(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 9 marzo 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: SOMMARIO PREAMBOLO Capo I Oggetto e ambito di applicazione Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Ambito di applicazione Art. 4 - Autorita' competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici Capo II Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici Art. 6 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente Art. 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico Art. 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici Art. 9 - Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Art. 10 - Modalita' di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Capo III Accertamento ed ispezione sugli impianti termici Art. 11 - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici Art. 12 - Modalita' di ispezione degli impianti termici Art. 13 - Oneri per le attivita' di accertamento ed ispezione degli impianti termici Art. 14 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori Capo IV Catasto e monitoraggio degli impianti termici Art. 15 - Catasto degli impianti termici Art. 16 - Relazione biennale di monitoraggio Capo V Norme finali e transitorie Art. 17 - Linee guida Art. 18 - Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12 Art. 19 - Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica Art. 20 - Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto Art. 21 - Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa Art. 22 - Entrata in vigore Art. 23 - Disposizioni finali Allegato A - Periodicita' dei controlli di efficienza energetica Allegato B - Importi minimi e massimi dei contributi di cui all'art. 13 PREAMBOLO Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendi-mento energetico nell'edilizia); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'articolo 23-sexies; Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 20 novembre 2014; Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4/R; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014, n. 1131; Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali in data 4 febbraio 2015; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento 3 febbraio 2014, n. 4/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 145; Considerato quanto segue: 1. l'art. 23-sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina a livello regionale delle attivita' di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici svolgenti i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonche' pre-parazione della acqua calda sanitaria, in applicazione del d.lgs. 192/2005; 2. il regolamento delineato dall'art. 23 sexies della l.r. 39/2005 per gli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del d.p.r. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, regola in particolare: le modalita' di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalita' per l'invio alle amministrazioni competenti dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalita' dei controlli e delle ispezioni da parte delle amministrazioni competenti; 3. la disciplina in questione e' finalizzata al mantenimento ed accrescimento dell'efficienza energetica dei cosiddetti impianti termici degli edifici in quanto responsabili di buona parte dei consumi totali energetici, sia a livello europeo, che nazionale e regionale. Il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni in questione contribuisce ad assicurare d'altra parte il complessivo corretto esercizio degli impianti termici degli edifici. In particolare le funzioni in questione, svolte dalle amministrazioni competenti ai fini dell'efficienza energetica, devono coordinarsi ed essere complementari alle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione sugli stessi impianti ai fini della tutela ambientale e della sicurezza e sanita'; 4. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013, come anche il d.lgs. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile. Infatti tali impianti comportano sia impatti ambientali, sia consumo di energia non rinnovabile legato al loro funzionamento o alla loro alimentazione. Risulta quindi necessario disciplinare modalita' di monitoraggio energetico anche per gli impianti termici da fonte rinnovabile; 5. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013 affidano alla Regione lo sviluppo di un sistema unitario di controlli e monitoraggi degli impianti sia tramite una disciplina unitaria delle attivita' in questione, sia tramite lo sviluppo di sistemi informativi a scala regionale con cui, oltre alle amministrazioni interessate, possano dialogare responsabili di impianto, manutentori, tecnici ispettori. In Toscana fino ad una eventuale modifica legislativa della attribuzione delle funzioni, il sistema regionale in questione si deve costruire procedendo per fasi alla omogeneizzazione delle attivita' gia' svolte dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, in quanto ad oggi autorita' competenti ai sensi della l.r. 39/2005; 6. e' necessario precisare le modalita' e le tempistiche di compilazione dei nuovi libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile. Anche gli impianti di condizionamento, per il d.p.r. 74/2013, devono dotarsi a regime del proprio libretto; 7. e' altresi' necessario precisare i casi e le modalita' del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori; 8. in conformita' a quanto previsto dagli articoli 3-bis e 3-ter della l.r. 39/2005, e' quindi opportuno stabilire modalita' omogenee dei controlli sugli impianti svolti dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, dettando un quadro unitario di prescrizioni alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare delle autorita' competenti la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo; 9. e' necessario stabilire i criteri omogenei per tutta la regione per la determinazione dei contributi a carico dei responsabili di impianto necessari a sostenere le attivita', da parte delle amministrazioni competenti, di accerta-mento e ispezione degli impianti nonche' di gestione del catasto degli impianti stessi; 10. l'art. 