(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17  del
                          20 novembre 2014) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 
                (Testo unico in materia di commercio) 
 
  1. L'art.  18  della  l.r.  1/2007  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Procedimento per esercizi di vicinato). - 1.  L'apertura,
il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento,  la   concentrazione   o
l'accorpamento della superficie di vendita  fino  ai  limiti  di  cui
all'art. 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa  o
qualitativa di settore merceologico sono soggetti alle  procedure  di
cui alla legge  regionale  5  aprile  2012,  n.  10  (Disciplina  per
l'esercizio delle attivita' produttive  e  riordino  dello  sportello
unico) e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui non
sia necessaria l'acquisizione di titoli  urbanistici  o  edilizi,  la
domanda e' presentata mediante SCIA, ai sensi dell'art. 19, comma  1,
della l. 241/1990  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  da
presentare allo Sportello Unico del Comune competente per territorio,
ed e' corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti
di notorieta', ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione   amministrativa)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, attestanti: 
  a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13; 
  b) la non necessita' di acquisire titoli edilizi; 
  c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria,
delle normative igienico-sanitarie e  di  sicurezza  alimentare,  dei
regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e  di  quelle  relative
alle destinazioni  d'uso  e  la  conformita'  dell'insediamento  alla
programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3; 
  d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la  superficie  di
vendita dell'esercizio. 
  2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita  dei  prodotti
alimentari e' consentito il consumo immediato dei medesimi  prodotti,
a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione  e  le
attrezzature ad  esso  direttamente  finalizzate.  E'  consentita  la
dotazione di soli piani di appoggio e la  fornitura  di  stoviglie  e
posate a perdere.».