(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 7 maggio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 13 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.). 1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2013, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 ed esclusivamente con le risorse a tal fine messe a disposizione dall'Autorita', accertata l'impossibilita', nel rispetto dei presupposti di legittimita' stabiliti dalla normativa vigente, di far fronte ai relativi obblighi con personale interno al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, il Co.re.Com. puo' stipulare contratti di collaborazione o consulenza con scadenze correlate al perdurare delle deleghe ricevute e dei relativi finanziamenti. Tali oneri, finanziati con risorse aggiuntive provenienti dall'Autorita' e costretti da un vincolo di destinazione specifica, sono esclusi dal computo dei limiti di spesa per il personale addetto al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa e, in particolare, dai limiti di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto limiti riferibili alle sole spese finanziate con entrate in libera disponibilita' dell'Ente. 5-ter. Alla selezione di tale personale si provvedera' secondo criteri predeterminati dallo stesso Co.re.Com. sulla base delle professionalita' richieste dall'Autorita'. 5-quater. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa mette a disposizione del Co.re.Com. le risorse trasferite dall'Autorita'. In deroga a quanto previsto dall'art. 8-bis, comma 6, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni, ed integrazioni, gli impegni di spesa e gli ordini di liquidazione relativi alle risorse trasferite dall'Autorita' sono adottati dal competente dirigente del Co.re.Com. che ne attesta, in via definitiva, la regolarita' contabile. 5-quinquies. I procedimenti di acquisizioni di beni e servizi, connessi all'attivita' delegata al Co.re.Com., sono assegnati al dirigente dello stesso che ne cura gli adempimenti istruttori e decisori al fine degli affidamenti e delle stipulazioni contrattuali. 5-sexies. Al termine di ciascun esercizio finanziario e' redatto apposito rendiconto che, previa verifica del Collegio interno dei Revisori dei Conti di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' allegato al rendiconto del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.».