(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale
                     - n. 30 del 27 marzo 2015) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/5 del 10 marzo 2015; 
 
                              Promulga 
                    la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
               Misure urgenti a favore delle Province 
 
  1.  Nelle  more  della   definizione   delle   procedure   inerenti
l'attuazione della legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni) in materia di riordino delle funzioni  delle  Province  e  al
fine di garantire la continuita' nell'erogazione  dei  servizi  e  di
poter fronteggiare le situazioni di  maggiore  urgenza,  le  Province
sono autorizzate ad utilizzare le economie di risorse  derivanti  dai
trasferimenti regionali relativi alle funzioni delegate dalla Regione
in  attuazione  della  legge  regionale  12  agosto   1998,   n.   72
(Organizzazione  dell'esercizio  delle  funzioni   amministrative   a
livello locale).