(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/I-II del 18 novembre 2014) INDICE Capo I - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse Art. 1 - Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 2 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 6 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 7 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 10 - Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 16 - Inserimento dell'articolo 17-ter nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 17 - Inserimento del capo V bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 18 - Inserimento dell'articolo 17-quater nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 19 - Inserimento dell'articolo 17-quinquies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 20 - Inserimento dell'articolo 17-sexies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 21 - Inserimento dell'articolo 17-septies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 22 - Inserimento dell'articolo 17-octies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 23 - Inserimento dell'articolo 17-novies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 24 - Inserimento del capo V ter nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 25 - Inserimento dell'articolo 17-decies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 26 - Inserimento dell'articolo 17-undecies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 27 - Inserimento dell'articolo 17-duodecies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 28 - Inserimento dell'articolo 17-ter decies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 29 - Inserimento dell'articolo 17-quater decies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 30 - Inserimento dell'articolo 17-quindecies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 31 - Inserimento dell'articolo 17-sedecies nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 32 - Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 36 - Inserimento dell'articolo 24-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 37 - Disposizioni transitorie Art. 38 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005) Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi, compiti e attivita' comunali Capo II - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005) Art. 40 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 44 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 46 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 48 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 49 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 50 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 Art. 51 - Disposizione transitoria Capo III - Disposizioni comuni Art. 52 - Disposizioni finanziarie Allegato A - Inserimento della tabella B nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 6) Allegato B - Inserimento della tabella C nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 20) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Principi e obiettivi). - 1. La Provincia riconosce il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. La Provincia in attuazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualita', economicita' e semplificazione istituzionale promuove con questa legge l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarieta', attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualita' delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche. 3. La Provincia, previa concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, promuove la razionalizzazione organizzativa delle funzioni tra diversi livelli di governo e lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati e omogenei in relazione alle caratteristiche demografiche, ambientali, socio-economiche e organizzative dei comuni in essi compresi. 4. La Provincia tutela e incentiva la partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunita' di appartenenza e, con la collaborazione dei comuni, promuove e s'impegna allo sviluppo socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni di marginalita'. 5. La Provincia promuove iniziative di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il principio di leale collaborazione mediante l'adozione di intese o altri atti di cooperazione istituzionale nei quali sono definiti obiettivi comuni e forme di coordinamento con gli enti locali, anche per quanto attiene alla semplificazione dei procedimenti cui sono interessati le pubbliche amministrazioni. i cittadini e le imprese.»