(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  19
                         dell'8 aprile 2015) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento 
 
                              SOMMARIO 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 2 - Sostituzione dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 4 - Modifiche all'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 
  Art. 5 - Modifiche all'art. 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa  della  Regione  Toscana   in.   materia   di   educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e  lavoro)  e  in.
particolare l'art. 32, comma 4-bis; 
  Visto il regolamento emanato  con.  decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  "Testo  unico  della
normativa  della  Regione  Toscana   in.   materia   di   educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di direzione,  espresso  nella
seduta del 23 ottobre 2014; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 23 febbraio 2015; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  terza  e  quinta  commissione
consiliare, espresso nella seduta del 19 marzo 2015; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 4 marzo 2015; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 23  mar-zo  2015,  n.
291; 
  Considerato quanto segue 
  1. e' necessario dare attuazione all'art. 17-ter,  comma  9,  della
l.r. 32/2002, che  e'  stato  modificato  dalla  legge  regionale  14
ottobre 2014 n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in. materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro",  in  materia  di   educazione,   istruzione,   orientamento,
formazione professionale e lavoro),  che  rinvia  al  regolamento  la
determinazione dei casi e delle modalita' con le  quali  il  rimborso
spese forfetario puo'  essere  corrisposto  da  soggetti  pubblici  o
privati che finanziano progetti di tirocinio; 
  2. e' opportuno ampliare le categorie di soggetti che, per la  loro
particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza
di dipendenti a tempo indeterminato; 
  3. e' opportuno prevedere che la Regione effettui  una  valutazione
sugli esiti occupazionali dei tirocini; 
  4. di  accogliere  il  parere  della  terza  e  quinta  commissione
consiliare e di adeguare conseguentemente il testo. 
 
                             Si approva 
 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. La lettera d) del  comma  1  dell'art.  86-ter  del  regolamento
emanato con. decreto del Presidente della Giunta Regionale  8  agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione  della  legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana
in.  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione
professionale e lavoro") e' sostituita dalla seguente: 
    "d) non avere in corso procedure di cassa  integrazione  guadagni
ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con  le
organizzazioni provinciali piu'  rappresentative,  ne'  procedure  di
cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, ne'  contratti
di solidarieta' difensivi  per  mansioni  equivalenti  a  quelle  del
tirocinio".