(Pubblicata nel suppl. n. 1 
      al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 
                   n. 5/I-II del 3 febbraio 2015) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996,  n.  24,  recante
  «Consiglio scolastico provinciale  e  disposizioni  in  materia  di
  assunzione del personale insegnante». 
 
  1. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i  seguenti  commi
10 e 11: 
  «10. La Provincia autonoma di Bolzano procede all'indizione  di  un
nuovo corso-concorso selettivo di formazione per il  reclutamento  di
dirigenti scolastici per le scuole primarie e secondarie di  primo  e
secondo grado, solo qualora siano  stati  nominati  tutti  i  docenti
inseriti nella graduatoria di  merito  dell'ultimo  concorso  bandito
dalle rispettive Intendenze scolastiche. 
  11. Fermo restando  quanto  stabilito  dal  comma  1  del  presente
articolo e dall'art. 48, comma 2, della legge provinciale  11  agosto
1998, n.  9,  e  successive  modifiche,  e  in  considerazione  della
particolare  situazione  linguistica  della  provincia  di   Bolzano,
l'Amministrazione provinciale organizzera'  i  futuri  corsi-concorsi
selettivi di formazione per il reclutamento di  dirigenti  scolastici
in collaborazione con universita' e centri di  ricerca  nazionali  ed
esteri.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i  seguenti  commi
1-bis e 1-ter: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno  scolastico  2015/2016  le  esistenti
graduatorie provinciali per l'accesso ai singoli ruoli  della  scuola
primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo
e secondo grado vengono cosi' ridisciplinate: 
    a) le graduatorie provinciali  istituite  per  l'anno  scolastico
2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli  articoli  12-bis  e
12-ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento.  A
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini
della stipulazione di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato  e
determinato. I docenti che, in  base  alla  normativa  vigente,  sono
inseriti  con  riserva  nelle  graduatorie  provinciali  per   l'anno
scolastico 2014/2015, hanno titolo  a  permanere  con  riserva  nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non  venga
sciolta entro l'anno scolastico  2016/2017,  essi  vengono  depennati
definitivamente  dalle  graduatorie  provinciali  ad  esaurimento.  A
partire  dall'anno  scolastico  2017/2018   non   si   procede   piu'
all'aggiornamento del punteggio; 
    b)  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2015-2016  la  Provincia
istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per
la stipulazione di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a
tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le  disposizioni
contenute in questo articolo e negli articoli  12-bis  e  12-ter,  ad
eccezione delle disposizioni di cui all'art. 12-bis, comma 1, lettere
b), b-bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le  modalita'  e  i
criteri per  la  formazione  e  l'utilizzo  delle  nuove  graduatorie
provinciali. Il servizio di insegnamento  specifico,  che  i  docenti
delle scuole primarie hanno prestato  o  prestano,  a  decorrere  dal
conseguimento dell'idoneita' o dell'abilitazione universitaria, e che
i docenti delle  scuole  secondarie  hanno  prestato  o  prestano,  a
decorrere dal conseguimento dell'idoneita' o  dell'abilitazione,  per
un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto  al
servizio di insegnamento che i  docenti  hanno  prestato  o  prestano
senza i predetti requisiti.  Le  nuove  graduatorie  provinciali  per
l'accesso ai ruoli e per le classi di concorso delle scuole in lingua
italiana vengono istituite d'intesa con il Ministero  della  pubblica
istruzione  dopo  l'entrata  in  vigore  delle  norme  relative  alla
definizione  delle  classi  di  concorso  adottate  dalla   Provincia
autonoma di  Bolzano  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10  febbraio  1983,  n.  89,  e  successive  modifiche,  e
comunque   non   prima   dell'anno   scolastico    2017/2018.    Fino
all'istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole  in
lingua italiana  valgono  le  attuali  graduatorie  provinciali,  che
continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente. 
