(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 30 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espressione, e le attivita' culturali, quali componenti fondamentali dello sviluppo economico-sociale e strumenti di aggregazione della comunita', di educazione, di formazione, di promozione e di resa del patrimonio culturale del territorio regionale. 2. La Regione persegue le finalita' di cui al comma 1 anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l'offerta culturale territoriale. 3. La Regione riconosce, altresi', il valore economico, sociale e civile dell'impresa culturale e creativa nonche' degli artisti e degli operatori professionali.