(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  9  del
                          27 febbraio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Oggetto 
  Art. 2 - Definizioni 
  Art. 3 - Ambito di applicazione 
  Art. 4 -  Pubblicazione  e  riutilizzo  dei  dati  pubblici  e  dei
documenti contenenti dati pubblici 
  Art. 5 - Caratteristiche della pubblicazione e del riutilizzo 
  Art. 6 - Organizzazione e attuazione 
  Art. 7 - Partecipazione e collaborazione  di  soggetti  pubblici  e
privati 
  Art. 8 - Interventi a sostegno dell'iniziativa pubblica  e  privata
legata al riutilizzo 
  Art. 9 - Amministrazione trasparente 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera r),  e  comma  quarto,
della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista  la  direttiva  2003/4/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  del  28   gennaio   2003,   sull'accesso   del   pubblico
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE  del
Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   del   17   novembre   2003,   relativa   al   riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico; 
  Vista  la  direttiva  2007/2/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 14 marzo 2007, che  istituisce  un'Infrastruttura  per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 
  Vista  la  direttiva  2013/37/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la  direttiva  2003/98/CE
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale); 
  Visto il decreto legislativo 24 gennaio  2006,  n.  36  (Attuazione
della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo  di  documenti  nel
settore pubblico); 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  32  (Attuazione
della  direttiva  2007/2/CE,  che  istituisce  un'infrastruttura  per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE); 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  (Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
  Visto  la  legge  regionale  26  gennaio  2004,  n.  1  (Promozione
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  «Rete
telematica regionale toscana»); 
  Vista la legge regionale 5 ottobre 2009,  n.  54  (Istituzione  del
sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il
coordinamento delle infrastrutture e  dei  servizi  per  lo  sviluppo
della societa' dell'informazione e della conoscenza); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 4 febbraio 2015; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Con la finalita' di favorire lo sviluppo  economico  e  sociale,
promuovere  l'informazione  e  la  partecipazione  dei  cittadini   e
incentivare la crescita economica, la normativa  europea,  da  ultimo
con la dir. 2013/37/UE, e la normativa nazionale, hanno  regolato  il
processo  di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo  pubblico,
dettando disposizioni in materia di apertura e  riutilizzo  dei  dati
pubblici, finalizzate a favorire lo sviluppo di  servizi  innovativi,
stimolare la crescita economica e l'impegno sociale,  incentivando  e
rendendo maggiormente cogenti le strategie di apertura dei dati e  il
riutilizzo delle informazioni; 
  2. In conformita' con la normativa europea e nazionale  in  materia
di apertura e riutilizzo dei dati, la  Regione  Toscana,  nel  quadro
delle disposizioni regionali in materia di  sviluppo  della  societa'
dell'informazione, quali in particolare la legge regionale n. 1/2004,
la legge regionale 23 luglio 2009,  n.  40  (Norme  sul  procedimento
amministrativo,   per   la   semplificazione   e    la    trasparenza
dell'attivita' amministrativa)  e  la  legge  regionale  n.  54/2009,
valorizza con la presente legge il  patrimonio  informativo  pubblico
quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa
per lo sviluppo economico e sociale del territorio  e  disciplina  la
diffusione di dati pubblici, quali i dati di tipo sociale, economico,
geografico, climatico, turistico, ambientale e  il  riutilizzo  degli
stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione  alla
protezione dei dati personali, al diritto d'autore e  alle  ulteriori
norme  che  pongono  limitazioni  o  esclusioni  all'apertura  e   al
riutilizzo dei dati; 
  3. I dati e i servizi di tipo aperto (open data e open services)  e
