(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 15 luglio 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 L'art. 21 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Organizzazione delle direzioni regionali). - 1. Le direzioni regionali sono articolate al loro interno, per lo svolgimento delle attivita' definite nell'art. 20 comma 2, nelle "aree" di cui all'art. 22. 2. In ciascuna direzione regionale sono istituiti: a) la "conferenza di direzione" composta dai dirigenti delle aree appartenenti alla direzione. Essa e' convocata dal direttore regionale, che la presiede, periodicamente ed ogni volta che si rende necessario per garantire la massima integrazione fra le attivita' di competenza della direzione regionale; b) una segreteria per lo svolgimento di attivita' segretariali, posta alle dirette dipendenze del direttore, il cui contingente di personale e' stabilito nel limite massimo di cinque unita', compreso il responsabile della segreteria stessa; nelle direzioni regionali "Territorio urbanistica, mobilita' e rifiuti", "Infrastrutture, ambiente e politiche abitative", "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio", "Salute e integrazione sociosanitaria", il contingente di personale di segreteria posta alle dirette dipendenze del direttore e' stabilito nel limite massimo di 6 unita', compreso il responsabile della segreteria stessa. 2-bis In ciascuna direzione regionale possono essere, altresi', istituiti fino ad un massimo di tre uffici in posizioni di staff secondo i criteri di cui all'art. 22- bis.