(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4 dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. Le regioni stanno assistendo ad un afflusso straordinario di cittadini stranieri, tra i quali molti sono minori non accompagnati; 2. La particolare vulnerabilita' dei minori stranieri non accompagnati implica l'attivazione di misure specifiche di accoglienza, anche volte ad intervenire, quanto piu' tempestivamente possibile, sulle forme di disagio che possono derivare dall'esperienza della migrazione vissuta in tenera eta'; 3. E' opportuno prevedere che la Giunta regionale, in caso di flussi straordinari e di eccezionale intensita' che riguardino minori stranieri non accompagnati, possa disporre, sulla base di intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero di atti di protezione civile, in via temporanea, ed esclusivamente per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento, fino al 25 per cento, della capacita' ricettiva massima delle strutture per minori, previste dall'articolo 21, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale n. 41/2005, nonche' delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneita' delle comunita' per minori di cui all'art. 1 della legge regionale n. 28/80). Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 41/2005 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' inserito il seguente: «1-bis. Per esigenze derivanti da flussi straordinari e di eccezionale intensita' che riguardino minori stranieri non accompagnati, definite da intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero da atti di protezione civile, la Giunta regionale puo' disporre, in via temporanea, ed esclusivamente per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento fino al 25 per cento della capacita' ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonche' delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneita' delle comunita' per minori di cui all'art. 1 della legge regionale n. 28/80).». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 24 marzo 2015 ROSSI