(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 83/2012. 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 83/2012. 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto; 
  Visto il  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   finanza   e   funzionamento   degli   enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Vista la deliberazione della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 6
dicembre  2012,  n.  235/CSR  (Individuazione  della  «Regione   piu'
virtuosa» ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lett.  b),  c)  e  g)  del
disegno di legge A.S. 3570 concernente la «Conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174  recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2012  (Recepimento  delle  linee  guida  sul  rendiconto  di
esercizio  annuale  approvato  dai  gruppi  consiliari  dei  consigli
regionali, ai sensi  dell'art.  1,  comma  9,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n.  83  (Disciplina  del
finanziamento  dei  gruppi  consiliari.  Abrogazione  della  l.r.  n.
60/2000 e della l.r. n. 45/2005. Modifiche alla l.r. n. 61/2012); 
  Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013,
n. 111 (Approvazione del disciplinare da adottare, ai sensi dell'art.
2, dell'allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun
gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a  disposizione
dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilita'); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014; 
  Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 131/2014; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Corte costituzionale, con la sentenza n.  39/2014,  il  cui
dispositivo, recante al punto n. 4) un  errore  materiale,  e'  stato
corretto con l'ordinanza n. 131/2014, ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  di  numerose  disposizioni  contenute  nel  d.l.   n.
174/2012  convertito  dalla  l.  n.  213/2012,  tra  le   quali,   in
particolare, l'art. 1, comma 10, primo e secondo periodo, e comma 11,
primo periodo, nelle parti in cui dispongono  il  coinvolgimento  del
Presidente della Giunta regionale nelle procedure ivi previste; 
    2. La censura ha investito, altresi',  integralmente,  l'art.  1,
comma 11, terzo periodo, del d.l. n. 174/2012 convertito dalla l.  n.
213/2012, in quanto prevede per i  gruppi  consiliari  una  sanzione,
consistente  nella  decadenza,  per  l'anno   successivo   a   quello
rendicontato,  dal  diritto  all'erogazione  dei  finanziamenti,  che
consegue, automaticamente e senza alcuna possibilita' di graduazione,
al verificarsi di irregolarita' contabili anche marginali  e  pur  in
assenza di un illecito utilizzo dei contributi gia' assegnati; l'art.
1, comma 11, quarto periodo, e comma 12, nelle parti in cui prevedono
che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico  del  bilancio
del Consiglio regionale e non rendicontate o riconosciute  irregolari
dai giudici  contabili,  consegue  alla  decadenza,  gia'  dichiarata
illegittima, anziche' all'omessa regolarizzazione del  rendiconto,  o
alla mancata trasmissione del medesimo, o alla deliberazione  di  non
regolarita' emessa dalla competente sezione di controllo della  Corte
dei conti; 
    3.  E'  pertanto  necessario  modificare  la  l.r.  n.   83/2012,
approvata in attuazione del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l.  n.
213/2012,  al  fine  di  conformarne  le  previsioni   normative   al
pronunciamento della Corte costituzionale; 
    4.  Nel  silenzio  della  legge  statale,  si  ritiene   altresi'
opportuno  precisare  i  passaggi  procedurali   che   seguono   alle
deliberazioni della sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
conti concernenti l'obbligo di restituzione delle  somme  ricevute  a
carico del  bilancio  del  Consiglio  regionale  non  rendicontate  o
relative a spese  o  a  documentazione  riconosciute  irregolari  dai
giudici contabili. 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 83/2012 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  27  dicembre
2012, n. 83 (Disciplina  del  finanziamento  dei  gruppi  consiliari.
Abrogazione della l.r. n. 60/2000 e della l.r. n. 45/2005.  Modifiche
alla l.r. n. 61/2012), e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in  un
momento successivo alla costituzione originaria  che  ha  seguito  la
proclamazione  degli  eletti  e  che  non  trovi  riferimento  in  un
movimento politico  nazionale,  la  dotazione  finanziaria  di  detto
gruppo subira' una decurtazione del 25 per cento.».