(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'8 febbraio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all'articolo 39 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni 1. Dopo il comma l dell'articolo 39 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attivita' venatoria e' consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, e' consentito sia l'uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.».