(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2015) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007; Atteso che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2013; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni; Richiamato il proprio decreto 24 gennaio 2014, n. 09/Pres. (Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008); Ritenuto, in forza del decreto ministeriale sopra richiamato e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di adottare per esigenze di chiarezza un nuovo regolamento regionale per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in adeguamento alle piu' recenti disposizioni comunitarie, che recepisca gli obiettivi principali e piu' attuali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato in continua evoluzione e che abroghi il citato proprio decreto n. 09/Pres./2014; Considerata l'esigenza di assicurare mediante i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri che consentano di ottenere miglioramenti produttivi, nonche' di favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale e il reimpianto di vigneti con razionali forme di allevamento che agevolino la meccanizzazione delle principali operazioni colturali; Ritenuto, in particolare, di disciplinare, in conformita' al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013: la tipologia dei soggetti beneficiari e dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande; i requisiti di ammissibilita' per accedere all'aiuto, le modalita' di presentazione delle domande; l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili, che tengano conto del miglioramento della qualita' della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive del richiedente; le azioni ammissibili e il relativo importo di contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito; Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), dei contributi solamente in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purche' gli stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore di AGEA pari al 120 per cento dell'anticipo; Preso atto che, in conformita' alla normativa comunitaria, non e' consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia gia' ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa superficie vitata; Richiamato l'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Ritenuto necessario stabilire nel testo del regolamento i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle domande di contributo superiori a novanta giorni, che si giustificano per la complessita' dell'istruttoria delle domande e dei controlli da effettuare in loco e per la necessita' di rispettare le indicazioni operative fornite annualmente da AgEA in ordine ai singoli procedimenti contributivi; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2015, n. 112; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dato in Trieste, 4 febbraio 2015 SERRACCHIANI