(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 14 del 25 marzo 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
PREAMBOLO 
  Art. 1 - Contributi straordinari della Regione 
  Art. 2 - Norma finanziaria 
  Art. 3 - Entrata in vigore 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1,  lettera  c),
dello Statuto; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  servizio
nazionale della protezione civile); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
  Considerato quanto segue: 
      1. In conseguenza dell'eccezionale evento atmosferico che si e'
verificato il giorno 5 marzo  2015,  caratterizzato  da  venti  molto
forti, con raffiche fino a 150-170 km/h, precipitazioni  e  nevicate,
si  sono  verificate  cadute  di  alberi  su  linee   elettriche   ed
interruzioni della fornitura di energia elettrica, interruzioni delle
viabilita' per caduta di alberi, danneggiamenti  alle  infrastrutture
pubbliche ed al patrimonio abitativo  privato,  nonche'  gravi  danni
alle attivita' agricole, commerciali e industriali. 
      2. Il Presidente della  Giunta  regionale  ha  conseguentemente
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, lettera a), della legge regionale n.  67/2003  -  2014,  con
decreto 5 marzo 2015, n. 41, per l'intero territorio regionale; 
      3. L'eccezionale fenomeno atmosferico ha pertanto causato,  nei
comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, con un gran numero di
edifici scoperchiati e di tetti distrutti a  causa  della  caduta  di
piante. 
      4. Si rende conseguentemente  necessario  porre  in  essere  un
intervento  legislativo  urgente,  che  disponga   uno   stanziamento
straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarieta'  alle
persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle
normali condizioni di vita. 
Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                Contributi straordinari della Regione 
 
  1. Al fine di prestare immediata assistenza  alla  popolazione  dei
comuni colpiti dagli eventi meteorologici che si sono  verificati  il
giorno 5 marzo 2015, la Regione, nei limiti della spesa massima di  €
3.000.000,00,  interviene  con   un   contributo   straordinario   di
solidarieta' in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per
fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino  strutturale
degli  immobili  destinati  a  prima  abitazione  e  delle   relative
pertinenze. 
  2. Possono chiedere il contributo i  nuclei  familiari  danneggiati
dall'evento  aventi  un  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE) massimo di € 36.000,00,  con  abitazione
abituale e stabile nei comuni interessati dagli  eventi,  individuati
con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R
(Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della
legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  67  «Ordinamento  del  sistema
regionale  della  protezione  civile  e  disciplina  della   relativa
attivita'»). Il  limite  massimo  del  contributo  e'  fissato  in  €
5.000,00 per nucleo familiare. 
  3. La Regione procede alla ripartizione delle  risorse  disponibili
fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni  di
danno  effettuate  tramite  autocertificazione   degli   interessati,
acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico. 
  4. I comuni disciplinano i criteri e le modalita'  di  assegnazione
ed erogazione del contributo, nel rispetto  dei  limiti  indicati  al
comma 2. 
  5. Il contributo erogato dai  comuni  ai  soggetti  danneggiati  in
attuazione del presente articolo puo' essere cumulato con  ulteriori,
eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano
successivamente attivati ai sensi della legge regionale  29  dicembre
2003, n. 67  (Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione
civile  e   disciplina   della   relativa   attivita'),   oppure   di
provvedimenti  nazionali.  Il  contributo  non  e'   cumulabile   con
eventuali indennizzi assicurativi corrisposti allo stesso titolo.