(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 46/I-II del 18 novembre 2014) 
 
 
                               INDICE 
 
  Capo I - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di  governo  dell'autonomia  del  Trentino),  e  di
disposizioni connesse 
  Art. 1 - Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale n.
3 del 2006 
  Art. 2 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3
del 2006 
  Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale n.  3
del 2006 
  Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3
del 2006 
  Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3
del 2006 
  Art. 6 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge provinciale n.
3 del 2006 
  Art. 7 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 10 - Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge  provinciale
n. 3 del 2006 
  Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n.
3 del 2006 
  Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17-bis della legge provinciale
n. 3 del 2006 
  Art. 16 - Inserimento dell'articolo 17-ter nella legge  provinciale
n. 3 del 2006 
  Art. 17 - Inserimento del capo V bis nella legge provinciale  n.  3
del 2006 
  Art.  18  -  Inserimento  dell'articolo   17-quater   nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  19  -  Inserimento  dell'articolo  17-quinquies  nella  legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  20  -  Inserimento  dell'articolo   17-sexies   nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  21  -  Inserimento  dell'articolo  17-septies   nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  22  -  Inserimento  dell'articolo   17-octies   nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  23  -  Inserimento  dell'articolo   17-novies   nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art. 24 - Inserimento del capo V ter nella legge provinciale  n.  3
del 2006 
  Art.  25  -  Inserimento  dell'articolo   17-decies   nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  26  -  Inserimento  dell'articolo  17-undecies  nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  27  -  Inserimento  dell'articolo  17-duodecies  nella  legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art. 28 -  Inserimento  dell'articolo  17-ter  decies  nella  legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art. 29 - Inserimento dell'articolo 17-quater  decies  nella  legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art. 30  -  Inserimento  dell'articolo  17-quindecies  nella  legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art.  31  -  Inserimento  dell'articolo  17-sedecies  nella   legge
provinciale n. 3 del 2006 
  Art. 32 - Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale n.
3 del 2006 
  Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale  n.
3 del 2006 
  Art. 36 - Inserimento dell'articolo 24-bis nella legge  provinciale
n. 3 del 2006 
  Art. 37 - Disposizioni transitorie 
  Art. 38 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27
giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005) 
  Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 27  dicembre  2010,
n.  27,  relative  all'esercizio  in  forma  associata  di  funzioni,
servizi, compiti e attivita' comunali 
  Capo II - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7
(legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005) 
  Art. 40 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella  legge  provinciale
sul Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale  sul
Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale  sul
Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale  sul
Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 44 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale  sul
Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sul
Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 46 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul
Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale  sul
Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 48 - Modificazione dell'articolo 11  della  legge  provinciale
sul Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 49 - Modificazione dell'articolo 12  della  legge  provinciale
sul Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 50 - Modificazioni dell'articolo 14  della  legge  provinciale
sul Consiglio delle autonomie locali 2005 
  Art. 51 - Disposizione transitoria 
  Capo III - Disposizioni comuni 
    Art. 52 - Disposizioni finanziarie 
  Allegato A - Inserimento della tabella B nella legge provinciale n.
3 del 2006 (articolo 6) 
  Allegato B - Inserimento della tabella C nella legge provinciale n.
3 del 2006 (articolo 20) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. Dopo l'articolo 1 della legge  provinciale  n.  3  del  2006  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Principi e obiettivi). - 1. La  Provincia  riconosce
il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
  2. La Provincia  in  attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',
adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualita',  economicita'  e
semplificazione istituzionale promuove con questa  legge  l'esercizio
in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo
conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine  di  superare
la  frammentarieta',  attuare  obiettivi  di  coesione  territoriale,
elevare  il  livello  di  qualita'  delle   prestazioni   e   ridurre
complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari
in  funzione  del  rafforzamento   dell'efficacia   delle   politiche
pubbliche. 
  3.  La  Provincia,   previa   concertazione   con   gli   organismi
rappresentativi degli  enti  locali,  promuove  la  razionalizzazione
organizzativa delle funzioni tra diversi  livelli  di  governo  e  lo
svolgimento in forma  associata  di  funzioni  e  servizi  in  ambiti
territoriali adeguati e omogenei in  relazione  alle  caratteristiche
demografiche, ambientali, socio-economiche e organizzative dei comuni
in essi compresi. 
  4. La Provincia tutela e incentiva  la  partecipazione  degli  enti
locali alle decisioni che riguardano le comunita' di appartenenza  e,
con la collaborazione dei comuni, promuove e s'impegna allo  sviluppo
socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni  di
marginalita'. 
  5. La Provincia promuove iniziative di consultazione, concertazione
e raccordo idonee a garantire il principio  di  leale  collaborazione
mediante  l'adozione  di  intese  o  altri   atti   di   cooperazione
istituzionale nei quali sono definiti obiettivi  comuni  e  forme  di
coordinamento con gli enti locali,  anche  per  quanto  attiene  alla
semplificazione dei procedimenti cui sono  interessati  le  pubbliche
amministrazioni. i cittadini e le imprese.»