(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Liguria  n. 5
                        dell'8 febbraio 2015) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato. 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica all'articolo 39 della legge regionale 1° luglio 1994, n.  29
  e successive modificazioni e integrazioni 
  1. Dopo il comma  l  dell'articolo  39  della  legge  regionale  n.
29/1994 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «1-bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e
palustri, come definite dalla convenzione internazionale  di  Ramsar,
l'attivita' venatoria  e'  consentita  esclusivamente  con  l'uso  di
munizioni non contenenti piombo.  In  tutto  il  restante  territorio
regionale, per ogni tipologia di caccia, e' consentito sia  l'uso  di
munizionamento contenente piombo,  sia  di  munizionamento  privo  di
piombo.».