(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Sommario Art. 1 - Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 2 - Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 3 - Modifiche all'art. 46 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 4 - Sostituzione dell'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 5 - Modifiche all'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32, comma 5-bis; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2014; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 25 novembre 2014; Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 dicembre 2014; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 37; Considerato quanto segue: 1. e' necessario adeguare la disciplina regionale in materia di apprendistato alle modifiche che sono state apportate al d.lgs. 167/2011 dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 , in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell'offerta formativa pubblica; 2. e' opportuno facilitare l'avvio dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante attraverso una riduzione del monte ore di formazione, nel rispetto delle linee guida in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante, approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione n. 58 del 15 marzo 2012, che prevedono un monte ore non inferiore a quattrocento ore; 3. e' opportuno recepire le linee guida in materia di apprendistato professionalizzante, approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione n. 32 del 20 febbraio 2014, con la finalita' di rendere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in particolare per quanto riguarda l'offerta formativa pubblica, il piano formativo individuale, la possibilita' di realizzare l'attivita' formativa con modalita' di formazione a distanza e la registrazione della formazione; 4. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere il piano formativo individuale e' obbligatorio esclusivamente per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. ".