(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18  del
                          28 novembre 2014) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'articolo 20-bis  della  legge  regionale  29  giugno
  2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del  patrimonio
  di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge  regionale
  12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo  ordinamento  degli  enti  operanti  nel
  settore  dell'edilizia  pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di
  servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) 
 
  1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni
e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art.  20-bis  (Misure  di  compensazione  per  la   gestione   del
patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica). -  1.  Nelle  more
dell'aggiornamento  dei  canoni  di  locazione  di  cui  alla   legge
regionale 21 giugno 1996, n. 27 (Canone  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni,  in
applicazione di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione  di  alloggio  sociale  ai
fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della  Comunita'
europea),  e'  istituito  per  l'anno  2014  un  fondo  destinato   a
compensare le A.R.T.E. della mancanza di remunerabilita' o dei minori
introiti derivanti dall'incidenza dei  canoni  dei  nuclei  familiari
assegnatari inseriti nella fascia a) di cui all'articolo 5, comma  1,
della l.r. 27/1996 e successive modificazioni e integrazioni ed  alla
parziale copertura dei costi fiscali, di gestione e  di  manutenzione
ordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica  sostenuti
dalle stesse. 
  2. Con deliberazione della Giunta regionale  sono  disciplinate  le
modalita' di assegnazione della misura di  compensazione  di  cui  al
comma 1.».