bis e che una quota non inferiore al 10  per  cento  della
superficie oggetto del cambio di destinazione d'uso rimanga destinata
a funzioni non residenziali.  La  disciplina  prevista  dal  presente
comma e' applicabile anche alle aree ubicate  all'interno  dei  piani
attuativi di iniziativa pubblica o privata decaduti e  ridisciplinati
dallo strumento urbanistico generale, purche' ne sia stata  mantenuta
l'edificabilita'.". 
  24. Al comma 4 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 dopo  le  parole:
"ad essi connessi." sono aggiunte le seguenti: "Inoltre, ai sensi del
comma 1, sono consentiti cambi di destinazione d'uso  a  residenziale
degli edifici adibiti ad alloggi temporanei per l'emergenza abitativa
in forza di atti e contratti con  la  pubblica  amministrazione,  che
alla data del 31 dicembre 2013 siano dismessi ovvero, entro i termini
di cui all'art. 6, comma 4, abbiano  ricevuto  lettera  di  disdetta,
anche ai soli fini della ricontrattazione dei termini o  non  possano
piu'  proseguire  l'attivita'  emergenziale  per  manifesta  volonta'
dell'amministrazione in conseguenza di quanto  previsto  dal  decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per  la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
n. 135 nonche' di tutti i provvedimenti delle stesse  amministrazioni
pubbliche ad esso connessi.". 
  25. Al comma 5 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 dopo  le  parole:
"Gli interventi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:",  3  e
4". 
  26. Il comma 6 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituito dal
seguente: 
    "6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1  e  4  e'
subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione  primaria  di
cui all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro  adeguamento  e/o
realizzazione,  nonche',  nel  caso  di  sostituzione  edilizia   con
demolizione e ricostruzione, alla  dotazione  dei  parcheggi  di  cui
all'art. 41-sexies della l. 1150/1942  e  successive  modifiche.  Nel
caso  in  cui  l'intervento  preveda  l'incremento  di  volume  o  di
superficie   rispetto   all'esistente,   dovranno    essere    cedute
all'amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui  agli
articoli 3 e 5 del decreto del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  2
aprile   1968,   n.   1444.   Gli   standard   urbanistici   connessi
all'incremento di volume o di superficie possono essere  reperiti  su
aree adiacenti ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di
influenza di 1.000 metri dall'area di intervento,  o  in  alternativa
attraverso il pagamento di un  contributo  straordinario  commisurato
alla volumetria che determina la quota di  standard  urbanistici  non
reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione  dovuto
ai  sensi  dell'art.  16  del  d.p.r.  380/2001,  fatte  salve  altre
modalita' di pagamento gia' deliberate dalle amministrazioni comunali
alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli  introiti  siano
vincolati alla realizzazione di opere pubbliche nell'area interessata
dall'intervento.". 
  27. Dopo il comma 6 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e'  inserito
il seguente: 
    "6-bis. Al fine di implementare la qualita' urbana nel territorio
limitrofo  agli  ambiti  di  intervento,  l'importo  degli  oneri  di
urbanizzazione derivanti  dai  medesimi  interventi  e  da  eventuali
contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma  6  e'
utilizzato esclusivamente per realizzare le opere  pubbliche  con  la
prioritaria finalita' del raggiungimento degli  standard  urbanistici
nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio  circostante  e
comunque, fino alla sua utilizzazione,  l'importo  di  cui  sopra  e'
vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.". 
  28. Al comma 7 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: "Nel caso in cui gli  interventi  previsti  al
comma 1 riguardino un edificio" sono inserite  le  seguenti:  "o  una
parte di un edificio"; 
    b) le parole: "o riguardino un immobile edificato  in  un  comune
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o un immobile  ricompreso
all'interno di un piano di recupero approvato ai sensi della  l.r.  2
maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti  l'abusivismo  edilizio  ed  il
recupero  dei  nuclei  edilizi  sorti  spontaneamente)  e  successive
modifiche," sono soppresse. 
