(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2105) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 34/2008 1. L'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Composizione e modalita' di nomina). 1. Il Collegio e' composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi. 2. La votazione di cui al comma 1, avviene entro sei mesi dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale eletto attingendo da un elenco di candidati formato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto. 3. Accedono all'elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari di materie giuridiche delle universita' toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; b) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex componenti della Corte costituzionale; c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo; d) ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza. 4. La presentazione delle candidature ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 2, e' effettuata ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 5. Non si applicano le norme inerenti all'obbligo di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.".