(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 20 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) 1. L'art. 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Procedimento per esercizi di vicinato). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui non sia necessaria l'acquisizione di titoli urbanistici o edilizi, la domanda e' presentata mediante SCIA, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, da presentare allo Sportello Unico del Comune competente per territorio, ed e' corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, attestanti: a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13; b) la non necessita' di acquisire titoli edilizi; c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformita' dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3; d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. 2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e' consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.».