(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 28 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento dell'articolo 20-bis della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) 1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Misure di compensazione per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica). - 1. Nelle more dell'aggiornamento dei canoni di locazione di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea), e' istituito per l'anno 2014 un fondo destinato a compensare le A.R.T.E. della mancanza di remunerabilita' o dei minori introiti derivanti dall'incidenza dei canoni dei nuclei familiari assegnatari inseriti nella fascia a) di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 27/1996 e successive modificazioni e integrazioni ed alla parziale copertura dei costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sostenuti dalle stesse. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalita' di assegnazione della misura di compensazione di cui al comma 1.».