(Pubblicata del Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga: 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 46/2013; 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n.  46/2013; 
  Art.  3  -  Sostituzione  dell'art.  15  della  legge  regionale n.
46/2013; 
  Art. 4 - Inserimento dell' art. 16 -bis nella  legge  regionale n. 
46/2013; 
  Art. 5 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale n.  46/2013; 
  Art. 6 - Modifiche all'art. 18 della legge regionale n.  46/2013; 
  Art. 7 - Inserimento dell' art.  18-bis  nella  legge  regionale n.
46/2013; 
  Art. 8 - Modifiche della rubrica della sezione II del capo III; 
  Art.  9  -  Sostituzione   dell'art.   19   della legge   regionale
n. 46/2013; 
  Art. 10 - Modifiche all'art. 22 della legge regionale n.  46/2013; 
  Art. 11 - Modifiche del preambolo della legge regionale n. 46/2013. 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 1, lettere e),  f),  m)  e
z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46  (Dibattito  pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla  elaborazione  delle
politiche regionali e locali); 
  Considerato quanto segue: 
      1.  I  primi  mesi  di   applicazione   della   legge regionale
n. 46/2013 hanno  evidenziato  la  necessita'  di  alcuni  interventi
correttivi, finalizzati ad una semplificazione delle procedure  e  ad
una migliore definizione delle  tipologie  di  sostegno  ai  processi
partecipativi locali; 
      2. Si ritiene necessario, in particolare, proporre  un  insieme
di  modifiche  alle  procedure  di   presentazione,   valutazione   e
ammissione delle richieste di sostegno ad un  processo  partecipativo
locale, le quali, nel complesso, mirano a semplificare  le  procedure
stesse e ad agevolare il  ruolo  degli  enti  locali  e  di  tutti  i
possibili soggetti promotori; 
      3. E' opportuno, altresi',  modificare  l'art.  22  della legge
regionale n. 46/2013 in modo che la piattaforma messa a  disposizione
della Regione risponda  allo  scopo  di  favorire  lo  scambio  e  la
conoscenza delle buone pratiche,  offrire  un  supporto  ai  processi
partecipativi  locali  che  non  dispongono  di  canali   propri   di
comunicazione, ridurre i costi della predisposizione  di  piattaforme
web specifiche per ogni processo ed evitare che la  memoria  di  ogni
percorso partecipativo possa perdersi in  seguito  alla  chiusura  di
tali piattaforme. 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 46/2013 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 13  della  legge  regionale  2  agosto
2013,  n.  46  (Dibattito  pubblico  regionale  e  promozione   della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali),
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai
sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica,
se  espressamente  richiesto   dall'Autorita',   secondo   specifiche
modalita' e apposite piattaforme previste  e  gestite  dalla  Regione
Toscana in collaborazione con la stessa Autorita'.».