(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  autonoma  Friuli
             Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio   e   in   particolare   l'articolo   46   relativo    alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008  e'  stato  abrogato
dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che
i  riferimenti  al  regolamento  abrogato  si  intendono   fatti   al
regolamento (CE) 1234/2007; 
  Atteso che  l'articolo  231,  comma  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati  anteriormente
al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni del regolamento (CE)  n.  1234/2007  dopo  l'entrata  in
vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Visto  il  programma  nazionale  di   sostegno   per   il   settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2014/2018,  inviato  alla
Commissione Europea il 1° marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni  nazionali  di  attuazione
dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e  (CE)  n.  555/2008
della Commissione per quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura
della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che  prevede,  in
particolare, i soggetti  beneficiari,  i  soggetti  autorizzati  alla
presentazione delle domande, le azioni  ammissibili,  la  definizione
del sostegno e le  procedure,  individuando  le  competenze  in  capo
all'organismo pagatore e alle Regioni; 
  Richiamato  il  proprio  decreto  24  gennaio  2014,  n.   09/Pres.
(Regolamento recante le  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
sostegno  comunitario  alla  ristrutturazione  e  riconversione   dei
vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al  2017/2018,  in
attuazione  dell'articolo   103-octodecies   del   regolamento   (CE)
1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del  regolamento  (CE)
555/2008); 
  Ritenuto, in forza del  decreto  ministeriale  sopra  richiamato  e
dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa  regionale
in materia  di  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti,  di
adottare per esigenze di chiarezza un nuovo regolamento regionale per
le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018,  in  adeguamento
alle  piu'  recenti  disposizioni  comunitarie,  che  recepisca   gli
obiettivi  principali  e  piu'  attuali  della   ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione  alle
esigenze del mercato in continua evoluzione e che abroghi  il  citato
proprio decreto n. 09/Pres./2014; 
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare   mediante   i   piani   di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione  dei  costi
di produzione attraverso una  progressiva  sostituzione  dei  vigneti
obsoleti  con  altri  che  consentano   di   ottenere   miglioramenti
produttivi, nonche'  di  favorire  azioni  volte  ad  incentivare  la
riconversione varietale e il  reimpianto  di  vigneti  con  razionali
forme  di  allevamento  che  agevolino   la   meccanizzazione   delle
principali operazioni colturali; 
  Ritenuto,  in  particolare,  di  disciplinare,  in  conformita'  al
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
20 dicembre 2013: 
    la tipologia dei soggetti beneficiari e dei soggetti  autorizzati
alla presentazione delle domande; 
    i  requisiti  di  ammissibilita'  per  accedere   all'aiuto,   le
modalita' di presentazione delle domande; 
    l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili, che tengano
conto  del  miglioramento  della  qualita'  della  produzione,  delle
caratteristiche tecniche del vigneto  da  ristrutturare,  dell'ambito
territoriale nel quale lo stesso viene  realizzato,  della  tipologia
del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive  del
richiedente; 
    le  azioni  ammissibili  e  il  relativo  importo  di  contributo
concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito; 
  Ritenuto, inoltre, al  fine  di  favorire  la  realizzazione  delle
operazioni di ristrutturazione  e  riconversione,  di  prevedere,  ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE)  555/2008  e
del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali 20 dicembre 2013, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AgEA), dei contributi solamente  in  forma
anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purche'  gli  stessi
risultino iniziati e venga presentata  idonea  garanzia  fideiussoria
bancaria o assicurativa a favore  di  AGEA  pari  al  120  per  cento
dell'anticipo; 
  Preso atto che, in conformita' alla normativa comunitaria,  non  e'
consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il
produttore abbia gia' ricevuto un aiuto anticipato per  altra  misura
riguardante la stessa superficie vitata; 
  Richiamato l'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso); 
  Ritenuto necessario stabilire nel testo del regolamento  i  termini
per  la  conclusione  dei  procedimenti  relativi  alle  domande   di
contributo superiori a novanta giorni, che  si  giustificano  per  la
complessita'  dell'istruttoria  delle  domande  e  dei  controlli  da
effettuare in loco e per la necessita' di rispettare  le  indicazioni
operative  fornite  annualmente  da  AgEA  in   ordine   ai   singoli
procedimenti contributivi; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio  2015,  n.
112; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante le modalita' di  applicazione
del   regime   di   sostegno   comunitario   alla   riconversione   e
ristrutturazione  dei  vigneti  per  le  campagne  vitivinicole   dal
2014/2015  al  2017/2018,  in   attuazione   dell'articolo   46   del
regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione  2,  del
regolamento  (CE)  555/2008»,  nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
    Dato in Trieste, 4 febbraio 2015 
 
                            SERRACCHIANI