(Pubblicata del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga: la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 46/2013; Art. 2 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 46/2013; Art. 3 - Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 46/2013; Art. 4 - Inserimento dell' art. 16 -bis nella legge regionale n. 46/2013; Art. 5 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 46/2013; Art. 6 - Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 46/2013; Art. 7 - Inserimento dell' art. 18-bis nella legge regionale n. 46/2013; Art. 8 - Modifiche della rubrica della sezione II del capo III; Art. 9 - Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 46/2013; Art. 10 - Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 46/2013; Art. 11 - Modifiche del preambolo della legge regionale n. 46/2013. PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto; Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); Considerato quanto segue: 1. I primi mesi di applicazione della legge regionale n. 46/2013 hanno evidenziato la necessita' di alcuni interventi correttivi, finalizzati ad una semplificazione delle procedure e ad una migliore definizione delle tipologie di sostegno ai processi partecipativi locali; 2. Si ritiene necessario, in particolare, proporre un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, le quali, nel complesso, mirano a semplificare le procedure stesse e ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori; 3. E' opportuno, altresi', modificare l'art. 22 della legge regionale n. 46/2013 in modo che la piattaforma messa a disposizione della Regione risponda allo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi in seguito alla chiusura di tali piattaforme. Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 46/2013 1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), e' aggiunto il seguente: «2-bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorita', secondo specifiche modalita' e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorita'.».