  29. Al comma 8 dell'art. 3-ter, della l.r. 21/2009  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a)  le  parole:   "possono   riguardare   anche   interventi   di
ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di destinazione d'uso
in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi destinazione  non
residenziale anche  non  dismessi  ricadenti  all'interno  dei"  sono
sostituite dalle seguenti: "si applicano anche ai"; 
    b) dopo le parole: "e  successive  modifiche"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", ancorche' decaduti o ripianificati.". 
  30. Dopo il comma 9-bis  dell'art.  3-ter  della  l.r.  21/2009  e'
aggiunto il seguente: 
    "9-ter. Per tutti gli interventi di cui al presente  articolo  il
rilascio del certificato di  agibilita'  relativo  agli  immobili  di
edilizia privata deve essere contestuale al rilascio del  certificato
di agibilita' relativo agli immobili di  edilizia  sociale  a  canone
calmierato. E' ammesso  il  rilascio  di  certificati  di  agibilita'
parziale a condizione che  sia  rispettata  la  proporzione  tra  SUL
destinata al libero mercato e SUL riservata alla locazione  a  canone
calmierato prevista dalla norma.". 
  31. Alla rubrica dell'art. 3-quater  della  l.r.  21/2009  dopo  le
parole:  "al  riutilizzo  del  patrimonio  edilizio  dismesso"   sono
inserite le seguenti: "e delle aree edificabili libere". 
  32. Al comma 1 dell'art. 3-quater della l.r. 21/2009 sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'alinea: 
      1) la  parola:  "ed"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "e  dei
regolamenti"; 
      2) dopo le parole: "degli  edifici  di  cui  all'art.  2"  sono
inserite le seguenti: "nonche' di altre unita' immobiliari"; 
      3) le parole:  "30  settembre  2010  "  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2013"; 
    b) alla lettera  a)  le  parole:  "del  31  dicembre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2011 ". 
  33. Al comma 2 dell'art.  3  quater  della  l.r.  21/2009  dopo  le
parole: "di sedime e delle  aree  pertinenziali  dell'edificio"  sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' delle aree cedute per  gli  standard
urbanistici. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di
costruire ed alla cessione delle aree per gli  standard  urbanistici,
sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9.". 
  34. Dopo il comma  2  dell'art.  3-quater  della  l.r.  21/2009  e'
aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
previsioni   urbanistiche   delle   aree   edificabili   libere   non
residenziali  nell'ambito  dei  piani  e   programmi   attuativi   di
iniziativa pubblica o privata, ancorche' decaduti, con esclusione  di
quelle alle quali lo strumento urbanistico generale vigente  o  altro
strumento   attuativo   attribuisce   destinazione   industriale    o
artigianale.". 
  35. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r.  21/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'alinea la parola: "ed" e' sostituita  dalle  seguenti:  "e
dei  regolamenti"  e  dopo  le  parole:  "sostituzione  edilizia  con
demolizione" sono inserite le seguenti: "anche parziale"; 
    b) alla lettera b) le parole: "prevalentemente non  residenziale"
sono sostituite dalle seguenti: "interamente non residenziale  e  per
edifici aventi una destinazione non residenziale superiore al 50  per
cento"; 
    c) la lettera c) e' soppressa; 
    d) alla lettera d) dopo le parole: "20 per cento  della  cubatura
esistente" sono aggiunte le seguenti: ", purche' ricostruiti  secondo
i caratteri dell'edificazione agricola". 
  36. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 e'  inserito  il
seguente: 
    "2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere  eseguiti
anche per edifici situati: 
      a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all'art. 2,  comma
2,  lettera  e),  purche'  la  sicurezza  del  regime  idraulico  sia
attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1,
ovvero nella conferenza dei servizi di cui all'art. 6, comma 2; 
      b) nelle fasce di rispetto di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
g), purche' la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al  di  fuori
delle predette aree o fasce di rispetto,  nel  medesimo  lotto  o  in
altro lotto confinante in cui  l'edificazione  sia  consentita  dagli
strumenti urbanistici vigenti.". 