la conoscenza che ne deriva (open knowledge)  costituiscono  elemento
imprescindibile per raggiungere l'obiettivo, che la Regione  persegue
con la presente  legge,  di  realizzare  un'amministrazione  pubblica
digitale e aperta (open government), basata  sulla  partecipazione  e
sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati del  territorio,
in coerenza e in continuita' con le norme in materia di  trasparenza,
accesso e amministrazione digitale e nel rispetto della normativa  in
materia di protezione dei dati personali; 
  4. La Regione  promuove  l'uso  delle  tecnologie,  in  particolare
internet e l'accesso alla rete, quali elementi abilitanti ai processi
di open government, con  la  finalita'  di  sviluppare  una  societa'
dell'informazione aperta e pienamente inclusiva e, a tal fine, con la
presente legge regola e incentiva l'apertura e il riutilizzo dei dati
pubblici  e  favorisce  lo   sviluppo   di   progetti   per   rendere
tecnologicamente piu' avanzati il territorio  toscano,  le  citta'  e
l'area metropolitana, attraverso informazioni, utilita' e servizi per
i cittadini; 
  5. La Regione, che ha provveduto al consolidamento e alla  messa  a
disposizione di piattaforme tecnologiche  per  la  pubblicazione  dei
dati regionali in logica open data e ha approvato linee guida recanti
i criteri generali e il modello organizzativo  per  la  strategia  in
materia di dati aperti, con la presente legge disciplina strumenti  e
interventi idonei a conferire maggiore effettivita' e omogeneita' sul
territorio regionale alle iniziative attuate, in modo che le  proprie
strutture, gli enti dipendenti  e  i  soggetti  del  territorio,  nel
rispetto  della  loro  autonomia,  siano  tenuti  ad  assicurare   la
pubblicazione di dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e
dei limiti previsti dalla legge; 
  6. Al fine di  realizzare  un'amministrazione  aperta,  omogenea  e
uniforme sul territorio e dare sostegno agli enti toscani, la Regione
mette a disposizione le piattaforme tecnologiche  che  consentono  la
pubblicazione di dati di  tipo  aperto  ai  soggetti  del  territorio
toscano, che, su richiesta, possono fruire  di  uno  spazio  autonomo
all'interno delle stesse o possono  realizzare  la  cooperazione  fra
portali e cataloghi di dati di tipo aperto; 
  7. Con la  finalita'  di  garantire  la  massima  diffusione  e  il
riutilizzo del proprio patrimonio informativo,  la  Regione,  con  la
presente   legge,   delinea   finalita',   interventi    e    modello
organizzativo, con particolare attenzione a garantire  la  necessaria
internazionalizzazione all'apertura, dal momento  che  il  riutilizzo
dei dati toscani travalica i confini regionali  e  nazionali  e  puo'
rivestire interesse anche per soggetti che operano a livello  europeo
o  internazionale,   nell'ottica   che   caratterizza   la   societa'
dell'informazione e della conoscenza; 
  8. Per raggiungere gli obiettivi di trasparenza,  partecipazione  e
collaborazione fra amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e
cittadini, la Regione attiva interventi mirati alla sensibilizzazione
e al coinvolgimento  attivo  dei  soggetti  pubblici  e  privati  del
territorio,  anche  attraverso  la   possibilita'   di   proposte   e
segnalazioni in relazione agli open data; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge disciplina le modalita' attraverso le quali la
Regione  Toscana,  in  attuazione  della  normativa  in  materia   di
amministrazione digitale e, in particolare, del decreto legislativo 7
marzo 2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale)  e  del
decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36  (Attuazione   della
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel  settore
pubblico), assicura la disponibilita',  la  gestione,  l'accesso,  la
trasmissione, la conservazione, la fruibilita' e la riutilizzabilita'
in modalita' digitale dei dati pubblici e  dei  documenti  contenenti
dati pubblici di  cui  e'  titolare,  garantendone  la  pubblicazione
tramite la rete internet  in  formati  aperti  secondo  gli  standard
internazionali. 
  2. La presente  legge  si  inserisce  nella  piu'  ampia  strategia
regionale per la crescita  e  lo  sviluppo  digitale  del  territorio
toscano.