(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2015) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformita' al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della liberta' di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonche' un uso piu' efficiente delle risorse. 2. Per piccoli impianti per la produzione di energia idroelettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW (piccola derivazione). 3. Per medi impianti per la produzione di energia elettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW (media derivazione). 4. Gli articoli 15 e 15-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, si applicano, per quanto di ragione, ai piccoli e medi impianti.