  37. Al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "l.r.
6/2008 e  successive  modifiche."  sono  aggiunte  le  seguenti:  "Il
rispetto della sostenibilita' energetico-ambientale degli  interventi
ad  uso  residenziale  deve   essere   riferito   all'intera   unita'
immobiliare interessata e dimostrato preliminarmente dalla  relazione
di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia) e, al termine dei lavori,  da  apposito
certificato di prestazione energetica che attesti la previsione di un
consumo energetico per riscaldamento non superiore a 30kwh/mq/anno.". 
  38. La lettera a) del comma 4 dell'art. 4  della  l.r.  21/2009  e'
sostituita dalla seguente: 
    "a) all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria  di  cui
all'art. 16 del d.p.r.  380/2001,  ovvero  al  loro  adeguamento  e/o
realizzazione, nonche' alla dotazione dei parcheggi di  cui  all'art.
41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in  cui
l'intervento preveda l'incremento di  volume  o  superficie  rispetto
all'esistente, dovranno essere cedute all'amministrazione le aree per
gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.  Gli  standard
urbanistici connessi all'incremento di volume o di superficie possono
essere  reperiti  su  aree  adiacenti  ovvero  su  aree   accessibili
all'interno di un raggio di influenza di  1.000  metri  dall'area  di
intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo
straordinario, commisurato alla volumetria che determina la quota  di
standard urbanistici  non  reperiti  e  pari  al  50  per  cento  del
contributo di costruzione dovuto ai sensi  dell'art.  16  del  d.p.r.
380/2001, fatte salve altre modalita' di  pagamento  gia'  deliberate
dalle amministrazioni comunali alla data  del  31  dicembre  2013,  a
condizione che gli introiti siano  vincolati  alla  realizzazione  di
opere pubbliche con la prioritaria finalita' del raggiungimento degli
standard urbanistici nell'area interessata dall'intervento;". 
  39. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 e'  inserito  il
seguente: 
    "4-bis. Al fine di implementare la qualita' urbana nel territorio
limitrofo  agli  ambiti  di  intervento,  l'importo  degli  oneri  di
urbanizzazione derivanti  dai  medesimi  interventi  e  da  eventuali
contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma  4  e'
utilizzato  esclusivamente  per  realizzare   opere   pubbliche   nel
perimetro dell'intervento  stesso  o  nel  territorio  circostante  e
comunque, fino alla sua utilizzazione,  l'importo  di  cui  sopra  e'
vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.  A
tale scopo  le  amministrazioni  comunali  individuano  procedure  di
partecipazione e concertazione per definire sia le linee  guida,  sia
la gestione del procedimento del concorso di idee che attribuisca  ai
cittadini residenti nel  territorio  l'individuazione  della  miglior
proposta progettuale, secondo modalita' che  saranno  definite  dalle
singole amministrazioni.". 
  40. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della l.r. 21/2009 e'  aggiunto  il
seguente: 
    "8-bis. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  la
procedura di acquisizione al comune delle aree  cedute  a  titolo  di
standard urbanistici, comprese  quelle  per  la  viabilita'  pubblica
prevista dal progetto, determina automaticamente  la  modifica  della
destinazione d'uso delle aree.". 
  41. All'alinea del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21/2009 la parola
"ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 
  42. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 21/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  "2-bis. Qualora venga comprovata l'impossibilita'  della  dotazione
degli standard, come individuati dagli articoli 3 e 5 del decreto del
Ministro  per  i  lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.   1444,   la
realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1, lettere a)  e  b),
e' consentita purche' il titolo abilitativo edilizio sia  subordinato
al pagamento, oltre a quanto previsto  dal  d.p.r.  380/2001  per  il
rilascio del permesso di costruire, di  un  contributo  straordinario
pari al 50 per cento del contributo di costruzione  dovuto  ai  sensi
dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi
straordinari sono destinate dai comuni all'adeguamento dei servizi  e
delle infrastrutture  nei  territori  interessati  dagli  interventi.
Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati  negli  ambiti
interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi
straordinari sono destinate ai consorzi  di  auto-recupero,  al  fine
della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo.  Per  i
fini di cui al presente comma  i  comuni  possono  individuare  nuove
aree,  prevalentemente  contermini  alle  zone   ove   ricadono   gli
interventi, per adeguare gli standard urbanistici.". 
  43. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r.  21/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)   le   parole:   "nei   comprensori   di   bonifica   previsti
dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "nelle zone a  rischio
idrogeologico di cui all'articolo"; 
    b)  le  parole:  "del  competente  consorzio  di  bonifica"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'ente competente". 
  44. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r.  21/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole "di un'apposita  conferenza  di  servizi"  sono
aggiunte le seguenti: "ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche"; 
    b) le parole "ai sensi della normativa vigente" sono soppresse; 
    c) le parole: ", ivi compresa la  Regione  e  le  amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso
all'interno di aree di interesse culturale e  ambientale  o  comunque
vincolate" sono sostituite dalle seguenti:  ".  Nella  conferenza  di
servizi la struttura  regionale  competente  in  materia  urbanistica
esprime un  parere  sulla  conformita'  alla  presente  legge.  Nella
convocazione della conferenza di servizi l'ufficio comunale  preposto
al rilascio dei titoli abilitativi allega per  ciascuna  proposta  un
apposito parere tecnico contenente: 
      a) le verifiche sulla legittimita' delle consistenze edilizie e
sull'applicabilita' della presente  legge  con  puntuale  riferimento
alla disposizione in cui rientra l'intervento proposto; 
      b) la verifica sui dati dimensionali; 
      c) la verifica sulla quantita'  e  sulla  localizzazione  delle
aree  di  cessione  per   gli   standard   urbanistici   ovvero,   in
sostituzione, sul contributo straordinario da corrispondere.". 
  45. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 sono inseriti  i
seguenti: 
    "2-bis. Il permesso  di  costruire  deve  essere  rilasciato  dal
comune nei termini e con gli effetti di cui all'art. 20, commi 6 e  8
del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche a decorrere dalla chiusura
della conferenza di servizi di cui al comma 2  previo  pagamento  del
contributo di costruzione e dell'eventuale  contributo  straordinario
relativo agli standard urbanistici di cui all'art. 3-ter, comma 6, ed
all'art. 4, comma  4,  lettera  a),  e,  ove  necessario,  previa  la
sottoscrizione di un atto d'obbligo notarile registrato e  trascritto
contenente l'impegno a: 
      a) realizzare o adeguare le opere di  urbanizzazione  primaria,
ove non gia' esistenti; 
      b) cedere le aree necessarie per gli standard  urbanistici,  se
non corrisposte con il contributo straordinario; 
      c)  realizzare  gli  alloggi  di  edilizia  sociale  a   canone
calmierato nel rispetto del regolamento di cui all'art. 3-ter,  comma
1-bis. 
    2-ter. Nel caso del rilascio del permesso di costruire  ai  sensi
del comma 2 bis, la giunta comunale con propria deliberazione,  entro
centoventi  giorni  dalla  chiusura  della  conferenza  di   servizi,
individua, attraverso la consultazione dei livelli di  partecipazione
territoriale, la tipologia e la localizzazione delle opere  pubbliche
da realizzare nell'ambito interessato dall'intervento con le  risorse
derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e da  eventuali
contributi straordinari relativi agli standard urbanistici. Trascorso
tale termine l'importo di cui sopra e'  vincolato  a  tale  scopo  in
apposito capitolo del bilancio comunale. 
    2-quater. Il rilascio  del  permesso  di  costruire,  qualora  il
titolare della proposta di intervento intenda obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione  secondarie,  e'  subordinato
all'approvazione della proposta d'intervento da  parte  della  giunta
comunale entro trenta  giorni  dalla  chiusura  della  conferenza  di
servizi. La  giunta  comunale  con  la  stessa  delibera  approva  il
progetto delle opere a scomputo e autorizza il rilascio del  permesso
di costruire previo: pagamento del contributo relativo  al  costo  di
costruzione;   presentazione   di   una   fideiussione   a   garanzia
dell'importo dovuto per  gli  oneri  di  urbanizzazione  che  saranno
oggetto dello scomputo; presentazione di un atto d'obbligo registrato
e trascritto nel quale e'  contenuto  l'impegno  del  titolare  della
proposta a completare le opere pubbliche entro il  termine  stabilito
per la fine dei lavori delle opere  private,  salva  causa  di  forza
maggiore, indipendente dalla volonta' del concessionario. Al fine  di
snellire le procedure per la cessione delle  aree  per  gli  standard
urbanistici, entro il 31 marzo 2015 i comuni, con  deliberazione  del
consiglio comunale, delegano la struttura organizzativa competente al
rilascio del titolo abilitativo ad acquisire al  patrimonio  pubblico
le aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle  per
la viabilita' pubblica prevista dal progetto.". 
  46. Al comma 4 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 le  parole:  "gennaio
2015" sono sostituite, ovunque ricorrano,  dalle  seguenti:  "gennaio
2017". 
  47. Al comma 5 dell'art. 6 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "fino
a un massimo del 30 per cento" sono aggiunte le  seguenti:  "e,  solo
per gli alloggi destinati alla locazione con  canone  calmierato  per
l'edilizia sociale,  lo  stesso  costo  di  costruzione  puo'  essere
ridotto fino al 100 per cento". 
  48. Gli interventi di cui all'art. 3-ter, comma  1  e  all'art.  4,
comma 1 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, limitatamente alla
sostituzione  edilizia  con   demolizione   e   ricostruzione,   sono
consentiti anche su edifici situati  nelle  aree  demaniali  e  nelle
fasce di rispetto delle acque interne di cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera d) della stessa l.r. 21/2009 e successive modifiche,  purche'
la  ricostruzione  abbia  luogo  esclusivamente  al  di  fuori  delle
predette aree o fasce di rispetto, nel  medesimo  lotto  o  in  altro
lotto confinante in cui l'edificazione sia consentita dagli strumenti
urbanistici vigenti. 
  49.  Gli  interventi  di  cui  all'art.  3  della  l.r.  21/2009  e
successive modifiche, sono consentiti anche nei casi in cui le  norme
dei piani territoriali paesistici  (PTP)  rimandino  alle  previsioni
degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  fatte  salve  le   ulteriori
limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in  coerenza
con il piano territoriale paesaggistico regionale  (PTPR).  Per  tali
interventi la sussistenza delle opere di urbanizzazione secondaria di
cui all'art. 3, comma 6 della l.r.  21/2009  e  successive  modifiche
viene verificata  in  relazione  agli  standard  urbanistici  per  la
realizzazione  delle  opere   medesime   previsti   dallo   strumento
urbanistico generale vigente o adottato e,  ove  necessario,  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma  7  della  l.r.
21/2009 e successive modifiche. 
  50. L'art. 15-bis della l.r.  21/2009  e  successive  modifiche  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 15-bis (Interventi di edilizia per mutuo sociale).  -  1.  Al
fine di consentire l'acquisto del bene "casa"  tramite  riscatto  con
patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi  di  nuova
costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", o  secondo
una percentuale di riserva nei futuri piani attuativi  non  inferiore
al 10 per cento dei volumi disponibili, e' istituita una modalita' di
rateizzazione del prezzo di acquisto, di  seguito  denominato  "mutuo
sociale". 
  2. In aggiunta a  quanto  previsto  dall'art.  15,  comma  4,  sono
promossi interventi di  edilizia  sovvenzionata  per  mutuo  sociale,
inteso come uno strumento messo  a  punto  dalla  Regione,  utile  ed
idoneo ad affrontare il problema del l'emergenza casa, attraverso  un
finanziamento dato per l'acquisto della prima abitazione che risponda
nella maniera migliore alle esigenze di chi vive in  affitto,  ha  un
basso reddito e non ha le disponibilita' necessarie per l'acquisto di
un immobile di proprieta' o per l'accesso al credito, sia nell'ambito
dell'edilizia sovvenzionata che come calmiere dei prezzi  nell'ambito
del mercato libero. 