  1-ter. Fatte salve le eventuali disposizioni  nazionali  in  merito
agli insegnanti  in  possesso  del  diploma  magistrale,  a  domanda,
vengono inseriti nelle nuove graduatorie provinciali di cui al  comma
1-bis, lettera b), anche gli insegnanti in possesso  del  diploma  di
istituto magistrale o di titolo  di  studio  sperimentale  dichiarato
equivalente, conseguiti entro  l'anno  scolastico  2001/2002,  e  che
abbiano prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000  e  fino
all'anno scolastico 2013/2014 incluso, almeno tre anni  di  servizio,
con il  possesso  del  prescritto  titolo  di  studio,  nelle  scuole
primarie  ed  abbiano  superato  un   corso-concorso   selettivo   di
formazione. Il corso-concorso selettivo  di  formazione  consiste  in
ogni caso in una valutazione del  servizio  prestato,  in  una  prova
scritta  e  in  una  prova  orale  sull'esperienza  professionale   e
sull'aggiornamento professionale effettuato.  La  Giunta  provinciale
emana norme specifiche relative  alla  valutazione  del  servizio  ed
ulteriori modalita' e criteri per lo svolgimento  del  corso-concorso
selettivo di formazione. In sede di attribuzione  del  punteggio  per
l'inserimento  di   questi   insegnanti   nella   nuova   graduatoria
provinciale viene detratto un punteggio pari al  punteggio  spettante
per cinque anni interi di servizio.» 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i  seguenti  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater: 
  «2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016  il  contingente
complessivo dei posti  annualmente  disponibili  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato del personale docente  delle  scuole  primarie  e
secondarie  di  primo  e  secondo  grado  viene  assegnato  nel  modo
seguente: 
    a)  il  50  per  cento  dei  posti  mediante  scorrimento   delle
graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami; 
    b)  il  25  per  cento  dei  posti  mediante  scorrimento   delle
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1-bis, lettera
a); 
    c) il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento  delle
nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1-bis, lettera b). 
  2-ter. Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al
comma 2-bis per l'accesso a un ruolo della scuola primaria o per  una
classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo  grado,
il 50 per cento  dei  posti  disponibili  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due  graduatorie;
nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono
assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante. 
  2-quater. Ai soli fini della  stipulazione  di  contratti  a  tempo
determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i
docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2-bis, lettere b)
e c).» 
  4. Il comma 3 dell'art. 12  della  legge  provinciale  12  dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Fatto salvo  l'accesso  ai  ruoli  su  posti  vacanti,  per  la
copertura di almeno il 50 per cento dei posti  vacanti  o  dei  posti
annualmente disponibili  dall'inizio  dell'anno  scolastico  sino  ad
almeno il termine delle lezioni, e' istituita la  dotazione  organica
provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri
e le modalita' per  l'istituzione  di  tale  dotazione,  compresa  la
possibilita' di inquadrare in  detta  dotazione  i  docenti  inseriti
nelle graduatorie provinciali  con  piu'  di  15  anni  di  servizio.
Finche'  sono  inquadrati  nella   dotazione   organica   provinciale
supplementare, a tali docenti non  viene  assegnata  alcuna  sede  di
servizio  definitiva;  essi  vengono  invece  utilizzati  secondo  le
disposizioni dei  contratti  collettivi  provinciali  in  materia  di
mobilita'. Ai predetti docenti  e'  conferito  un  incarico  a  tempo
indeterminato  con  sviluppo  di  carriera  secondo  le  disposizioni
vigenti.» 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i  seguenti  commi
5, 6 e 7: 
  «5.  Ogni  Intendenza   scolastica   puo'   istituire   un'apposita
graduatoria al fine di coprire dei posti che richiedono l'impiego  di
personale  specificamente  qualificato  in  relazione  a  particolari
metodologie  didattiche  o  a  particolari   tipologie   di   offerta
formativa.  L'inserimento  in  questa  graduatoria  e'  effettuato  a
domanda del personale docente interessato e previo superamento di una
procedura selettiva. A tal fine valgono i seguenti presupposti: 
    a) la particolare metodologia didattica o il particolare progetto
devono essere previsti nel piano dell'offerta formativa della  scuola
e devono essere stati attivati da almeno un anno; 
    b) i docenti hanno un contratto di lavoro a  tempo  indeterminato
oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto. 
  6. La  Giunta  provinciale  definisce  le  particolari  metodologie
didattiche  e  le  tipologie  dell'offerta  formativa  e   stabilisce
ulteriori modalita' della procedura selettiva,  che  viene  espletata
nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicita'. 
  7. Al fine di favorire la continuita'  didattica  ed  organizzativa
possono richiedere  la  conferma  sul  posto  di  servizio  dell'anno
precedente  sia  i  docenti  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato  che  i  docenti  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
determinato, purche' siano inseriti nelle graduatorie  provinciali  e
abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma,
i docenti interessati devono aver superato un'apposita  procedura  di
valutazione, che si svolge all'interno della  rispettiva  scuola.  La
valutazione e' effettuata nel rispetto dei criteri di  trasparenza  e
pubblicita' e comprende in ogni caso  una  valutazione  del  servizio
prestato ed un colloquio  riguardante  l'esperienza  professionale  e
l'aggiornamento  professionale  effettuato.  La  Giunta   provinciale
stabilisce  con  delibera  ulteriori  modalita'  e  criteri  per   lo
svolgimento della procedura di valutazione e la  conferma  del  posto
nella  sede  di  servizio.  E'  anche  prevista  la  possibilita'  di
contratti pluriennali a tempo determinato.» 
  6. Dopo la lettera d) del comma  1  dell'art.  12-bis  della  legge
provinciale 12 dicembre 1996,  n.  24,  e  successive  modifiche,  e'
inserita la seguente lettera: 
  «d-bis)  a  decorrere  dall'anno  scolastico   2015/2016   non   e'
consentita la permanenza nelle graduatorie  provinciali  dei  docenti
che hanno gia' stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato
per  qualsiasi  tipologia  di  posti  di  insegnamento  nella  scuola
primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie;». 
  7. Dopo il comma 1 dell'art.  12-bis  della  legge  provinciale  12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
  «2. Le graduatorie d'istituto sono istituite per la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato con il  personale  docente  e
sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli.
Le graduatorie di istituto delle scuole in  lingua  tedesca  e  delle
scuole delle localita' ladine e le graduatorie di istituto di seconda
lingua delle scuole in lingua italiana hanno validita' annuale. Fatto
salvo quanto previsto  per  le  graduatorie  di  seconda  lingua,  le
graduatorie  di  istituto  delle  scuole  in  lingua  italiana  hanno
validita'  triennale  o  comunque  corrispondente  a   quella   delle
graduatorie di istituto  nazionali,  con  aggiornamento  annuale  dei
punteggi e delle posizioni dei docenti  ivi  inseriti.  La  validita'
triennale vale a partire dalle graduatorie  di  istituto  per  l'anno
scolastico 2014/2015.» 
  8. Il comma 9 dell'art. 12-ter della legge provinciale 12  dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «9. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali e' effettuato con
cadenza annuale. Il trasferimento da altre province e' possibile,  in
base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8  e  nel  rispetto  della  fascia  di  appartenenza,
esclusivamente  nell'anno  di  aggiornamento  delle  graduatorie   ad
esaurimento nazionali»9. Nell'ultimo periodo del comma  11  dell'art.
12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e  successive
modifiche, e' soppressa la parola «effettivo». 
  10. L'art. 12-quinquies della legge provinciale 12  dicembre  1996,
n. 24, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 12-quinquies  (Mobilita'  del  personale  docente).  -  1.  I
docenti che hanno assolto la  propria  formazione  nell'ambito  della
formazione professionale e che sono inquadrati con contratto a  tempo
indeterminato nel profilo professionale del personale  docente  delle
scuole di musica e delle scuole della formazione professionale  della
Provincia (categoria docenti con diploma  di  laurea  quinquennale  o
diploma di laurea di vecchio ordinamento ad  esso  equiparato),  e  i
docenti assunti con contratto a tempo indeterminato  nelle  scuole  a
carattere statale, possono accedere ai ruoli  del  personale  docente
delle scuole a  carattere  statale  ovvero  ai  ruoli  del  personale
docente delle scuole della formazione professionale della  Provincia,
nel rispetto dei  criteri  stabiliti,  a  seconda  della  competenza,
rispettivamente  dalla  Giunta  provinciale  o  dalla  contrattazione
collettiva.» 
  11. Dopo l'art. 12-quinquies della legge  provinciale  12  dicembre
1996,  n.  24,  e  successive  modifiche,  e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  «Art. 12-sexies (Periodo di inserimento  professionale)  -  1.  Nei
primi due anni scolastici in cui il personale  docente  delle  scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado  della  Provincia,  in
possesso di un valido titolo  di  studio,  stipula  un  contratto  di
lavoro a tempo determinato dall'inizio delle lezioni  prevedibilmente
fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22  ore
settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova  nel
periodo di inserimento professionale. 
  2. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di
cui al comma 1 e' tenuto a partecipare alle iniziative specifiche  di
formazione e di accompagnamento pratico. 
  3. Le iniziative specifiche  di  formazione  e  di  accompagnamento
pratico  svolte  durante  il  periodo  di  inserimento  professionale
possono essere fatte valere ai fini dell'anno di formazione  previsto
dall'art. 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  4.  Il  primo  anno   scolastico   del   periodo   di   inserimento
professionale costituisce, per il personale di cui  al  comma  1,  il
periodo di prova. In caso di  valutazione  negativa,  il  periodo  di
prova puo' essere ripetuto, ove possibile,  in  un'altra  scuola.  Il
mancato superamento anche  del  secondo  periodo  di  prova  comporta
l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d'istituto. 
  5. I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo  di
inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di  formazione
e dell'accompagnamento pratico nonche' lo svolgimento del periodo  di
prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.»