Art. 1 Fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico 1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e' istituito a decorrere dal gennaio 2016 il Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico. 2. La circoscrizione territoriale del Comune di Dimaro Folgarida e' costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Dimaro e Monclassico. 3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Dimaro Folgarida le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Dimaro alla data di estinzione. 5. In conformita' a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.