(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11  del
                            9 marzo 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                               Capo I 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  Art. 1 - Oggetto 
  Art. 2 - Definizioni 
  Art. 3 - Ambito di applicazione 
  Art.  4  -  Autorita'  competenti  e   organismi   che   effettuano
accertamenti e ispezioni sugli impianti termici 
 
                               Capo II 
 
 
                 Esercizio, manutenzione e controllo 
                       degli impianti termici 
 
  Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici 
  Art. 6 - Limiti  di  esercizio  degli  impianti  termici  e  valori
massimi delle temperature in ambiente 
  Art.  7  -  Responsabile  dell'esercizio   e   della   manutenzione
dell'impianto termico 
  Art. 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici 
  Art. 9 - Obblighi di  controllo  dell'efficienza  energetica  degli
impianti termici 
  Art. 10 - Modalita' di controllo dell'efficienza  energetica  degli
impianti termici 
 
                              Capo III 
 
 
          Accertamento ed ispezione sugli impianti termici 
 
  Art. 11 - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici 
  Art. 12 - Modalita' di ispezione degli impianti termici 
  Art. 13 - Oneri per le attivita' di accertamento ed ispezione degli
impianti termici 
  Art. 14 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori 
 
                               Capo IV 
 
 
            Catasto e monitoraggio degli impianti termici 
 
  Art. 15 - Catasto degli impianti termici 
  Art. 16 - Relazione biennale di monitoraggio 
 
