(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13  del
                           18 marzo 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Art. 1 - Finalita' e oggetto 
  Art. 2 - Principi del riordino 
 
                               Capo II 
 
 
          Linee per il riordino dell'assetto istituzionale 
          e organizzativo del servizio sanitario regionale 
 
  Art. 3 - Linee  di  indirizzo  per  l'organizzazione  del  servizio
sanitario regionale 
  Art. 4 - Programmazione operativa e direttore per la programmazione
di area vasta 
  Art. 5 - Dipartimenti delle aziende unita' sanitarie locali 
  Art. 6 - Dipartimenti interaziendali di area vasta 
  Art. 7 - Zona-distretto 
  Art. 8 - Aziende unita' sanitarie locali 
 
                              Capo III 
 
 
                 Governo istituzionale multilivello 
 
  Art. 9 - Conferenza regionale dei sindaci 
  Art. 10 - Conferenze aziendali 
  Art. 11 - Conferenze zonali integrate 
 
                               Capo IV 
 
 
              Norme transitorie e processo di riordino 
 
  Art. 12 - Commissariamento delle aree vaste 
  Art. 13 - Commissariamento delle aziende unita' sanitarie locali 
  Art. 14 - Funzioni del commissario  dell'azienda  unita'  sanitaria
locale 
  Art. 15 - Funzioni dei vicecommissari 
  Art.  16   -   Funzioni   del   direttore   generale   dell'azienda
ospedaliero-universitaria nel processo di riordino 
  Art. 17 - Ruolo e funzioni degli altri istituti, enti  e  a  ziende
del servizio sanitario regionale nel processo di riordino 
  Art. 18 - Processo di riordino del servizio sanitario regionale 
 
                               Capo V 
 
 
       Ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione 
           e l'efficienza del servizio sanitario regionale 
 
  Art.  19  -  Iniziative  in   tema   di   sobrieta',   eticita'   e
appro-priatezza delle cure 
 
