Art. 1 
 
             Fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre  1963,  n.
29 e successive modificazioni e' istituito a  decorrere  dal  gennaio
2016 il Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni  di
Dimaro e Monclassico. 
  2. La circoscrizione territoriale del Comune di Dimaro Folgarida e'
costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di  Dimaro  e
Monclassico. 
  3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione  sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 
  4. Alla data di cui al comma 1 gli organi  di  revisione  contabile
dei Comuni  decadono.  Fino  alla  nomina  dell'organo  di  revisione
contabile del Comune di Dimaro  Folgarida  le  funzioni  sono  svolte
provvisoriamente dall'organo di revisione  contabile  in  carica  nel
Comune di Dimaro alla data di estinzione. 
  5. In conformita' a quanto disposto dall'art. 58,  comma  5,  della
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e  successive  modificazioni,  i
consiglieri comunali cessati dalla carica per  effetto  del  comma  3
continuano ad  esercitare,  fino  alla  nomina  dei  successori,  gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti  nominati
dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni  o  altri  organismi
continuano ad  esercitare  il  loro  mandato  fino  alla  nomina  dei
successori.