(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28/10/2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni) 1. L'art. 3 della legge provinciale n. 19 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Composizione, nomina e durata in carica). - 1. Il comitato e' composto da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; oppure competenza o esperienza amministrativa - di direzione o di controllo - nel settore della comunicazione. 2. Il presidente del comitato e' nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale. Gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio provinciale; uno di essi e' designato dalle minoranze. 3. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). I componenti del comitato non sono rieleggibili. 4. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di un componente del comitato il Consiglio provinciale, preso atto delle dimissioni, nomina il nuovo presidente o il nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in carica fino alla scadenza del comitato.»