                               Capo V 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  Art. 17 - Linee guida 
  Art.  18  -  Disposizioni   transitorie   concernenti   i   modelli
documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12 
  Art. 19  -  Disposizioni  transitorie  relative  agli  obblighi  di
trasmissione telematica 
  Art. 20 - Disposizioni transitorie relative alla  compilazione  del
libretto di impianto 
  Art.  21  -  Disposizioni  transitorie   relative   ai   generatori
alimentati da fonte biomassa 
  Art. 22 - Entrata in vigore 
  Art. 23 - Disposizioni finali 
  Allegato A - Periodicita' dei controlli di efficienza energetica 
  Allegato B -  Importi  minimi  e  massimi  dei  contributi  di  cui
all'art. 13 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192  (Attuazione
della  direttiva  2002/91/CE  relativa  al   rendi-mento   energetico
nell'edilizia); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali  in  materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e  ispezione  degli
impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli
edifici e per la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici
sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192); 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10
febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione
e di  rapporto  di  efficienza  energetica  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 74/2013); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  (Disposizioni  in
materia di energia) e in particolare l'articolo 23-sexies; 
  Visto il parere del Comitato Tecnico di  Direzione  espresso  nella
seduta del 20 novembre 2014; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4/R; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 9 dicembre 2014, n. 1131; 
  Visto il parere delle commissioni  consiliari  III  e  VI  espresso
nella seduta congiunta del 22 gennaio 2015, ai  sensi  dell'art.  42,
comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; 
  Visto il parere del Consiglio delle  autonomie  locali  in  data  4
febbraio 2015; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento 3 febbraio 2014, n. 4/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015,  n.
145; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1.  l'art.  23-sexies  della  l.r.  39/2005  demanda   alla   fonte
regolamentare la disciplina a livello regionale  delle  attivita'  di
esercizio,  manutenzione,  controllo  ed  ispezione  degli   impianti
termici degli edifici svolgenti i  servizi  di  climatizzazione,  sia
invernale  che  estiva,  nonche'  pre-parazione  della  acqua   calda
sanitaria, in applicazione del d.lgs. 192/2005; 
  2. il regolamento delineato dall'art. 23 sexies della l.r.  39/2005
per gli impianti termici  di  climatizzazione  e  preparazione  della
acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del d.p.r. 74/2013
che  costituiscono   riferimento   minimo   inderogabile   ai   sensi
dell'articolo 10 del medesimo  decreto,  regola  in  particolare:  le
modalita'  di  conduzione,  manutenzione  e  controllo  a  cura   dei
responsabili di impianto; i termini e le modalita' per  l'invio  alle
amministrazioni  competenti  dei   rapporti   attestanti   l'avvenuta
manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalita' dei
controlli  e  delle  ispezioni   da   parte   delle   amministrazioni
competenti; 
  3. la disciplina in questione e'  finalizzata  al  mantenimento  ed
accrescimento  dell'efficienza  energetica  dei  cosiddetti  impianti
termici degli edifici in  quanto  responsabili  di  buona  parte  dei
consumi totali energetici, sia a livello  europeo,  che  nazionale  e
regionale. Il sistema dei controlli,  accertamenti  ed  ispezioni  in
questione contribuisce ad assicurare  d'altra  parte  il  complessivo
corretto  esercizio  degli  impianti  termici   degli   edifici.   In
particolare le funzioni in questione,  svolte  dalle  amministrazioni
competenti ai fini dell'efficienza energetica, devono coordinarsi  ed
essere   complementari   alle   funzioni   svolte   dalla    pubblica
amministrazione sugli stessi impianti ai fini della tutela ambientale
e della sicurezza e sanita'; 
  4. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013,  come  anche  il  d.lgs.
152/2006  prevedono  un  sistema  di   controlli,   accertamenti   ed
ispezioni, che coinvolge anche  gli  impianti  termici  alimentati  a
fonte rinnovabile.  Infatti  tali  impianti  comportano  sia  impatti
ambientali, sia consumo di energia non  rinnovabile  legato  al  loro
funzionamento o alla loro alimentazione.  Risulta  quindi  necessario
disciplinare modalita'  di  monitoraggio  energetico  anche  per  gli
impianti termici da fonte rinnovabile; 
  5. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013 affidano alla Regione  lo
sviluppo di un sistema unitario  di  controlli  e  monitoraggi  degli
impianti sia tramite  una  disciplina  unitaria  delle  attivita'  in
questione, sia tramite lo sviluppo di  sistemi  informativi  a  scala
regionale con cui, oltre alle  amministrazioni  interessate,  possano
dialogare responsabili di impianto, manutentori,  tecnici  ispettori.
In  Toscana  fino  ad  una  eventuale  modifica   legislativa   della
attribuzione delle funzioni, il sistema  regionale  in  questione  si
deve  costruire  procedendo  per  fasi  alla  omogeneizzazione  delle
attivita' gia' svolte dai comuni sopra quarantamila abitanti e  dalle
province per la restante parte del  territorio,  in  quanto  ad  oggi
autorita' competenti ai sensi della l.r. 39/2005; 
  6. e'  necessario  precisare  le  modalita'  e  le  tempistiche  di
compilazione dei nuovi  libretti  di  impianto  che  accompagnano  lo
stesso  in  tutta  la  sua  vita  utile.  Anche   gli   impianti   di
condizionamento, per il d.p.r. 74/2013, devono dotarsi a  regime  del
proprio libretto; 
  7. e' altresi' necessario precisare  i  casi  e  le  modalita'  del
controllo  di  efficienza  energetica  da  svolgersi  da  parte   dei
manutentori; 
  8. in conformita' a quanto previsto dagli articoli  3-bis  e  3-ter
della l.r. 39/2005, e' quindi opportuno stabilire modalita'  omogenee
dei controlli sugli impianti svolti  dai  comuni  sopra  quarantamila
abitanti e dalle province  per  la  restante  parte  del  territorio,
dettando un quadro unitario di prescrizioni alle quali tali verifiche
devono uniformarsi e  demandando  all'autonomia  regolamentare  delle
autorita'  competenti  la  disciplina  di  dettaglio  della  suddetta
funzione di vigilanza e controllo; 
  9. e' necessario stabilire i criteri omogenei per tutta la  regione
