(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 7 maggio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria). 1. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati. 2. Il comma 3-ter dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3-ter. L'Ufficio di Presidenza provvede a nominare un Capo Ufficio stampa, che assume la qualifica di Capo redattore, e fino ad un massimo di due Vice Capo Ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice Capo redattore.». 3. Al comma 3-quater dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «che non svolgano gia' funzioni di giornalista». 4. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «3-quinquies. La nomina a Capo Ufficio stampa o a Vice Capo Ufficio stampa comporta per i giornalisti gia' inquadrati nella qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianita', la temporanea corresponsione di un'indennita' aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di redattore con oltre trenta mesi di anzianita' ed il minimo di stipendio di Capo redattore o di Vice Capo redattore, negli importi fissati al momento dell'affidamento dell'incarico dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.».