(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 dell'8 aprile 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 2 - Sostituzione dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 3 - Modifiche all'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 4 - Modifiche all'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 5 - Modifiche all'art. 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 PREAMBOLO Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in. materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in. particolare l'art. 32, comma 4-bis; Visto il regolamento emanato con. decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in. materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2014; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 febbraio 2015; Visto il parere favorevole della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 marzo 2015; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 marzo 2015; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 mar-zo 2015, n. 291; Considerato quanto segue 1. e' necessario dare attuazione all'art. 17-ter, comma 9, della l.r. 32/2002, che e' stato modificato dalla legge regionale 14 ottobre 2014 n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in. materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che rinvia al regolamento la determinazione dei casi e delle modalita' con le quali il rimborso spese forfetario puo' essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio; 2. e' opportuno ampliare le categorie di soggetti che, per la loro particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza di dipendenti a tempo indeterminato; 3. e' opportuno prevedere che la Regione effettui una valutazione sugli esiti occupazionali dei tirocini; 4. di accogliere il parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 86-ter del regolamento emanato con. decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in. materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") e' sostituita dalla seguente: "d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali piu' rappresentative, ne' procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, ne' contratti di solidarieta' difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio".