(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  6
                       dell'11 febbraio 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              Sommario 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 46 del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 4 - Sostituzione dell'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 5 - Modifiche all'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali 
 
                              Preambolo 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma  30,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e  lavoro)  e  in  particolare
l'art. 32, comma 5-bis; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  "Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro"); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di direzione,  espresso  nella
seduta del 23 ottobre 2014; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 25 novembre 2014; 
  Visto il  parere  della  terza  e  quinta  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 18 dicembre 2014; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 15 dicembre 2014; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio  2015,  n.
37; 
  Considerato quanto segue: 
    1. e' necessario adeguare la disciplina regionale in  materia  di
apprendistato alle modifiche  che  sono  state  apportate  al  d.lgs.
167/2011 dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti
per favorire il rilancio dell'occupazione e  per  la  semplificazione
degli  adempimenti  a  carico   delle   imprese),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 , in particolare per
quanto riguarda le caratteristiche dell'offerta formativa pubblica; 
    2. e' opportuno  facilitare  l'avvio  dell'apprendistato  per  la
qualifica e il diploma professionalizzante attraverso  una  riduzione
del monte ore di  formazione,  nel  rispetto  delle  linee  guida  in
materia  di   apprendistato   per   la   qualifica   e   il   diploma
professionalizzante, approvate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano con deliberazione n. 58 del 15 marzo 2012, che  prevedono  un
monte ore non inferiore a quattrocento ore; 
    3.  e'  opportuno  recepire  le  linee  guida   in   materia   di
apprendistato professionalizzante, approvate in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione n. 32 del 20 febbraio
2014, con la finalita' di rendere maggiormente uniforme su  tutto  il
territorio     nazionale     la     disciplina     dell'apprendistato
professionalizzante, in particolare  per  quanto  riguarda  l'offerta
formativa pubblica, il piano formativo individuale,  la  possibilita'
di realizzare l'attivita' formativa con  modalita'  di  formazione  a
distanza e la registrazione della formazione; 
    4. di accogliere le raccomandazioni  espresse  nel  parere  della
terza e quinta commissione consiliare e di adeguare  conseguentemente
il testo. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del d.p.g.r. 47/R/2003 e'  aggiunto
il seguente: 
  "1-bis. Per  l'apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere   il   piano   formativo   individuale    e'    obbligatorio
esclusivamente per la formazione finalizzata  all'acquisizione  delle
competenze tecnico-professionali e specialistiche. ".