(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 28 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento dell'articolo 101-ter della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). 1. Dopo l'articolo 101-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 101-ter (Disposizioni per l'emissione del giudizio di idoneita' al consumo umano). - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 101-bis, comma 1, lettera b), e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni e integrazioni, le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneita' dell'acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati da parte di laboratori accreditati presso Accredia - l'Ente italiano di accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione, e altresi': a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformita' dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione; b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni, della dichiarazione sullo stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione. 2. Nel caso di enti gestori del servizio idrico integrato o di comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilita' delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell'articolo 101-bis, comma 1, lettera b).».