(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16  del
                           30 marzo 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema  integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Le regioni stanno assistendo ad  un  afflusso  straordinario  di
cittadini stranieri, tra i quali molti sono minori non accompagnati; 
  2.  La  particolare  vulnerabilita'  dei   minori   stranieri   non
accompagnati  implica   l'attivazione   di   misure   specifiche   di
accoglienza, anche volte ad intervenire, quanto piu'  tempestivamente
possibile,   sulle   forme   di   disagio   che   possono    derivare
dall'esperienza della migrazione vissuta in tenera eta'; 
  3. E' opportuno prevedere che  la  Giunta  regionale,  in  caso  di
flussi straordinari e di eccezionale intensita' che riguardino minori
stranieri non accompagnati, possa disporre, sulla base di intese  tra
i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero di atti  di
protezione  civile,  in  via  temporanea,   ed   esclusivamente   per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento,  fino
al 25 per cento, della capacita' ricettiva  massima  delle  strutture
per minori, previste dall'articolo 21, comma 1, lettere da e) ad  h),
della legge regionale n. 41/2005,  nonche'  delle  strutture  oggetto
della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990,  n.  89  (In
merito ai requisiti di idoneita' delle comunita' per  minori  di  cui
all'art. 1 della legge regionale n. 28/80). 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
                  della legge regionale n. 41/2005 
 
  1. Dopo il comma  1  dell'articolo  21  della  legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e  servizi  per
la tutela dei  diritti  di  cittadinanza  sociale),  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis. Per  esigenze  derivanti  da  flussi  straordinari  e  di
eccezionale  intensita'   che   riguardino   minori   stranieri   non
accompagnati, definite da intese tra i livelli di governo  nazionale,
regionale e locale ovvero da atti di  protezione  civile,  la  Giunta
regionale puo' disporre, in via  temporanea,  ed  esclusivamente  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati,  l'aumento  fino
al 25 per cento della capacita' ricettiva massima delle strutture  di
cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonche' delle strutture  oggetto
della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990,  n.  89  (In
merito ai requisiti di idoneita' delle comunita' per  minori  di  cui
all'art. 1 della legge regionale n. 28/80).». 
      
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 24 marzo 2015 
 
                                ROSSI