(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive) che disciplina le fattorie didattiche e sociali e prevede, in particolare, l'erogazione di contributi da parte delle Province al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA, nonche' per sostenere le spese di attivita' organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA a supporto dei soggetti che presentano forme di fragilita' o di svantaggio psicofisico o sociale; Considerato che, prima con l'articolo 97, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e poi con l'articolo 2, commi 14 e 15, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina della materia; Preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2004, ai sensi del quale i beneficiari dei contributi assegnati dalle Province per sostenere le spese di attivita' organizzate e svolte nelle fattorie sociali non sono piu' i soggetti che presentano forme di fragilita' o di svantaggio psicofisico o sociale, ma sono gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), i soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), nonche' le Aziende per i servizi sanitari; Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 4, della legge regionale 18/2004, che demanda al regolamento regionale gli ulteriori criteri e le modalita' per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare; Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, emanato con proprio decreto 22 gennaio 2010, n. 07/Pres.; Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento, al fine di adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al dettato normativo modificato e di apportare ulteriori variazioni per venire incontro a esigenze di semplificazione ed operative emerse in sede di applicazione del citato regolamento; Visto l'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), che al comma 2, lettera b), prevede che il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, in particolare, in merito a schemi di regolamento riguardanti le competenze, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali; Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1788, di approvazione, in via preliminare, del «Regolamento recante requisiti e modalita' per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attivita' nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive)»; Considerato che la deliberazione preliminare e' stata inviata al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del prescritto parere, ai sensi del succitato articolo 34 della legge regionale 1/2006; Atteso che le osservazioni presentate e deliberate come accolte in quanto coincidenti con previsioni gia' contemplate nel Regolamento, non comportano necessita' di modificare il testo dello stesso, rispetto a quello che ha gia' formato oggetto di approvazione preliminare con la deliberazione del 3 ottobre 2014, n. 1788; Acquisito, pertanto, il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali come espresso nella riunione n. 1 del 22 gennaio 2015 e di cui all'estratto del processo verbale n. 3/2015; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 276, di approvazione, in via definitiva, del «Regolamento recante requisiti e modalita' per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attivita' nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante requisiti e modalita' per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attivita' nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI