(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
                    n. 104 del 30 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  riconosce,
promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo,  in  tutte  le  forme  di
espressione, e le attivita' culturali, quali componenti  fondamentali
dello sviluppo economico-sociale e strumenti  di  aggregazione  della
comunita', di educazione, di formazione, di promozione e di resa  del
patrimonio culturale del territorio regionale. 
  2. La Regione persegue  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  anche
mediante la collaborazione e il coinvolgimento  di  Roma  Capitale  e
degli enti locali per riequilibrare l'offerta culturale territoriale. 
  3. La Regione riconosce, altresi', il valore economico,  sociale  e
civile dell'impresa culturale e  creativa  nonche'  degli  artisti  e
degli operatori professionali.