per la determinazione dei contributi a  carico  dei  responsabili  di
impianto  necessari  a  sostenere  le  attivita',  da   parte   delle
amministrazioni  competenti,  di  accerta-mento  e  ispezione   degli
impianti nonche' di gestione del catasto degli impianti stessi; 
  10. l'art. 23 ter della l.r. 39/2005 prevede  l'istituzione  di  un
sistema  informativo  regionale  sull'efficienza   energetica   degli
edifici, che comprende  l'archivio  informatico  degli  attestati  di
certificazione   e   il   catasto   regionale   degli   impianti   di
climatizzazione. Con il regolamento regionale 25  febbraio  2010,  n.
17/R sono stati gia' delineati contenuti del Sistema e  stabilita  la
sua interoperabilita' fra Regione, Province e Comuni. In  particolare
nel catasto regionale degli  impianti  termici  confluiscono  i  dati
relativi   all'attivita'   di    controllo    sugli    impianti    di
climatizzazione,  i  rapporti  di  ispezione  compilati  dai  tecnici
incaricati dall'amministrazione  competente,  i  dati  trasmessi  dai
distributori di combustibile, gli elementi descrittivi degli impianti
di climatizzazione non desumibili dalle informazioni gia' in possesso
del sistema informativo regionale; 
  11. il presente regolamento  precisa  il  flussi  informa-tivi  che
entrano a  costituire  il  catasto  degli  impianti.  A  tal  fine  i
distributori di teleriscaldamento o di energia elettrica  finalizzata
al funzionamento  di  pompe  di  calore  sono  tenuti  a  trasmettere
pertinenti dati delle utenze fornite  per  la  climatizzazione  degli
ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria; 
  12. al fine di consentire la corretta individuazione degli impianti
ad ogni impianto termico e' assegnato un codice univoco che lo  segue
per tutta la sua vita utile; 
  13. e' obiettivo della Regione che gli atti inerenti l'attivita' di
controllo della efficienza energetica affluiscano a regime al catasto
regionale degli impianti in modalita' telematica e che, con la stessa
modalita', i singoli soggetti interessati possano  dialogare  con  il
catasto; 
  14. la molteplicita' delle azioni che  riguardano  l'esercizio,  la
manutenzione degli impianti termici nonche' gli  specifici  controlli
di efficienza energetica sia  da  parte  dei  manutentori  che  delle
autorita' competenti, unita alla variabilita' della  tipologia  degli
impianti, necessita di una azione  di  omogeneizzazione  che  non  si
esaurisce con il regolamento ma rende opportuno l'emanazione di linee
guida regionali che possano essere  di  riferimento  per  i  soggetti
pubblici e privati interessati; 
  15. e' necessario prevedere  specifiche  modalita'  transitorie  di
svolgimento delle attivita' e congrui termini di adeguamento al  fine
di  guidare  la  trasformazione  delle  attivita'  nel  tempo   senza
incertezze per gli operatori ed interruzioni nelle  stesse  attivita'
dovute all'implementa-zione del nuovo sistema di controlli  da  parte
della pub-blica amministrazione; 
  16. di accogliere le raccomandazioni delle  Commissioni  consiliari
competenti e di adeguare conseguentemente il  testo  in  merito  alla
correzione dei riferimenti normativi presenti all'art. 7, comma  3  e
all'art.  11,  comma  1,  nonche'  in  merito   alla   individuazione
specifica,  all'art.  8,  comma  9,  del  soggetto  competente   alla
trasmissione della scheda identificativa  d'impianto  alle  autorita'
competenti; 
  17. di accogliere parzialmente la raccomandazione delle Commissioni
consiliari competenti in  merito  alla  individuazione  del  soggetto
obbligato a dare informativa sulle situazioni di immediato  pericolo,
e di adeguare conseguentemente il testo, chiarendo al riguardo,  come
richiesto  dalle  Commissioni  consiliari,  i  ruoli  dell'auto-rita'
competente e del comune; 
  18.  di  adeguare,  visti  i  tempi  occorsi  per  i  pareri  delle
Commissioni consiliari e del Consiglio  delle  autonomie  locali,  la
data di entrata in vigore di cui all'art. 22, comma 1; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione  dell'art.  23-sexies  della  legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia  di  energia),  nonche'
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,   n.   192
(Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia), e dell'art. 10 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  74   (Regolamento   recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli  impianti  termici  per  la
climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici   e   per   la
preparazione dell'acqua calda per  usi  igienici  sanitari,  a  norma
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c),  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina: 
    a) le modalita' di conduzione, di manutenzione, di controllo e di
ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e  9
del d.lgs. 192/2005, ed in particolare: 
      1) le attivita' di esercizio, controllo  e  manutenzione  degli
impianti termici di climatizzazione invernale ed  estiva  nonche'  di
preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di
impianto e degli operatori di manutenzione; 
      2) le modalita' degli  accertamenti  e  delle  ispezioni  degli
impianti termici, di cui all'art. 9 del  d.lgs.  192/2005,  necessari
all'osservanza delle norme relative al contenimento  dei  consumi  di
energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  stessi  impianti,  i
criteri  per  la  determinazione  dei  contributi,   a   carico   dei
responsabili degli impianti, da parte delle autorita' competenti e le
relative   modalita'   di   versamento,   nonche'   il   sistema   di
riconoscimento dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione; 
    b) i termini e le modalita' per l'invio dei rapporti di controllo
attestanti l'avvenuta manutenzione ed  il  controllo  degli  impianti
termici degli edifici  alle  autorita'  competenti,  ai  sensi  degli
articoli 3-bis e 3-ter della  l.r.  39/2005  ed,  in  particolare,  i
termini e le modalita' per la trasmissione alle autorita'  competenti
dei rapporti di controllo di efficienza energetica; 
    c) gli obblighi di informazione e  comunicazione  ai  fini  della
formazione e implementazione del catasto degli impianti  termici,  di
cui all'art. 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005, facente parte del sistema
informativo  regionale  sull'efficienza  energetica  (SIREE)  di  cui
all'art. 23-ter della l.r. 39/2005. 
  2. Il  presente  regolamento  garantisce  il  coordina-mento  degli
adempimenti di cui al comma 1, con quelli  previsti  dalla  parte  V,
titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) ove riguardino gli stessi impianti.