(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 18 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Finalita' e oggetto Art. 2 - Principi del riordino Capo II Linee per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale Art. 3 - Linee di indirizzo per l'organizzazione del servizio sanitario regionale Art. 4 - Programmazione operativa e direttore per la programmazione di area vasta Art. 5 - Dipartimenti delle aziende unita' sanitarie locali Art. 6 - Dipartimenti interaziendali di area vasta Art. 7 - Zona-distretto Art. 8 - Aziende unita' sanitarie locali Capo III Governo istituzionale multilivello Art. 9 - Conferenza regionale dei sindaci Art. 10 - Conferenze aziendali Art. 11 - Conferenze zonali integrate Capo IV Norme transitorie e processo di riordino Art. 12 - Commissariamento delle aree vaste Art. 13 - Commissariamento delle aziende unita' sanitarie locali Art. 14 - Funzioni del commissario dell'azienda unita' sanitaria locale Art. 15 - Funzioni dei vicecommissari Art. 16 - Funzioni del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria nel processo di riordino Art. 17 - Ruolo e funzioni degli altri istituti, enti e a ziende del servizio sanitario regionale nel processo di riordino Art. 18 - Processo di riordino del servizio sanitario regionale Capo V Ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e l'efficienza del servizio sanitario regionale Art. 19 - Iniziative in tema di sobrieta', eticita' e appro-priatezza delle cure Capo V Norme finali Art. 20 - Entrata in vigore Allegato A PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della L. 30 novem-bre 1998, n. 419); Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 30 gennaio 2015; Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2015; Considerato quanto segue: 1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualita' dei servizi e nel contempo assicurare la sostenibilita' e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, a fronte del mutato quadro epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale, si rende necessario avviare un processo di riordino com-plessivo del servizio sanitario regionale, che, partendo da una revisione e da un rilevante rafforzamento della programmazione di area vasta, prevede, altresi', una ridu-zione delle attuali aziende unita' sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta; 2. L'integrazione completa tra aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie in un'unica azienda a livello di area vasta puo' rappresentare il modello che, opportunamente definito e sviluppato, permette di migliorare ulteriormente la qualita' dei servizi, potenziare gli aspetti di didattica e ricerca e il governo complessivo del sistema, ma tale obiettivo e' subordinato alla modifica del quadro normativo nazionale, di cui al d.lgs. 502/1992 e al d.lgs. 517/1999; 3. Al fine di garantire un'adeguata programmazione di area vasta e la sua integrazione tra l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unita' sanitaria locale, evitando duplicazioni, sprechi di risorse, volumi di attivita' inadeguati, insufficiente utilizzo delle tecnologie e' istituito, a regime, il direttore per la programmazione di area vasta, con il compito di elaborare, in attuazione della programmazione regionale, d'intesa con l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unita' sanitaria locale, la proposta di programmazione di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci di area vasta e del rettore dell'universita' per quanto di competenza; 4. Si individua il dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di programmazione coordinata, per promuovere la qualita' e l'appropriatezza delle cure, l'omogeneita' sui territori e l'efficienza delle attivita'; 5. Si prevede, nella revisione dei modelli organizzativi integrati tra le varie forme di assistenza, il consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso l'attribuzione di competenze organizzative e gestionali alla zona-distretto o societa' della salute, in linea con quanto gia' disposto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 6. Si interviene sul modello di governo istituzionale multilivello e, in particolare, sono stabilite linee di indirizzo finalizzate a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza dei sindaci e delle conferenze zonali; 7. La riforma complessiva del sistema verra' disciplinata con successiva legge regionale, nel rispetto dei principi e delle linee di indirizzo definite dalla presente legge, a conclusione di un articolato processo di analisi organizzativa, informazione, confronto e partecipazione che si svolgera' in tempo utile per l'avvio del nuovo assetto organizzativo con il 1° gennaio 2016; 8. Al fine di avviare il processo di fusione e di elaborare il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari a livello di area vasta, si dispone la decadenza dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari e dei direttori dei servizi sociali delle aziende unita' sanitarie locali dal 1° luglio 2015 e, contestualmente, si prevede la loro sostituzione con un commissario per tutte le aziende unita' sanitarie locali afferenti alla stessa area vasta. Si dispone, inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2015, la decadenza dei comitati di area vasta di cui all'art. 9 della l.r. 40/2005 e la nomina di commissari di area vasta; 9. Si rende necessario disciplinare la fase transitoria con il riordino delle funzioni di programmazione di area vasta, definendo i compiti dei commissari di area vasta e dei commissari delle aziende unita' sanitarie locali, dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e dei dipartimenti interaziendali; 10. Allo scopo di garantire le regolari attivita' aziendali e di assicurare l'erogazione dei servizi sanitari si prevede la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un vicecommissario presso ciascuna azienda unita' sanitaria locale coinvolta nel processo di riordino; 11. Le nuove aziende unita' sanitarie locali e i direttori per la programmazione di area vasta sono istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2016; 12. Le rappresentanze degli enti locali a livello regionale, di area vasta e aziendale, partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dalla l.r. 40/2005; 13. Le universita' toscane partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dall'art. 13 della l.r. 40/2005; 14. La Regione, tramite la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo del processo di riordino; 15. Le aziende, enti e istituti di livello regionale sono destinatari di specifiche disposizioni che disciplinano la loro partecipazione al processo di riordino; 16. L'attuazione della presente legge determina una minore spesa a carico del bilancio regionale derivante, in questa prima fase, dal venire meno degli organi di vertice delle attuali dodici aziende unita' sanitarie locali e dalla loro sostituzione con organi straordinari, incaricati di gestire il processo di fusione e riorganizzazione che portera' a tre aziende unita' sanitarie locali di area vasta; 17. Sono altresi' introdotte ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e l'efficienza del servizio sanitario regionale; 18. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, con conseguenti modifiche del testo; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La presente legge reca disposizioni urgenti di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, finalizzate a garantire l'ulteriore promozione della qualita' dei servizi in un quadro di sostenibilita' economica del sistema sanitario stesso.