                               Capo V 
 
 
                            Norme finali 
 
  Art. 20 - Entrata in vigore 
  Allegato A 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517  (Disciplina
dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma
dell'art. 6 della L. 30 novem-bre 1998, n. 419); 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  Prima  Commissione
consiliare espresso nella seduta del 30 gennaio 2015; 
  Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio  delle
autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2015; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Al fine  di  promuovere  il  miglioramento  della  qualita'  dei
servizi e nel contempo assicurare la sostenibilita'  e  il  carattere
pubblico e universale del sistema  sanitario,  a  fronte  del  mutato
quadro epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e
cura e della  consistente  riduzione  dei  trasferimenti  statali  in
ambito regionale, si rende necessario avviare un processo di riordino
com-plessivo del servizio sanitario regionale, che, partendo  da  una
revisione e da un rilevante  rafforzamento  della  programmazione  di
area vasta, prevede, altresi', una ridu-zione delle  attuali  aziende
unita' sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta; 
  2. L'integrazione completa tra aziende unita'  sanitarie  locali  e
aziende ospedaliero-universitarie in un'unica azienda  a  livello  di
area vasta puo' rappresentare il modello che, opportunamente definito
e sviluppato, permette di migliorare ulteriormente  la  qualita'  dei
servizi, potenziare gli aspetti di didattica e ricerca e  il  governo
complessivo del  sistema,  ma  tale  obiettivo  e'  subordinato  alla
modifica del quadro normativo nazionale, di cui al d.lgs. 502/1992  e
al d.lgs. 517/1999; 
  3. Al fine di garantire un'adeguata programmazione di area vasta  e
la  sua  integrazione  tra  l'azienda   ospedaliero-universitaria   e
l'azienda unita' sanitaria locale, evitando duplicazioni, sprechi  di
risorse, volumi di attivita' inadeguati, insufficiente utilizzo delle
tecnologie e' istituito, a regime, il direttore per la programmazione
di area vasta, con il  compito  di  elaborare,  in  attuazione  della
programmazione      regionale,      d'intesa      con       l'azienda
ospedaliero-universitaria e l'azienda  unita'  sanitaria  locale,  la
proposta  di  programmazione  di  area  vasta,  previo  parere  della
conferenza dei sindaci di area vasta e del  rettore  dell'universita'
per quanto di competenza; 
  4. Si individua il dipartimento interaziendale di area vasta  quale
strumento di programmazione coordinata, per promuovere la qualita'  e
l'appropriatezza  delle   cure,   l'omogeneita'   sui   territori   e
l'efficienza delle attivita'; 
  5. Si prevede, nella revisione dei modelli organizzativi  integrati
tra le varie forme  di  assistenza,  il  consolidamento  del  modello
zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso
l'attribuzione  di  competenze  organizzative   e   gestionali   alla
zona-distretto o societa' della salute,  in  linea  con  quanto  gia'
disposto dalla legge regionale 24 febbraio 2005,  n.  40  (Disciplina
del servizio sanitario regionale) e della legge regionale 24 febbraio
2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la  tutela
dei diritti di cittadinanza sociale); 
  6. Si interviene sul modello di governo istituzionale  multilivello
e, in particolare, sono stabilite linee di  indirizzo  finalizzate  a
ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza dei sindaci
e delle conferenze zonali; 
  7. La riforma  complessiva  del  sistema  verra'  disciplinata  con
successiva legge regionale, nel rispetto dei principi e  delle  linee
di indirizzo definite dalla  presente  legge,  a  conclusione  di  un
articolato processo di analisi organizzativa, informazione, confronto
e partecipazione che si svolgera' in  tempo  utile  per  l'avvio  del
nuovo assetto organizzativo con il 1° gennaio 2016; 
  8. Al fine di avviare il processo di  fusione  e  di  elaborare  il
progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari a livello  di  area
vasta, si dispone la decadenza dei direttori generali, dei  direttori
amministrativi, dei direttori sanitari e dei  direttori  dei  servizi
sociali delle aziende unita' sanitarie locali dal 1° luglio  2015  e,
contestualmente, si prevede la loro sostituzione con  un  commissario
per tutte le aziende unita' sanitarie locali  afferenti  alla  stessa
area vasta. Si dispone, inoltre, a decorrere dal 1° maggio  2015,  la
decadenza dei comitati di area vasta di cui  all'art.  9  della  l.r.
40/2005 e la nomina di commissari di area vasta; 
  9. Si rende necessario disciplinare  la  fase  transitoria  con  il
riordino delle funzioni di programmazione di area vasta, definendo  i
compiti dei commissari di area vasta e dei commissari  delle  aziende
unita'  sanitarie  locali,  dei  direttori  generali  delle   aziende
ospedaliero-universitarie e dei dipartimenti interaziendali; 
  10. Allo scopo di garantire le regolari attivita'  aziendali  e  di
assicurare l'erogazione dei servizi sanitari si prevede la nomina  da
parte del Presidente della Giunta  regionale  di  un  vicecommissario
presso  ciascuna  azienda  unita'  sanitaria  locale  coinvolta   nel
processo di riordino; 
  11. Le nuove aziende unita' sanitarie locali e i direttori  per  la
programmazione di area  vasta  sono  istituiti  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016; 
  12. Le rappresentanze degli enti locali  a  livello  regionale,  di
area vasta e aziendale, partecipano al processo di riordino,  di  cui
alla presente legge, secondo il ruolo loro  riconosciuto  dalla  l.r.
40/2005; 
  13. Le universita' toscane partecipano al processo di riordino,  di
cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dall'art.
13 della l.r. 40/2005; 
  14. La  Regione,  tramite  la  direzione  regionale  competente  in
materia di diritto alla salute, esercita le  funzioni  di  indirizzo,
monitoraggio e controllo del processo di riordino; 
  15.  Le  aziende,  enti  e  istituti  di  livello  regionale   sono
destinatari di  specifiche  disposizioni  che  disciplinano  la  loro
partecipazione al processo di riordino; 
  16. L'attuazione della presente legge determina una minore spesa  a
carico del bilancio regionale derivante, in questa  prima  fase,  dal
venire meno degli organi di  vertice  delle  attuali  dodici  aziende
unita'  sanitarie  locali  e  dalla  loro  sostituzione  con   organi
straordinari,  incaricati  di  gestire  il  processo  di  fusione   e
riorganizzazione che portera' a tre aziende unita'  sanitarie  locali
di area vasta; 
  17. Sono altresi' introdotte ulteriori misure di intervento per  la
razionalizzazione e l'efficienza del servizio sanitario regionale; 
  18. Di accogliere il parere del Consiglio delle  autonomie  locali,
con conseguenti modifiche del testo; 
 
                               Approva 
 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1.  La  presente  legge  reca  disposizioni  urgenti  di   riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  servizio  sanitario
regionale,  finalizzate  a  garantire  l'ulteriore  promozione  della
qualita' dei servizi in un quadro  di  sostenibilita'  economica  del
sistema sanitario stesso.