(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
              Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2105) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
                               Art. 1 
 
             Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 34/2008 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  4  giugno   2008,   n.   34
(Costituzione  e  funzionamento  del  Collegio   di   garanzia),   e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. (Composizione e modalita' di nomina). 
  1. Il  Collegio  e'  composto  di  sette  componenti  nominati  dal
Consiglio regionale a  scrutinio  segreto,  con  voto  limitato,  per
ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi. 
  2. La votazione di cui al comma 1, avviene  entro  sei  mesi  dalla
seduta di insediamento del Consiglio regionale eletto  attingendo  da
un elenco di candidati formato nel rispetto di quanto previsto  dalle
disposizioni del presente articolo. In caso di cessazione  anticipata
della legislatura, il Collegio  resta  comunque  in  carica  fino  al
completamento  del  quinquennio  della  propria  durata,   ai   sensi
dell'art. 57, comma 5, dello Statuto. 
  3. Accedono  all'elenco,  i  soggetti  appartenenti  alle  seguenti
categorie: 
    a) professori universitari ordinari di materie  giuridiche  delle
universita' toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del
diritto pubblico; 
    b) magistrati a riposo  della  giurisdizione  ordinaria  e  delle
giurisdizioni   amministrative   o   ex   componenti   della    Corte
costituzionale; 
    c) avvocati, anche di avvocature di  enti  pubblici,  con  almeno
quindici  anni  di  esercizio   effettivo   della   professione   con
particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo; 
    d)  ex  dirigenti  dell'amministrazione  regionale  o  di   altre
pubbliche amministrazioni  con  almeno  quindici  anni  di  esercizio
effettivo della funzione dirigenziale e in  possesso  di  diploma  di
laurea in giurisprudenza. 
  4. La presentazione delle candidature ai fini della predisposizione
dell'elenco di cui al comma 2, e' effettuata  ai  sensi  della  legge
regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (Norme  in  materia  di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della Regione). 
  5. Non si applicano le norme  inerenti  all'obbligo  di  osservanza
delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.".