(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'articolo 23 della legge regionale  4  giugno  2004,  n.  18
(Riordinamento  normativo  dell'anno  2004  per  il   settore   delle
attivita'  economiche  e  produttive)  che  disciplina  le   fattorie
didattiche e sociali  e  prevede,  in  particolare,  l'erogazione  di
contributi da parte delle Province al fine di sostenere le spese  per
il  trasporto  collettivo  di  scolari  e  studenti  nelle   fattorie
didattiche  inserite  nell'elenco  tenuto  dall'ERSA,   nonche'   per
sostenere le spese di attivita' organizzate e svolte  nelle  fattorie
sociali inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA a supporto dei soggetti
che presentano forme di fragilita'  o  di  svantaggio  psicofisico  o
sociale; 
  Considerato che, prima con l'articolo 97, comma 1, lettere a), b) e
c)  della  legge  regionale  21  dicembre  2012,  n.  26  (Legge   di
manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e poi con l'articolo 2,
commi  14  e  15,  della  legge  regionale  4  agosto  2014,  n.   15
(Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2014-2016), sono  state  apportate  modifiche  sostanziali  alla
disciplina della materia; 
  Preso atto, in particolare, della nuova formulazione  dell'articolo
23, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2004, ai sensi  del
quale i beneficiari  dei  contributi  assegnati  dalle  Province  per
sostenere le spese di attivita' organizzate e svolte  nelle  fattorie
sociali non sono piu' i soggetti che presentano forme di fragilita' o
di svantaggio psicofisico o sociale, ma sono  gli  enti  gestori  dei
Servizi sociali  dei  Comuni  di  cui  all'articolo  17  della  legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale), i soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma
1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25  settembre  1996,
n. 41 (Norme  per  l'integrazione  dei  servizi  e  degli  interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed  attuazione
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i  diritti  delle  persone  handicappate»),
nonche' le Aziende per i servizi sanitari; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  23,  comma  4,  della   legge
regionale 18/2004, che demanda al regolamento regionale gli ulteriori
criteri e le modalita' per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa
l'indicazione  dei  requisiti  e  degli  impegni  che   le   fattorie
didattiche e sociali sono tenute ad osservare; 
  Visto il regolamento di attuazione  dell'articolo  23  della  legge
regionale 18/2004, emanato con proprio decreto 22  gennaio  2010,  n.
07/Pres.; 
  Ritenuto necessario  emanare  un  nuovo  regolamento,  al  fine  di
adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al  dettato  normativo
modificato e di apportare ulteriori variazioni per venire incontro  a
esigenze  di  semplificazione  ed  operative  emerse   in   sede   di
applicazione del citato regolamento; 
  Visto l'articolo 34 della legge regionale  9  gennaio  2006,  n.  1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia), che al comma 2, lettera b),  prevede  che
il  Consiglio  delle  autonomie  locali   esprime   il   parere,   in
particolare,  in  merito  a  schemi  di  regolamento  riguardanti  le
competenze,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la   concessione   di
contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 3  ottobre  2014,  n.
1788, di approvazione, in via preliminare, del  «Regolamento  recante
requisiti e  modalita'  per  il  riconoscimento  della  qualifica  di
fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di
contributi assegnati dalle Province per il  trasporto  collettivo  di
scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attivita' nelle
fattorie  sociali,  in  attuazione  dell'articolo  23   della   legge
regionale 4 giugno 2004, n.  18  (Riordinamento  normativo  dell'anno
2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive)»; 
  Considerato che la deliberazione preliminare e'  stata  inviata  al
Consiglio delle Autonomie Locali per  l'acquisizione  del  prescritto
parere, ai sensi del succitato  articolo  34  della  legge  regionale
1/2006; 
  Atteso che le osservazioni presentate e deliberate come accolte  in
quanto coincidenti con previsioni gia' contemplate  nel  Regolamento,
non comportano  necessita'  di  modificare  il  testo  dello  stesso,
rispetto a  quello  che  ha  gia'  formato  oggetto  di  approvazione
preliminare con la deliberazione del 3 ottobre 2014, n. 1788; 
  Acquisito, pertanto,  il  parere  favorevole  del  Consiglio  delle
autonomie locali come espresso nella riunione n.  1  del  22  gennaio
2015 e di cui all'estratto del processo verbale n. 3/2015; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015,  n.
276, di approvazione, in via  definitiva,  del  «Regolamento  recante
requisiti e  modalita'  per  il  riconoscimento  della  qualifica  di
fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di
contributi assegnati dalle Province per il  trasporto  collettivo  di
scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attivita' nelle
fattorie  sociali,  in  attuazione  dell'articolo  23   della   legge
regionale 4 giugno 2004, n.  18  (Riordinamento  normativo  dell'anno
2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive)»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante requisiti e modalita' per  il
riconoscimento della qualifica di fattoria didattica  o  di  fattoria
sociale e disposizioni  in  materia  di  contributi  assegnati  dalle
Province per il trasporto collettivo  di  scolari  e  studenti  nelle
fattorie didattiche o per le attivita'  nelle  fattorie  sociali,  in
attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno  2004,  n.
18 (Riordinamento normativo  dell'anno  2004  per  il  settore  delle
attivita' economiche e produttive)», nel testo allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI