(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'articolo 9, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2014,
n. 27 «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  pluriennale  e
annuale (Legge finanziaria 2015)» ai sensi del quale e'  riconosciuto
un contributo sociale ai cittadini appartenenti  a  nuclei  familiari
residenti nel Friuli Venezia Giulia, per l'accesso  alle  prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale; 
  Atteso che, ai  sensi  del  comma  2  del  suddetto  articolo,  con
regolamento sono stabiliti la soglia  massima  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE)  per  poter  beneficiare  del
contributo sociale, nonche'  criteri  e  modalita'  per  l'erogazione
dello stesso; 
  Ritenuto, quindi di  emanare  il  Regolamento  per  l'accesso  alle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  317  del  20
febbraio 2015; 
  Visto  il  decreto  del  Direttore  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia  n.  128,  del  5  marzo
2015, con cui e' stata disposta, ai sensi della  legge  regionale  26
gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la  correzione  dell'errore
materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale
n. 317 del 20 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per  l'accesso  alle  prestazioni  di
assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 2014,  n.  27»,  nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI