(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14  del
                           16 luglio 2014) 
 
  Il Consiglio regionale - Assemblea  legislativa  della  Liguria  ha
approvato. 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.
37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
           della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012) 
 
  1.  Dopo  il  comma  14  dell'articolo  29  della  l.r.  37/2011  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
    «14-bis.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  paesistica  di   cui
all'articolo 146 del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo  10
della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni per la realizzazione di interventi su  immobili  inclusi
nei programmi di cui al comma 1 di proprieta'  della  Regione,  degli
enti  strumentali  regionali  e  degli  enti  del  settore  regionale
allargato e loro acquirenti e' di competenza della Regione. 
    14-ter. Per il rilascio del permesso a costruire di cui al  comma
4 la Regione su istanza del proprietario  degli  immobili  attiva  il
procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi degli  articoli  14  e
seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e  integrazioni
e, in caso di dissenso espresso nella Conferenza di Servizi  da  enti
diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni dell'articolo
32  della  legge  regionale  6  giugno  2008,   n.   16   (Disciplina
dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. 
    14-quater. In caso di inerzia da parte del Comune nell'assunzione
di  atti  di  sua  competenza  necessari  per  la   conclusione   del
procedimento di Conferenza di Servizi, la Regione provvede  ai  sensi
dell'articolo 33 della l.r.  16/2008  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, mediante la nomina di un Commissario ad acta. 
    14-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi  14-bis,  14-ter  e
14-quater  si  applicano  anche  per  gli  interventi  relativi  agli
immobili  di  proprieta'  della  Regione,  degli   enti   strumentali
regionali e degli enti del settore regionale allargato  gia'  oggetto
di alienazione e valorizzazione in forza  di  disposizioni  normative
vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.».