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione. Con il regolamento regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R sono stati gia' delineati contenuti del Sistema e stabilita la sua interoperabilita' fra Regione, Province e Comuni. In particolare nel catasto regionale degli impianti termici confluiscono i dati relativi all'attivita' di controllo sugli impianti di climatizzazione, i rapporti di ispezione compilati dai tecnici incaricati dall'amministrazione competente, i dati trasmessi dai distributori di combustibile, gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni gia' in possesso del sistema informativo regionale; 11. il presente regolamento precisa il flussi informa-tivi che entrano a costituire il catasto degli impianti. A tal fine i distributori di teleriscaldamento o di energia elettrica finalizzata al funzionamento di pompe di calore sono tenuti a trasmettere pertinenti dati delle utenze fornite per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria; 12. al fine di consentire la corretta individuazione degli impianti ad ogni impianto termico e' assegnato un codice univoco che lo segue per tutta la sua vita utile; 13. e' obiettivo della Regione che gli atti inerenti l'attivita' di controllo della efficienza energetica affluiscano a regime al catasto regionale degli impianti in modalita' telematica e che, con la stessa modalita', i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto; 14. la molteplicita' delle azioni che riguardano l'esercizio, la manutenzione degli impianti termici nonche' gli specifici controlli di efficienza energetica sia da parte dei manutentori che delle autorita' competenti, unita alla variabilita' della tipologia degli impianti, necessita di una azione di omogeneizzazione che non si esaurisce con il regolamento ma rende opportuno l'emanazione di linee guida regionali che possano essere di riferimento per i soggetti pubblici e privati interessati; 15. e' necessario prevedere specifiche modalita' transitorie di svolgimento delle attivita' e congrui termini di adeguamento al fine di guidare la trasformazione delle attivita' nel tempo senza incertezze per gli operatori ed interruzioni nelle stesse attivita' dovute all'implementa-zione del nuovo sistema di controlli da parte della pub-blica amministrazione; 16. di accogliere le raccomandazioni delle Commissioni consiliari competenti e di adeguare conseguentemente il testo in merito alla correzione dei riferimenti normativi presenti all'art. 7, comma 3 e all'art. 11, comma 1, nonche' in merito alla individuazione specifica, all'art. 8, comma 9, del soggetto competente alla trasmissione della scheda identificativa d'impianto alle autorita' competenti; 17. di accogliere parzialmente la raccomandazione delle Commissioni consiliari competenti in merito alla individuazione del soggetto obbligato a dare informativa sulle situazioni di immediato pericolo, e di adeguare conseguentemente il testo, chiarendo al riguardo, come richiesto dalle Commissioni consiliari, i ruoli dell'auto-rita' competente e del comune; 18. di adeguare, visti i tempi occorsi per i pareri delle Commissioni consiliari e del Consiglio delle autonomie locali, la data di entrata in vigore di cui all'art. 22, comma 1; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nonche' dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina: a) le modalita' di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005, ed in particolare: 1) le attivita' di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonche' di preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione; 2) le modalita' degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, di cui all'art. 9 del d.lgs. 192/2005, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli stessi impianti, i criteri per la determinazione dei contributi, a carico dei responsabili degli impianti, da parte delle autorita' competenti e le relative modalita' di versamento, nonche' il sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione; b) i termini e le modalita' per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici alle autorita' competenti, ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter della l.r. 39/2005 ed, in particolare, i termini e le modalita' per la trasmissione alle autorita' competenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica; c) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all'art. 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005, facente parte del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) di cui all'art. 23-ter della l.r. 39/2005. 2. Il presente regolamento garantisce il coordina-mento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ove riguardino gli stessi impianti.