(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.  2  del
                          28 gennaio 2015) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Inserimento dell'articolo 101-ter della  legge  regionale  21  giugno
  1999, n. 18 (Adeguamento  delle  discipline  e  conferimento  delle
  funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del  suolo
  ed energia). 
  1. Dopo l'articolo 101-bis  della  legge  regionale  n.  18/1999  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 101-ter  (Disposizioni  per  l'emissione  del  giudizio  di
idoneita' al consumo umano).  -  1.  In  alternativa  alla  procedura
prevista dall'articolo 101-bis, comma 1, lettera b), e ai  soli  fini
della definizione del  procedimento  di  concessione  di  derivazione
idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze  previste
dall'articolo 8 del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31
(Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle
acque destinate  al  consumo  umano)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le ASL, su richiesta del  richiedente  la  concessione,
emettono il giudizio sanitario di  idoneita'  dell'acqua  sulla  base
delle  risultanze  degli  esami  analitici  effettuati  da  parte  di
laboratori  accreditati  presso  Accredia  -   l'Ente   italiano   di
accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione,
e altresi': 
  a) nel caso di procedimento per il rilascio di  nuove  concessioni,
della dichiarazione di  conformita'  dei  luoghi  e  delle  opere  da
realizzare alle  prescrizioni  di  legge  resa  da  tecnico  iscritto
all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura  e  spese  del
richiedente la concessione; 
  b) nel caso di procedimenti  per  il  rilascio  di  concessione  in
sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico
diritto ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e
successive modificazioni e integrazioni,  della  dichiarazione  sullo
stato di consistenza  dei  luoghi  e  delle  opere  resa  da  tecnico
iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale  e  a  cura  e
spese del richiedente la concessione. 
  2. Nel caso di enti gestori del  servizio  idrico  integrato  o  di
comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e  b),  possono
essere  rilasciate  da  proprio  personale   avente   le   qualifiche
professionali richieste. 
  3. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1,  le  ASL  definiscono  gli
adempimenti connessi all'accertamento della potabilita' delle acque e
indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti
che tengano conto dei punti 1) e 2) dell'articolo 101-bis,  comma  1,
lettera b).».