(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 febbraio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Ambito di applicazione Art. 4 - Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici Art. 5 - Caratteristiche della pubblicazione e del riutilizzo Art. 6 - Organizzazione e attuazione Art. 7 - Partecipazione e collaborazione di soggetti pubblici e privati Art. 8 - Interventi a sostegno dell'iniziativa pubblica e privata legata al riutilizzo Art. 9 - Amministrazione trasparente PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico); Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE); Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); Visto la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»); Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 febbraio 2015; Considerato quanto segue: 1. Con la finalita' di favorire lo sviluppo economico e sociale, promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini e incentivare la crescita economica, la normativa europea, da ultimo con la dir. 2013/37/UE, e la normativa nazionale, hanno regolato il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, dettando disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblici, finalizzate a favorire lo sviluppo di servizi innovativi, stimolare la crescita economica e l'impegno sociale, incentivando e rendendo maggiormente cogenti le strategie di apertura dei dati e il riutilizzo delle informazioni; 2. In conformita' con la normativa europea e nazionale in materia di apertura e riutilizzo dei dati, la Regione Toscana, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della societa' dell'informazione, quali in particolare la legge regionale n. 1/2004, la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa) e la legge regionale n. 54/2009, valorizza con la presente legge il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio e disciplina la diffusione di dati pubblici, quali i dati di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e il riutilizzo degli stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d'autore e alle ulteriori norme che pongono limitazioni o esclusioni all'apertura e al riutilizzo dei dati; 3. I dati e i servizi di tipo aperto (open data e open services) e la conoscenza che ne deriva (open knowledge) costituiscono elemento imprescindibile per raggiungere l'obiettivo, che la Regione persegue con la presente legge, di realizzare un'amministrazione pubblica digitale e aperta (open government), basata sulla partecipazione e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati del territorio, in coerenza e in continuita' con le norme in materia di trasparenza, accesso e amministrazione digitale e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; 4. La Regione promuove l'uso delle tecnologie, in particolare internet e l'accesso alla rete, quali elementi abilitanti ai processi di open government, con la finalita' di sviluppare una societa' dell'informazione aperta e pienamente inclusiva e, a tal fine, con la presente legge regola e incentiva l'apertura e il riutilizzo dei dati pubblici e favorisce lo sviluppo di progetti per rendere tecnologicamente piu' avanzati il territorio toscano, le citta' e l'area metropolitana, attraverso informazioni, utilita' e servizi per i cittadini; 5. La Regione, che ha provveduto al consolidamento e alla messa a disposizione di piattaforme tecnologiche per la pubblicazione dei dati regionali in logica open data e ha approvato linee guida recanti i criteri generali e il modello organizzativo per la strategia in materia di dati aperti, con la presente legge disciplina strumenti e interventi idonei a conferire maggiore effettivita' e omogeneita' sul territorio regionale alle iniziative attuate, in modo che le proprie strutture, gli enti dipendenti e i soggetti del territorio, nel rispetto della loro autonomia, siano tenuti ad assicurare la pubblicazione di dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge; 6. Al fine di realizzare un'amministrazione aperta, omogenea e uniforme sul territorio e dare sostegno agli enti toscani, la Regione mette a disposizione le piattaforme tecnologiche che consentono la pubblicazione di dati di tipo aperto ai soggetti del territorio toscano, che, su richiesta, possono fruire di uno spazio autonomo all'interno delle stesse o possono realizzare la cooperazione fra portali e cataloghi di dati di tipo aperto; 7. Con la finalita' di garantire la massima diffusione e il riutilizzo del proprio patrimonio informativo, la Regione, con la presente legge, delinea finalita', interventi e modello organizzativo, con particolare attenzione a garantire la necessaria internazionalizzazione all'apertura, dal momento che il riutilizzo dei dati toscani travalica i confini regionali e nazionali e puo' rivestire interesse anche per soggetti che operano a livello europeo o internazionale, nell'ottica che caratterizza la societa' dell'informazione e della conoscenza; 8. Per raggiungere gli obiettivi di trasparenza, partecipazione e collaborazione fra amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini, la Regione attiva interventi mirati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati del territorio, anche attraverso la possibilita' di proposte e segnalazioni in relazione agli open data; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina le modalita' attraverso le quali la Regione Toscana, in attuazione della normativa in materia di amministrazione digitale e, in particolare, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilita' e la riutilizzabilita' in modalita' digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui e' titolare, garantendone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali. 2. La presente legge si inserisce nella piu' ampia strategia regionale per la crescita e lo sviluppo digitale del territorio toscano.