(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
       della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 7 maggio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche all'art. 13 della legge  regionale  25  marzo  2013,  n.  8
  (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale
  per le Comunicazioni (Co.re.Com.). 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 13  della legge  regionale  n. 8/2013,
sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 ed
esclusivamente con  le  risorse  a  tal  fine  messe  a  disposizione
dall'Autorita',  accertata   l'impossibilita',   nel   rispetto   dei
presupposti di legittimita' stabiliti dalla normativa vigente, di far
fronte ai  relativi  obblighi  con  personale  interno  al  Consiglio
regionale -  Assemblea  legislativa,  il  Co.re.Com.  puo'  stipulare
contratti di collaborazione o consulenza con  scadenze  correlate  al
perdurare delle deleghe ricevute e dei relativi  finanziamenti.  Tali
oneri, finanziati con risorse aggiuntive provenienti dall'Autorita' e
costretti da un vincolo di destinazione specifica, sono  esclusi  dal
computo dei limiti di spesa per  il  personale  addetto al  Consiglio
regionale - Assemblea Legislativa e, in particolare,  dai  limiti  di
cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in  quanto  limiti
riferibili  alle  sole  spese  finanziate  con  entrate   in   libera
disponibilita' dell'Ente. 
      5-ter. Alla selezione di tale personale si provvedera'  secondo
criteri predeterminati  dallo  stesso  Co.re.Com.  sulla  base  delle
professionalita' richieste dall'Autorita'. 
      5-quater. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa  mette
a disposizione del Co.re.Com. le risorse  trasferite  dall'Autorita'.
In deroga a quanto previsto dall'art. 8-bis,  comma  6,  della  legge
regionale 17 agosto 2006,  n.  25  (Disposizioni  sull'autonomia  del
Consiglio  regionale -  Assemblea  Legislativa   della   Liguria)   e
successive modificazioni, ed integrazioni, gli impegni di spesa e gli
ordini   di   liquidazione   relativi   alle    risorse    trasferite
dall'Autorita' sono adottati dal competente dirigente del  Co.re.Com.
che ne attesta, in via definitiva, la regolarita' contabile. 
      5-quinquies. I procedimenti di acquisizioni di beni e  servizi,
connessi all'attivita' delegata  al  Co.re.Com.,  sono  assegnati  al
dirigente dello stesso che  ne  cura  gli  adempimenti  istruttori  e
decisori al fine degli affidamenti e delle stipulazioni contrattuali. 
      5-sexies.  Al  termine  di  ciascun  esercizio  finanziario  e'
redatto apposito rendiconto che, previa verifica del Collegio interno
dei Revisori dei Conti di cui all'art. 12-bis della  legge  regionale
n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' allegato al
rendiconto del Consiglio  regionale  -  Assemblea  legislativa  della
Liguria.».