  3. Per interventi di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale"  si
intendono interventi di nuova costruzione di alloggi  realizzati,  al
fine di calmierare i costi, su  terreni  nelle  disponibilita'  degli
enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione  regionale
competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale. 
  4. Allo  stesso  modo  e  alle  medesime  condizioni,  i  programmi
destinati al mutuo sociale potranno essere realizzati nell'ambito dei
piani attuativi destinati all'edilizia di  libero  mercato,  per  una
percentuale massima del 10 per cento dei volumi disponibili,  tramite
specifica  convenzione  tra  la  Regione  ed  i  soggetti   promotori
dell'intervento. 
  5.  Con  deliberazione  della   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia
residenziale, sono stabiliti annualmente: 
    a)  l'ammontare  delle  risorse  finanziarie  da  destinare  alla
costruzione di nuovi alloggi  di  edilizia  sovvenzionata  per  mutuo
sociale e all'acquisto degli alloggi delle ATER; 
    b) i requisiti di accesso al mutuo  sociale  e  i  bandi  per  la
definizione dei soggetti beneficiari che  dovranno  essere  residenti
nella regione da non meno di dieci anni. 
  6. L'importo del mutuo sociale e' pari al  costo  totale  sostenuto
per la realizzazione dell'alloggio di nuova costruzione  di  edilizia
"sovvenzionata per mutuo  sociale",  o  pari  al  prezzo  complessivo
richiesto dall'ATER  per  l'acquisto.  In  tal  caso  la  Regione  si
sostituisce al soggetto avente titolo  all'acquisto.  In  entrambi  i
casi  la  cessione  della  proprieta'  avviene   con   il   pagamento
dell'ultimo  rateo  di  riscatto.  La  Regione  e'  garante  per   la
concessione del mutuo sociale, direttamente o  attraverso  specifiche
convenzioni con le banche tesoriere od altri istituti di credito. 
  7. I ratei di riscatto con mutuo  sociale  sono  mensili,  fissi  e
composti  dalla  quota  capitale  maggiorata  dell'1  per  cento   di
interesse, e di ammontare non superiore al 20 per cento  del  reddito
mensile del nucleo familiare del  beneficiario.  Nel  caso  di  mutuo
sociale per immobili legati a programmi di edilizia sovvenzionata, il
pagamento della  rata  e'  sospeso  in  caso  di  disoccupazione  del
beneficiario o altro impedimento al pagamento  che  si  verifichi  in
capo al beneficiario, previo accertamento dell'impedimento stesso  da
parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il  beneficiario  e'
tenuto al pagamento del canone  di  locazione  mediante  le  medesime
modalita' della locazione delle  ATER.  Al  termine  dello  stato  di
disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto
versato dal beneficiario  a  titolo  di  canone  di  locazione  viene
calcolato in conto prezzo. E' consentita l'estinzione  anticipata.  I
ratei  di  mutuo  sociale   debbono   essere   reimpiegati   per   il
finanziamento dell'edilizia residenziale sociale. 
  8. Alla definizione delle modalita' e dei criteri di attuazione del
presente articolo si provvede  mediante  deliberazione  della  Giunta
regionale da approvare,  su  proposta  dell'Assessore  competente  in
materia di piani e programmi di edilizia residenziale,  entro  il  31
marzo 2015.". 
  51. Le disposizioni di cui all'art. 15-bis  della  l.r.  21/2009  e
successive modifiche si applicano anche agli alloggi delle ATER  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge,  risultino  gia'
inseriti nei piani di vendita approvati dalla Giunta regionale. 
  52. Per gli interventi di cui all'art.  3  della  l.r.  21/2009  le
disposizioni previste nell'ultimo periodo del comma  5  dello  stesso
art. 3 si applicano nel caso in cui gli stessi  interventi  prevedano
gli adeguamenti tecnologici di cui alle seguenti  normative:  UNI  EN
81-70, 5.3.3, UNI EN 81-70, 5.2.3 e 5.2.4, UNI EN 81-28, UNI EN  81-1
e UNI EN 81-2.