(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
                      n. 56 del 15 luglio 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  L'art. 21 e' sostituito  dal  seguente:  «Art.  21  (Organizzazione
delle  direzioni  regionali).  -  1.  Le  direzioni  regionali   sono
articolate al  loro  interno,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
definite nell'art. 20 comma 2, nelle "aree" di cui all'art. 22. 
  2. In ciascuna direzione regionale sono istituiti: 
    a) la "conferenza di direzione" composta dai dirigenti delle aree
appartenenti  alla  direzione.  Essa  e'  convocata   dal   direttore
regionale, che la presiede, periodicamente ed ogni volta che si rende
necessario per garantire la massima integrazione fra le attivita'  di
competenza della direzione regionale; 
    b) una segreteria per lo svolgimento di  attivita'  segretariali,
posta alle dirette dipendenze del direttore, il  cui  contingente  di
personale e' stabilito nel limite massimo di cinque unita',  compreso
il responsabile della segreteria stessa;  nelle  direzioni  regionali
"Territorio  urbanistica,  mobilita'  e  rifiuti",   "Infrastrutture,
ambiente e politiche abitative", "Programmazione economica, bilancio,
demanio e patrimonio", "Salute  e  integrazione  sociosanitaria",  il
contingente di personale di segreteria posta alle dirette  dipendenze
del direttore e' stabilito nel limite massimo di 6  unita',  compreso
il responsabile della segreteria stessa. 
  2-bis In ciascuna direzione  regionale  possono  essere,  altresi',
istituiti fino ad un massimo di tre  uffici  in  posizioni  di  staff
secondo i criteri di cui all'art. 22- bis.