(Pubblicata nel suppl. n. 1 al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
            Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2015) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge disciplina le derivazioni di  acque  pubbliche
per la produzione di energia  elettrica  mediante  impianti  con  una
potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformita'  al
Piano generale per  l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche  di  cui
all'art. 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, del Piano di tutela delle  acque  di  cui  all'art.  27
della legge provinciale 18 giugno 2002, n.  8,  e  nel  rispetto  dei
principi della libera concorrenza, della  liberta'  di  stabilimento,
della  trasparenza,  della  non  discriminazione,   dell'assenza   di
qualsiasi conflitto di interessi,  nonche'  un  uso  piu'  efficiente
delle risorse. 
  2. Per piccoli impianti per la produzione di energia  idroelettrica
si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua minore
o uguale a 220 kW (piccola derivazione). 
  3. Per medi impianti per la  produzione  di  energia  elettrica  si
intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore
a 220 kW e minore a 3.000 kW (media derivazione). 
  4. Gli articoli 15 e 15-bis della legge  provinciale  30  settembre
2005, n. 7, e successive  modifiche,  si  applicano,  per  quanto  di
ragione, ai piccoli e medi impianti.