(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione 
           Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28/10/2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n.
  19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni) 
  1. L'art. 3 della legge provinciale n. 19 del  2005  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 3 (Composizione, nomina e durata in carica). - 1. Il comitato
e' composto da tre componenti, scelti tra persone che diano  garanzia
di indipendenza  sia  dal  sistema  politico-istituzionale,  sia  dal
sistema degli interessi di settore.  I  componenti  devono  possedere
competenza o esperienza nel settore della  comunicazione,  in  almeno
uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici  e  tecnologici;
oppure competenza o esperienza amministrativa -  di  direzione  o  di
controllo - nel settore della comunicazione. 
  2. Il presidente del comitato e' nominato dal Consiglio provinciale
su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente
del Consiglio provinciale. Gli altri due componenti sono nominati dal
Consiglio provinciale; uno di essi e' designato dalle minoranze. 
  3. Il comitato resta in carica  per  la  durata  della  legislatura
provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la  disciplina  della
legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla  proroga
degli organi amministrativi). I  componenti  del  comitato  non  sono
rieleggibili. 
  4. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di  un
componente del comitato il Consiglio provinciale,  preso  atto  delle
dimissioni, nomina il nuovo presidente o il  nuovo  componente  nella
prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in  carica
fino alla scadenza del comitato.»