(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2014 Art. 2 - Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014 Art. 3 - Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014 Art. 4 - Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014 Art. 5 - Inserimento dell'articolo 153 bis nella l.r. 65/2014 Art. 6 - Inserimento dell'articolo 153 ter nella l.r. 65/2014 Art. 7 - Inserimento dell'articolo 252 bis nella l.r. 65/2014 Art. 8 - Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014 PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere 1), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Approvazione del piano di indirizzo territoriale "PIT"); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"). Considerato quanto segue: 1. E' opportuno far rientrare nelle attivita' di edilizia libera anche le installazioni stagionali amovibili da installare per una durata massima di centottanta giorni, in base a quanto consentito alle regioni dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 2. E' opportuno specificare che la medesima tipologia di opere rientra tra quelle prive di rilevanza edilizia per consentire alle strutture descritte nell'articolo 137 della l.r. 65/2014 di essere installate senza alcuna comunicazione per i periodi fuori stagione; 3. E' necessario effettuare valutazioni sulla compatibilita' paesaggistica delle attivita' estrattive; 4. Per le valutazioni sulla compatibilita' paesaggistica delle attivita' suddette e' opportuno istituire un'apposita commissione regionale, composta da membri di elevata professionalita'; 5. Gli specifici casi nei quali la commissione e' tenuta ad esprimere le sue valutazioni tecniche sono individuati dal piando di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla del. c.r. 37/2015; 6. E' opportuno precisare che la commissione regionale per la valutazione della compatibilita' paesaggistica delle attivita' estrattive svolge le sue valutazioni tecniche nei casi in cui non sia previsto, per lo svolgimento delle attivita' estrattive, il preventivo rilascio delle autoriz zazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004; 7. E' opportuno precisare che i componenti della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 153 della l.r. 65/2014 non possono svolgere attivita' professionale che concerna pratiche da sottoporre all'esame dell'ente o degli enti presso i quali la commissione stessa e' costituita. E' opportuno inoltre precisare che i professionisti di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 siano o siano stati iscritti agli albi professionali; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2014 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2014. n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti: "1 bis. Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica e' svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attivita' estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri. 1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 58 sulle attivita' agricole e sulle attivita' turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attivita' di itticoltura. 1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, e' svolto dopo tre mesi dall'entrata in vigore dei medesimi commi e, succes sivamente, con cadenza annuale.".