(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 16 luglio 2014) Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012) 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 29 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «14-bis. Il rilascio dell'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione di interventi su immobili inclusi nei programmi di cui al comma 1 di proprieta' della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato e loro acquirenti e' di competenza della Regione. 14-ter. Per il rilascio del permesso a costruire di cui al comma 4 la Regione su istanza del proprietario degli immobili attiva il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e, in caso di dissenso espresso nella Conferenza di Servizi da enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. 14-quater. In caso di inerzia da parte del Comune nell'assunzione di atti di sua competenza necessari per la conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, la Regione provvede ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, mediante la nomina di un Commissario ad acta. 14-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater si applicano anche per gli interventi relativi agli immobili di proprieta' della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato gia' oggetto di alienazione e valorizzazione in forza di disposizioni normative vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.».